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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11784/2024 del 02/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia trae origine dall’impugnazione di avvisi di accertamento emessi nei confronti del dante causa della ricorrente per maggiori imposte IRPEF e IRAP. La Commissione tributaria regionale ha rigettato l’appello del contribuente. La co-erede ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 115 c.p.c. per avere la CTR ritenuto legittima la declaratoria di inammissibilità, per tardività, della deduzione relativa all’art. 5 TUIR, nonostante si trattasse di questione che la ricorrente assumeva già proposta e comunque rilevabile d’ufficio; 2) violazione dell’art. 14 d.lgs. 546/1992, sostenendo che, una volta definita la posizione della società Resort mediante mediazione, non vi fosse più bisogno del litisconsorzio necessario; 3) violazione dell’art. 86 TUIR, lamentando che la CTR avrebbe avallato la riqualificazione, da parte dell’Ufficio, di un atto di cessione di quote societarie in cessione d’azienda, riconoscendo una plusvalenza ritenuta inesistente e imputandola alla società Hotel Caravel s.n.c.

La decisione

La Corte ha esaminato preliminarmente l’eccezione dell’Agenzia delle Entrate sulla tardività del ricorso e l’ha accolta: la sentenza impugnata risultava notificata via PEC il 6 ottobre 2022 al difensore della ricorrente, mentre il ricorso per cassazione è stato notificato solo il 27 gennaio 2023, oltre il termine di sessanta giorni di cui all’art. 325 c.p.c. Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di legittimità in favore dell’Agenzia delle Entrate, liquidate in euro 5.600,00 oltre spese prenotate a debito; nulla è stato disposto per le parti intimate. È stato anche dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, se la sentenza impugnata risulta notificata alla parte ricorrente e il ricorso viene proposto oltre il termine breve di sessanta giorni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per tardività.
  • L’eccezione di tardività del ricorso va verificata in via preliminare e, se fondata sulla prova della notificazione della sentenza e sulla data di notificazione del ricorso, preclude l’esame dei motivi di merito.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per tardività, non vi è spazio per l’esame delle censure relative a violazioni di legge sostanziale o processuale prospettate con i singoli motivi.
  • La soccombenza della parte ricorrente comporta la condanna alle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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