Cassazione Civile, Ordinanza n. 29781/2021 del 25/10/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per Irpef, Iva e Irap relative all’anno 2011 nei confronti di una contribuente. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto; in appello la Commissione tributaria regionale del Lazio ha adottato una motivazione contraddittoria, affermando da un lato che la documentazione prodotta era sufficiente a superare la presunzione posta a base dell’accertamento bancario, e dall’altro che tale documentazione non era sufficiente e che la decisione di primo grado doveva essere riformata, con dispositivo però di rigetto dell’appello dell’Ufficio. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo, ai sensi degli artt. 132 e 156 c.p.c. e dell’art. 360, n. 4, c.p.c. La contribuente ha a sua volta proposto un successivo ricorso avverso la medesima sentenza, chiedendone la nullità, compresa la condanna alle spese; tale impugnazione è stata riqualificata come ricorso incidentale. I motivi esaminati nel merito sono risultati fondati proprio per l’evidente discrasia tra motivazione e dispositivo, tale da rendere incerto il contenuto effettivo della decisione.
La decisione
La Corte ha riunito il ricorso principale e quello incidentale. Ha accolto sia il motivo dell’Agenzia delle Entrate sia il primo motivo del ricorso incidentale della contribuente, ritenendo la sentenza impugnata affetta da nullità per contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo, perché non era possibile ricostruire con certezza il decisum della CTR. I restanti motivi della contribuente sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la vicenda e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La sentenza è nulla quando la motivazione e il dispositivo risultano tra loro inconciliabili al punto da non rendere conoscibile il contenuto effettivo della decisione.
La nullità rileva solo se il vizio incide sulla capacità dell’atto di raggiungere il suo scopo, cioè di rendere intelligibile la statuizione giudiziale.
Il contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo integra un vizio denunciabile come nullità della sentenza.
L’impugnazione successiva contro la stessa sentenza, proposta dopo la notificazione del primo ricorso, va riqualificata come ricorso incidentale, se tempestiva.
Il motivo relativo alle spese è rimasto assorbito e potrà essere riproposto nel giudizio di rinvio.
L’errore materiale va distinto dall’errore di fatto revocatorio e non integra di per sé nullità della sentenza quando la statuizione sia comunque chiaramente individuabile.
Massime di principio
- Il contrasto tra motivazione e dispositivo determina nullità della sentenza solo quando impedisce di identificare con certezza il contenuto essenziale della decisione; se invece la difformità è frutto di mera svista ed è percepibile ictu oculi, il rimedio è la correzione dell’errore materiale.
- Per distinguere nullità e semplice errore materiale occorre verificare se il provvedimento, letto nel suo complesso, consenta comunque di comprendere la statuizione del giudice senza bisogno di ricostruzioni interpretative complesse.
- Nel sistema dell’impugnazione unica, dopo la notificazione del primo ricorso contro una stessa sentenza, ogni ulteriore impugnazione deve essere proposta in via incidentale ed è ammissibile se tempestiva ai sensi dell’art. 371 c.p.c.
- Quando la sentenza è cassata per nullità della motivazione o del dispositivo, i motivi che investono questioni logicamente subordinate, come le spese o il merito della prova, possono risultare assorbiti e essere riproposti nel giudizio di rinvio.
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