Cassazione Civile, Ordinanza n. 02940/2023 del 31/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un avvocato aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2006 con cui venivano contestati maggiori compensi e conseguenti maggiori imposte Irpef, Irap e Iva sulla base delle movimentazioni del conto corrente. La CTP aveva accolto solo in parte il ricorso, riducendo l'importo accertato. In appello, la CTR aveva rigettato il gravame dell'Ufficio ritenendo non utilizzabili, ai fini dell'occultamento di reddito, i prelevamenti dal conto corrente effettuati dal contribuente a proprio favore e rideterminando il dovuto limitatamente ai versamenti, depurati dalle somme riferibili alla moglie separata. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: violazione dell'art. 32 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c. per non avere la CTR applicato correttamente la presunzione legale relativa alle movimentazioni bancarie e l'onere probatorio analitico a carico del contribuente; inoltre violazione dell'art. 32 d.P.R. 600/1973 per non avere riconosciuto che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014, la presunzione resta ferma per i versamenti del professionista, che devono essere giustificati analiticamente.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati i due motivi, trattandoli congiuntamente. Ha escluso preliminarmente l'eccezione di giudicato interno sollevata dal contribuente in relazione al comparto Iva, ritenendo che la doglianza dell'Ufficio investisse unitariamente l'avviso di accertamento. Ha inoltre precisato che la CTR aveva correttamente escluso la rilevanza presuntiva dei prelevamenti per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014, ma aveva errato nel ritenere venuta meno anche la presunzione per i versamenti. La Cassazione ha ribadito che per i versamenti su conto corrente del professionista permane la presunzione legale di imponibilità e che incombe sul contribuente l'onere di fornire prova analitica della loro estraneità ai fatti imponibili. Poiché la CTR aveva omesso di verificare se il contribuente avesse fornito tale prova, specie con riferimento a versamenti per euro 25.249,00 sul conto intestato alla moglie separata e per euro 30.012,00 asseritamente compensi professionali, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria anche per le spese.
Norme richiamate
La presunzione legale delle indagini bancarie resta operante per i versamenti sul conto corrente del professionista o lavoratore autonomo; per i prelevamenti, invece, l'estensione ai compensi è stata dichiarata costituzionalmente illegittima. Il contribuente può vincere la presunzione solo dimostrando analiticamente l'estraneità dei movimenti ai fatti imponibili.
L'onere di provare che i movimenti bancari non abbiano rilevanza fiscale grava sul contribuente, una volta che l'Amministrazione abbia acquisito i dati del conto corrente e li utilizzi ai fini dell'accertamento.
La doglianza dell'Ufficio riguardava unitariamente l'avviso di accertamento, sicché non vi era giudicato interno solo perché nel ricorso per cassazione era stato evocato l'art. 32 d.P.R. 600/1973 senza espresso richiamo all'art. 51 d.P.R. 633/1972.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale richiamata quale parametro del sindacato di legittimità per violazione o falsa applicazione di legge.
Richiamato con riferimento alla procedura camerale non partecipata e alla proposta del relatore.
art. 3 Cost.
La Corte costituzionale ha ritenuto irragionevole estendere ai professionisti la presunzione sui prelevamenti.
art. 53 Cost.
La presunzione sui prelevamenti per i professionisti è stata ritenuta lesiva della capacità contributiva.
Massime di principio
- Nelle indagini bancarie, per il professionista o lavoratore autonomo la presunzione legale di imponibilità permane con riguardo ai versamenti sul conto corrente: tali somme si presumono redditi o compensi, salvo prova contraria analitica della loro estraneità ai fatti imponibili.
- L'illegittimità costituzionale dell'estensione della presunzione ai prelevamenti dei lavoratori autonomi non travolge, per simmetria, la presunzione relativa ai versamenti, che resta pienamente operante.
- Quando l'Amministrazione acquisisce e utilizza i dati bancari legittimamente, il contribuente deve fornire una prova specifica e puntuale per ciascun movimento non giustificato, non essendo sufficiente una contestazione generica.
- Ai fini del giudizio di legittimità, l'eccezione di giudicato interno va esclusa se dalla lettura complessiva dei motivi emerge che la censura investe l'avviso di accertamento nel suo complesso e non un singolo tributo isolatamente considerato.
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