Cassazione Civile, Ordinanza n. 12273/2024 del 06/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da una causa risarcitoria promossa dai familiari di una persona ricoverata in ospedale dopo un incidente stradale e poi deceduta. La struttura sanitaria, convenuta in quel giudizio, aveva chiamato in causa la propria compagnia assicuratrice. Quest'ultima, pur avendo ricevuto l'atto di citazione, non si costituì nel giudizio principale e non intervenne nella gestione della lite; inoltre rifiutò una proposta transattiva dei danneggiati senza comunicarla alla struttura sanitaria. Il Tribunale condannò la struttura sanitaria al pagamento di una somma molto elevata. La struttura sanitaria agì poi contro l'assicuratrice per ottenere l'indennizzo/tenere indenne la condanna, deducendo mala gestio. In appello la domanda venne accolta e la compagnia assicuratrice fu condannata a manlevare la struttura. La compagnia ricorse per cassazione con quattro motivi: 1) omessa rilevazione del giudicato interno sulla domanda riconvenzionale da essa proposta in primo grado; 2) omesso esame di fatti storici decisivi, in particolare la richiesta della cartella clinica e la proposta transattiva; 3) violazione degli artt. 1227, 1453 e 1914 c.c., per avere la Corte d'appello valutato la condotta dell'assicuratrice come inadempimento contrattuale anziché in termini di esclusione del nesso causale; 4) violazione degli artt. 1218 e 1362 ss. c.c. per erronea interpretazione della polizza, che non avrebbe imposto all'assicuratrice di valutare la convenienza dell'offerta transattiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte d'appello aveva comunque esaminato e rigettato, anche implicitamente, la domanda riconvenzionale dell'assicuratrice; infondato il secondo perché i fatti indicati erano irrilevanti ai fini della decisione e non avrebbero modificato l'accertamento dell'inadempimento dell'assicuratrice; inammissibile la parte del terzo motivo che si risolveva in una rivalutazione del merito e comunque infondata la censura di diritto, in quanto la decisione d'appello era coerente con la giurisprudenza sul dovere dell'assicuratore di attivarsi nella gestione della lite; infondato il quarto motivo perché mirava a ottenere una nuova interpretazione della polizza, attività riservata al giudice di merito, senza indicare specifiche violazioni dei canoni ermeneutici. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
i motivi sono stati scrutinati entro i limiti dei vizi deducibili in cassazione; le censure che si risolvono in rivalutazione del merito o in critica generica alla motivazione sono inammissibili o infondate.
richiamato impropriamente dalla ricorrente; la Corte osserva che la doglianza sull'efficienza causale della condotta non era pertinente nel modo prospettato dalla compagnia.
richiamato impropriamente dalla ricorrente; la Corte esclude che la vicenda debba essere letta come risoluzione per inadempimento reciproco invece che come responsabilità dell'assicuratore nella gestione del sinistro.
richiamato dalla ricorrente come norma che specifica, nel contratto di assicurazione, i doveri di contenimento del danno; la Corte conferma la coerenza della decisione di merito con tale disciplina.
richiamato nel contesto della domanda riconvenzionale dell'assicuratrice; la Corte rileva che il giudice d'appello ha esaminato e rigettato tale domanda.
richiamato dalla ricorrente per contestare la configurazione dell'inadempimento contrattuale; la Corte ritiene infondata la censura.
richiamati per contestare l'interpretazione della polizza; la Corte ribadisce che l'interpretazione del contratto è attività del giudice di merito, sindacabile solo per violazione dei canoni legali o per motivazione illogica.
richiamato per osservare che la conoscenza della proposta transattiva, anche se intervenuta nella fase antecedente all'istruttoria, avrebbe comunque consentito all'assicuratrice di decidere se aderire o meno, senza dimostrare un diverso esito della lite.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, conseguenza del rigetto del ricorso.
citato come disposizione processuale relativa alla trattazione camerale e al deposito della motivazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il giudicato interno non si forma quando la sentenza di appello abbia comunque esaminato, anche in modo implicito o assorbito, il capo di decisione oggetto di censura, sicché non sussiste nullità per omessa pronuncia.
- Il vizio di omesso esame di fatti decisivi non ricorre quando i fatti indicati dalla parte siano irrilevanti rispetto alla ratio decidendi o, comunque, non idonei a mutare l'esito della controversia.
- La censura che, sotto la veste della violazione di legge, miri in realtà a una nuova valutazione dell'inadempimento o della rilevanza causale dei fatti integra una critica di merito e non è ammissibile in cassazione.
- Nelle controversie assicurative sulla gestione della lite, l'assicuratore non può limitarsi a una posizione passiva quando sia a conoscenza del giudizio e degli sviluppi transattivi, dovendo l'eventuale contestazione muovere da specifiche ragioni di diritto e non da una diversa lettura del merito già compiuta dal giudice di appello.
- L'interpretazione del contratto è attività riservata al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione incoerente, non per la mera contrapposizione di una lettura alternativa.
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