Cassazione Civile, Ordinanza n. 03739/2024 del 09/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo a IRAP e IVA per l'anno d'imposta 2007, emesso nei confronti di una società che svolge attività di pulizia. L'Ufficio, a seguito di verifica fiscale svolta anche sui rapporti con una fornitrice, contestava: da un lato, ai fini IRAP, una indebita variazione in diminuzione della base imponibile con conseguente indeducibilità di costi; dall'altro, ai fini IVA, l'indebita detrazione dell'imposta relativa a fatture ritenute riferite a operazioni soggettivamente inesistenti. La CTP accoglieva il ricorso della contribuente e la CTR rigettava l'appello dell'Agenzia. In cassazione l'Agenzia deduceva: 1) nullità della sentenza per omessa pronuncia sul motivo d'appello relativo alla ripresa IRAP, in violazione dell'art. 112 c.p.c. e delle norme del processo tributario; 2) violazione delle norme IVA e dei criteri sull'onere della prova e sulle presunzioni, sostenendo che la CTR non aveva correttamente applicato i principi in tema di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti e di deducibilità dei costi; 3) omesso esame di un fatto decisivo, motivo che però restava assorbito.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la CTR aveva comunque esaminato e respinto, sia pure implicitamente, il capo relativo all'IRAP, avendo rigettato integralmente l'appello e avendo dato conto della doglianza dell'Ufficio. Ha invece accolto il secondo motivo, richiamando i principi consolidati secondo cui, nelle contestazioni di operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare sia la fittizietà del fornitore sia la consapevolezza, o conoscibilità con ordinaria diligenza, della frode da parte del cessionario/committente; solo dopo tale prova si sposta sul contribuente l'onere di dimostrare di aver adottato la massima diligenza esigibile. Quanto ai costi ai fini IRAP/IREG, la Corte ha ribadito che i costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti sono deducibili se effettivamente sostenuti, salvo i limiti di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza/determinabilità e il caso dei costi per beni o servizi direttamente utilizzati per un delitto non colposo. La motivazione della CTR è stata ritenuta insufficiente perché non distingueva tra il profilo IVA e quello IRAP e non accertava, sulla base del corretto riparto dell'onere della prova, se la fornitrice fosse una cartiera e se la contribuente fosse consapevole della frode, né verificava la deducibilità dei costi ai fini IRAP. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al giudice di merito in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
Il giudice di merito deve pronunciarsi su tutti i motivi di gravame; tuttavia, il rigetto dell'intero appello e la considerazione della doglianza nella motivazione possono escludere la nullità per omessa pronuncia.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Costituisce il parametro processuale del motivo di ricorso dedotto per nullità della sentenza per omessa pronuncia.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Costituisce il parametro processuale del motivo di ricorso dedotto per violazione di legge e falsa applicazione di norme tributarie e civilistiche.
artt. 19, 21, comma 7, e 54, comma 2, d.P.R. 633/1972
Richiamati in tema di detrazione IVA e contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti.
Regola il riparto dell'onere della prova: l'Amministrazione deve provare i fatti costitutivi della pretesa fiscale e, una volta assolto tale onere, il contribuente deve provare le circostanze liberatorie.
Consente la prova presuntiva della consapevolezza del contribuente circa la frode, purché fondata su elementi oggettivi e specifici.
art. 14, comma 4-bis, l. 537/1993
I costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti sono deducibili se effettivamente sostenuti, anche se il contribuente era consapevole della frode, salvo i limiti espressamente indicati dalla norma.
Ha modificato l'art. 14, comma 4-bis, l. 537/1993 con efficacia retroattiva in bonam partem.
Legge di conversione richiamata quale fonte della modifica retroattiva dell'art. 14, comma 4-bis, l. 537/1993.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Norma invocata per il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, motivo assorbito dall'accoglimento del secondo.
Massime di principio
- Nelle controversie IVA relative a operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare sia la fittizietà del fornitore sia la consapevolezza, anche per presunzioni gravi, precise e concordanti, della frode da parte del cessionario o committente; solo dopo tale prova si sposta sul contribuente l'onere di dimostrare di aver adottato la massima diligenza esigibile.
- La regolarità formale della contabilità e dei pagamenti, così come l'assenza di vantaggi economici diretti, non sono di per sé sufficienti a escludere la partecipazione o la consapevolezza del contribuente in un'operazione fraudolenta.
- Ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP, i costi riferiti a operazioni soggettivamente inesistenti possono essere dedotti se effettivamente sostenuti, salvo che siano privi dei requisiti di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità, oppure siano relativi a beni o servizi utilizzati per compiere un delitto non colposo.
- Il giudice di merito deve distinguere chiaramente il profilo probatorio relativo alla detrazione IVA da quello relativo alla deducibilità dei costi ai fini IRAP/imposte dirette, perché i due accertamenti hanno oggetti e presupposti diversi.
- La censura di omessa pronuncia è infondata quando la decisione, pur in forma sintetica, dimostri di avere considerato il motivo di appello e lo abbia implicitamente respinto rigettando integralmente il gravame.
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