Cassazione Civile, Ordinanza n. 20105/2023 del 13/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (difensore)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione proposta dalla Procura della Repubblica avverso il decreto di liquidazione dei compensi spettanti a un avvocato che aveva assistito una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile l'opposizione per tardività, ritenendo non provato che essa fosse stata proposta entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto ai sensi dell'art. 170 d.P.R. n. 115/2002. La Procura ha quindi ricorso per cassazione con due motivi: (1) omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell'art. 136 c.p.c., sostenendo di non aver mai ricevuto una rituale comunicazione del decreto e che la semplice schermata SICID non provasse l'avvenuta comunicazione; (2) omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell'art. 2697 c.c., lamentando che il giudice non aveva considerato l'attestazione del direttore amministrativo dell'ufficio affari civili, secondo cui non era stata effettuata alcuna comunicazione telematica o cartacea, e che erroneamente aveva posto a carico del P.M. la prova della data di effettiva conoscenza del provvedimento.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi e ha confermato, sia pure con una motivazione parzialmente diversa da quella del Tribunale, che l'opposizione era comunque tardiva. La Corte ha osservato che, in materia di opposizione al decreto di pagamento del compenso al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, trova applicazione il termine lungo semestrale di cui all'art. 327 c.p.c. quando non intervenga la comunicazione del provvedimento. Poiché il decreto era stato emesso il 6 luglio 2018 e l'opposizione proposta solo il 1° ottobre 2020, il rimedio risultava comunque tardivo e il decreto era ormai definitivo. Per questa ragione non era necessario stabilire se la comunicazione fosse stata rituale o equipollente, né rilevava la contestazione sull'onere probatorio relativo alla data di conoscenza. Nessuna condanna alle spese è stata disposta, perché il ricorso era proposto dalla Procura della Repubblica quale organo propulsore dell'attività giurisdizionale e gli intimati non avevano svolto difese. È stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di ricorso proposto dal Pubblico Ministero.
Norme richiamate
il decreto di pagamento del compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato è impugnabile con opposizione ai sensi dell'art. 170 d.P.R. n. 115/2002; il decreto va comunicato al difensore, alle parti e al pubblico ministero
prevede l'opposizione avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato
disciplina il rito dell'opposizione richiamato per l'impugnazione del decreto di liquidazione
richiamato dalla Corte costituzionale come parametro di assimilazione del decreto di liquidazione all'ordinanza del giudice monocratico appellabile
in mancanza di comunicazione del provvedimento, l'opposizione è soggetta al termine lungo semestrale; nel caso concreto il rimedio era comunque tardivo
norma invocata nel ricorso per contestare la ritualità della comunicazione del decreto
norma invocata nel ricorso per censurare la distribuzione dell'onere della prova sulla conoscenza del provvedimento
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
non opera il raddoppio del contributo unificato quando il ricorso è proposto dal Pubblico Ministero
Corte cost. n. 106/2016
il decreto di liquidazione del compenso deve considerarsi equiparato all'ordinanza del giudice monocratico, con impugnazione nei termini ordinari
Cass. n. 30432 del 2022
richiamata a sostegno dell'applicazione del termine lungo semestrale in assenza di comunicazione del decreto
Cass. n. 31007 del 2022
richiamata a sostegno dell'applicazione del termine lungo semestrale in assenza di comunicazione del decreto
Cass. n. 33590 del 2022
richiamata a sostegno dell'applicazione del termine lungo semestrale in assenza di comunicazione del decreto
Cass. n. 33600 del 2022
richiamata a sostegno dell'applicazione del termine lungo semestrale in assenza di comunicazione del decreto
Cass., Sez. U, n. 5079 del 2005
il Pubblico Ministero, quale organo propulsore dell'attività giurisdizionale, non è condannato alle spese processuali anche in caso di soccombenza
Cass., Sez. U, n. 5165 del 2004
il Pubblico Ministero, quale organo propulsore dell'attività giurisdizionale, non è condannato alle spese processuali anche in caso di soccombenza
Massime di principio
- In materia di opposizione al decreto di liquidazione del compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, se non risulta intervenuta la comunicazione del provvedimento, il rimedio è soggetto al termine lungo semestrale di cui all'art. 327 c.p.c.; decorso tale termine, l'opposizione è comunque tardiva.
- Quando l'opposizione è proposta oltre il termine semestrale, la verifica sulla ritualità della comunicazione o sulla data effettiva di conoscenza diviene irrilevante, perché il provvedimento è già definitivo e non più suscettibile di esame nel merito.
- La censura per violazione dell'art. 2697 c.c. è infondata se la decisione impugnata si fonda su un rilievo assorbente di tardività dell'impugnazione, poiché la questione dell'onere probatorio sulla conoscenza del provvedimento non incide sull'esito finale.
- Il Pubblico Ministero, quando ricorre quale organo propulsore dell'attività giurisdizionale, non è condannabile alle spese processuali, e non è dovuto il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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