Cassazione Civile, Ordinanza n. 27528/2023 del 28/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda avvisi di liquidazione con cui l’amministrazione finanziaria aveva negato i benefici fiscali "prima casa" su un acquisto immobiliare e aveva recuperato l’IVA in misura ordinaria, oltre all’imposta sostitutiva sul contratto di mutuo ipotecario. Il contribuente aveva ottenuto l’annullamento degli atti in primo e secondo grado, sul presupposto che l’Ufficio fosse decaduto dal potere di accertamento ex art. 76 d.P.R. n. 131/1986. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 76 d.P.R. n. 131/1986 e della Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata, sostenendo che per l’agevolazione prima casa relativa a immobile in corso di costruzione il termine per i controlli dovesse decorrere dalla scadenza del termine concesso al contribuente per completare i lavori, cioè tre anni dalla registrazione dell’atto, e che quindi alla data degli avvisi il termine di decadenza non fosse decorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso dell’Agenzia. Ha affermato che le agevolazioni "prima casa" possono spettare anche per immobili in corso di costruzione, ma la conservazione del beneficio è subordinata al fatto che la destinazione ad abitazione non di lusso sia realizzata entro il termine di decadenza del potere di accertamento dell’Ufficio. Quanto alla decorrenza del termine triennale di decadenza ex art. 76, comma 2, d.P.R. n. 131/1986, la Corte ha ribadito che il dies a quo coincide con il momento in cui l’immobile in costruzione è completato e l’amministrazione è in grado di verificarne l’esatta natura; in presenza di accatastamento, questo segna comunque la conoscenza della conclusione dei lavori e consente il controllo. La tesi dell’Ufficio, che faceva decorrere il termine dalla scadenza del triennio concesso al contribuente per ultimare l’immobile, è stata esclusa perché non giustificata e incompatibile con la situazione effettiva. È stato quindi confermato il carattere tardivo dell’avviso notificato dopo il maturare della decadenza, senza statuizione sulle spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
violazione e falsa applicazione
è la norma processuale invocata per censurare in cassazione la violazione di legge dedotta dall’Agenzia.
art. 76 d.P.R. n. 131 del 1986
il termine triennale di decadenza per l’azione accertativa dell’Ufficio decorre dal momento in cui l’immobile in costruzione è completato o comunque dal momento in cui l’amministrazione può verificarne la reale natura; non dalla mera scadenza del termine concesso al contribuente per ultimare i lavori.
Nota II-bis art. 1 Tariffa parte I, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986
disciplina l’agevolazione prima casa; la Corte ne conferma l’applicazione anche agli immobili in corso di costruzione, subordinando però il mantenimento del beneficio alla realizzazione della destinazione abitativa entro il termine utile per i controlli.
viene richiamato per evidenziare che i fabbricati nuovi devono essere accatastati quando sono divenuti abitabili o servibili all’uso cui sono destinati; l’accatastamento vale come indice della conclusione dei lavori.
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali per la prima casa possono spettare anche all’acquisto di un immobile in corso di costruzione, purché l’immobile sia effettivamente destinato ad abitazione non di lusso entro il termine rilevante per l’esercizio del potere di accertamento dell’amministrazione.
- Se una condizione per il riconoscimento di un beneficio fiscale non è assistita da un termine autonomo di realizzazione, essa non può protrarsi oltre il termine previsto per i controlli dell’Ufficio, perché altrimenti il potere di verifica sarebbe svuotato di contenuto.
- Ai fini della decadenza dell’amministrazione dal potere di accertamento sui benefici "prima casa" relativi a immobili da completare, il dies a quo coincide con il momento in cui i lavori risultano conclusi e l’immobile è concretamente verificabile; l’accatastamento del fabbricato può costituire indice idoneo di tale completamento.
- In materia di agevolazioni tributarie, occorre avere riguardo alla situazione effettiva del bene e non a finzioni giuridiche che differiscano artificiosamente la decorrenza del termine di decadenza quando l’amministrazione abbia già acquisito conoscenza della conclusione dei lavori.
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