Cassazione Civile, Ordinanza n. 09584/2025 del 12/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento con cui l’Ufficio aveva rettificato il reddito d’impresa relativo al periodo d’imposta 2005, contestando maggiori ricavi per 213.000 euro in relazione alla vendita di quattro unità abitative nel Comune di San Sperate. L’Amministrazione riteneva che vi fosse stata sottofatturazione, desumendola dalla differenza tra i prezzi dichiarati negli atti di compravendita e gli importi dei mutui stipulati dagli acquirenti. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna aveva confermato, ritenendo insufficiente la sola discordanza tra mutui e prezzi e valorizzando la correttezza dell’impianto contabile, non superabile senza presunzioni gravi, precise e concordanti. L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 39 e 41-bis del d.P.R. n. 600/1973, dell’art. 54, comma 2, del d.P.R. n. 633/1972 e dell’art. 35 del d.l. n. 223/2006 conv. in l. n. 248/2006, sostenendo che la sola divergenza tra prezzo dichiarato e mutuo erogato può legittimare l’accertamento induttivo e che la decisione di merito aveva escluso erroneamente tale valore presuntivo.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo dell’Agenzia delle Entrate. Ha affermato che, in tema di accertamento induttivo del reddito d’impresa, l’esistenza di uno scostamento tra il minor prezzo indicato nell’atto di compravendita e l’importo del mutuo erogato all’acquirente può da sola costituire base dell’accertamento di un maggior reddito, senza che ciò comporti violazione delle regole sull’onere della prova. Per questo ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, in diversa composizione, affinché rivaluti i fatti attenendosi al principio indicato e provveda anche sulle spese.
Norme richiamate
L’accertamento induttivo del reddito d’impresa può essere fondato su presunzioni gravi, precise e concordanti; nel caso di scostamento tra prezzo dichiarato e mutuo erogato, la presunzione è ritenuta idonea a sorreggere la rettifica del maggior reddito.
art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973
Richiamato dalla ricorrente quale base normativa dell’accertamento, insieme alle altre disposizioni fiscali citate.
art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972
Richiamato dalla ricorrente in tema di rettifica e accertamento dei corrispettivi imponibili.
art. 35 d.l. n. 223/2006 conv. in l. n. 248/2006
Richiamato dalla ricorrente quale norma di supporto alla pretesa impositiva e alla ricostruzione dei ricavi.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale invocata per dedurre la violazione e falsa applicazione di legge da parte del giudice di merito.
Massime di principio
- In tema di accertamento induttivo del reddito d’impresa, lo scostamento tra il prezzo di vendita dichiarato in atto e l’importo del mutuo concesso all’acquirente può costituire, anche da solo, un elemento presuntivo sufficiente a fondare la rettifica del maggior ricavo.
- La presenza di una contabilità formalmente corretta non impedisce l’accertamento induttivo quando emergano presunzioni idonee a superarne l’attendibilità, secondo i criteri di gravità, precisione e concordanza.
- Nel giudizio di legittimità, la censura di violazione di legge è fondata se il giudice di merito esclude in via astratta la rilevanza probatoria di un elemento presuntivo che invece l’ordinamento riconosce come utilizzabile ai fini dell’accertamento tributario.
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