Cassazione Civile, Ordinanza n. 08685/2026 del 07/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rigettato il ricorso, confermando la decisione del Tribunale di Trieste che aveva escluso la responsabilità di Poste Italiane per l’incasso del bonifico domiciliato da parte di soggetti diversi dal beneficiario indicato. Ha condannato la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (operatore postale)
La controversia
La controversia nasce da un bonifico domiciliato di euro 2.200 disposto in favore di un determinato beneficiario ma, secondo l’assunto attoreo, riscosso da soggetti ignoti presso uno sportello di Poste Italiane. In primo grado la domanda risarcitoria era stata accolta, mentre il Tribunale di Trieste, in riforma, aveva escluso la responsabilità contrattuale dell’operatore postale, ritenendo che il bonifico domiciliato non fosse integralmente assimilabile ai titoli di credito e che, nel caso concreto, la procedura di identificazione del soggetto presentatosi all’incasso fosse stata conforme alla diligenza dovuta e alle condizioni generali di contratto. Con il ricorso per cassazione la parte attrice ha dedotto: 1) violazione dell’art. 43, comma 2, r.d. n. 1736/1933 e dell’art. 12 disp. prel. c.c., sostenendo che il bonifico domiciliato dovesse essere ricondotto alla disciplina della legge assegni; 2) violazione di norme sull’interpretazione del contratto, sull’inadempimento, sulla diligenza dell’obbligato e sull’onere della prova, oltre a vizi processuali in tema di prova, assumendo che la sentenza avesse erroneamente escluso l’inadempimento di Poste Italiane; 3) omesso esame di un fatto decisivo e nullità per omessa pronuncia, per non avere considerato la mancata produzione della copia del documento d’identità del falso prenditore e il preteso travisamento della prova. La Corte di cassazione ha respinto tutti i motivi, richiamando la giurisprudenza di legittimità già formata in controversie analoghe e ritenendo inammissibili o infondati i motivi perché rivolti in sostanza a sollecitare un riesame di questioni di fatto non scrutinabili in sede di legittimità; ha inoltre escluso il travisamento della prova, osservando che il giudice di appello aveva comunque esaminato la circostanza e l’aveva ritenuta non decisiva ai fini della prova dell’inadempimento.
Norme richiamate
art. 43, secondo comma, r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736
La disciplina della legge assegni non è integralmente applicabile al bonifico domiciliato; non può essere automaticamente estesa alla fattispecie per ricavarne una responsabilità dell’operatore postale.
L’interpretazione delle norme invocata dalla ricorrente non consente di estendere oltre i limiti letterali e sistematici la disciplina richiamata al bonifico domiciliato.
Richiamato per contestare l’interpretazione del contenuto contrattuale; la Corte non ha accolto la censura.
Invocato per la buona fede interpretativa del contratto; la Corte ha ritenuto corretta la lettura del giudice di merito.
Invocato per l’interpretazione contro il predisponente; censura ritenuta infondata.
Richiamato per la responsabilità da inadempimento; la Corte ha escluso che Poste Italiane fosse inadempiente nei termini dedotti.
Usato per contestare la correttezza della condotta del debitore; la Corte ha ritenuto la condotta conforme ai parametri di diligenza.
art. 1176, secondo comma, c.c.
La diligenza professionale richiesta all’operatore è stata ritenuta rispettata nelle operazioni di identificazione del beneficiario.
La doglianza sull’onere probatorio è stata disattesa; la Corte ha ritenuto che la prova dell’inadempimento non fosse stata fornita.
art. 35, comma 2, d.P.R. n. 445 del 2000
Invocato in tema di identificazione/documentazione del soggetto; la Corte non ha ravvisato una violazione decisiva.
Richiamato per denunciare un preteso uso di prove inesistenti; la censura è stata respinta.
Invocato per lamentare una valutazione errata delle prove; la Corte ha escluso il vizio denunciato.
I comma n. 1; I comma n. 3; I comma n. 4; I comma n. 5
Sono stati indicati i diversi paradigmi di ricorso, ma le censure sono state ritenute inammissibili o infondate perché dirette a rivalutazioni di merito o non sorrette da un effettivo vizio deducibile in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come parametro per la quantificazione dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- Il bonifico domiciliato non è automaticamente assimilabile, in ogni suo profilo, alla disciplina dei titoli di credito: la responsabilità dell’operatore va valutata secondo la concreta struttura del rapporto e gli obblighi specificamente gravanti sul mandatario/incaricato dell’incasso.
- In cassazione non sono scrutinabili censure che, sotto l’apparente deduzione di violazione di legge o vizio motivazionale, mirino in realtà a ottenere un nuovo esame del fatto, della prova e della diligenza concretamente osservata dal giudice di merito.
- Il tema dell’identificazione del beneficiario del pagamento va risolto in base alla diligenza professionale esigibile dall’operatore e agli elementi identificativi effettivamente disponibili; la responsabilità non sorge se le verifiche effettuate risultano coerenti con gli standard ordinamentali e con il contenuto del rapporto.
- La denuncia di travisamento della prova è accoglibile solo se il fatto storico decisivo sia stato realmente erroneamente percepito dal giudice; non basta opporre una diversa lettura del materiale istruttorio o contestare la non decisività della circostanza esaminata dal giudice di merito.
- Per fondare la responsabilità contrattuale del debitore occorre allegare e provare un effettivo inadempimento, non essendo sufficiente contestare in termini generici l’esito delle verifiche compiute dall’operatore nell’adempimento della prestazione.
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