Cassazione Civile, Ordinanza n. 11783/2023 del 04/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un'istanza di rimborso di IRAP presentata da una società bancaria dopo il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione. La contribuente sosteneva di avere versato l'imposta per l'anno 2006 in misura eccedente il dovuto, perché nel calcolo dei versamenti erano state incluse quote di svalutazione dei crediti eccedenti il plafond dello 0,60% del valore dei crediti risultanti a bilancio. Il giudice di primo grado aveva respinto la domanda ritenendola tardiva, pur riconoscendo in motivazione la fondatezza del credito; la CTR aveva invece accolto l'appello della contribuente e anche quello incidentale dell'Agenzia, affermando sia la tempestività dell'istanza sia la fondatezza nel merito. In Cassazione l'Agenzia ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 38 d.P.R. 602/1973, sostenendo che il termine per il rimborso dovesse decorrere già dal versamento degli acconti, poiché la contribuente avrebbe conosciuto la parziale non debenza delle somme a seguito di un comunicato stampa dell'Agenzia e avrebbe calcolato gli acconti secondo la metodologia storica ex art. 17 d.P.R. 435/2001; con il secondo motivo ha denunciato violazione delle norme sull'onere della prova e sulla valutazione della prova, assumendo che la CTR avesse erroneamente posto sull'Ufficio l'onere di dimostrare il quantum e che mancasse adeguata documentazione contabile a sostegno della pretesa restitutoria. La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi: quanto al termine di decadenza, ha applicato il principio secondo cui il dies a quo decorre dal momento in cui il contribuente abbia piena consapevolezza della non debenza, osservando che nella specie tale certezza si sarebbe avuta solo al saldo, quando erano definiti i dati di bilancio rilevanti; quanto alla prova del credito, ha rilevato che la CTR aveva accertato in fatto l'assolvimento dell'onere probatorio mediante la dichiarazione fiscale con le eccedenze indicate nel quadro RS e la particolare affidabilità della documentazione bancaria. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese della ricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha confermato la decisione della CTR che aveva riconosciuto la tempestività dell'istanza di rimborso e la fondatezza della pretesa restitutoria. Sul primo motivo ha affermato che, nel caso concreto, il termine di cui all'art. 38 d.P.R. 602/1973 non poteva decorrere dal versamento degli acconti, perché la piena consapevolezza della non debenza della somma si era realizzata solo al momento del saldo, quando erano disponibili i dati di bilancio necessari per verificare l'eccedenza; sul secondo motivo ha escluso una violazione delle regole sull'onere della prova, evidenziando che la CTR aveva correttamente ritenuto assolto l'onere probatorio da parte della contribuente e che la censura ministeriale si risolveva in una contestazione del merito dell'apprezzamento probatorio, non sindacabile in sede di legittimità. È stata altresì disposta la condanna dell'Agenzia alle spese e la Corte ha escluso l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo alle Amministrazioni dello Stato.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 28 ottobre 1973, n. 602
Per l'istanza di rimborso il termine decorre dal momento in cui il contribuente abbia piena consapevolezza della non debenza della somma; se tale consapevolezza matura solo al saldo, il dies a quo coincide con il saldo e non con gli acconti.
art. 17 d.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435
Rileva ai fini del calcolo degli acconti secondo la metodologia storica; la Corte lo considera compatibile con la tesi della contribuente e con la decorrenza del termine dal saldo nel caso concreto.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È la norma processuale invocata per denunciare violazioni di legge nei due motivi di ricorso.
Richiamato per la ripartizione dell'onere della prova; la Corte conferma che l'onere grava sulla parte che chiede il rimborso, ma ritiene che nel caso concreto esso sia stato assolto.
Richiamato dalla ricorrente in tema di efficacia probatoria della documentazione prodotta.
Richiamati per contestare la valutazione e l'utilizzo delle prove; la Corte ritiene che la doglianza investa in realtà un apprezzamento di fatto non sindacabile in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte esclude la sua applicazione alle Amministrazioni dello Stato, che operano mediante prenotazione a debito ed esenzione dal pagamento delle imposte e tasse del processo.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
È richiamato come norma che ha introdotto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ma non applicabile all'Agenzia delle Entrate nel caso concreto.
Massime di principio
- Nel giudizio di rimborso, il termine di decadenza per presentare l'istanza decorre dal momento in cui il contribuente ha piena e concreta consapevolezza della non debenza del tributo; se tale consapevolezza emerge solo con il saldo, il termine decorre da quel momento e non dal versamento degli acconti.
- Quando il diritto al rimborso dipende da dati contabili o di bilancio che rendono verificabile solo in un secondo momento la non debenza, non è corretto far decorrere automaticamente il termine decadenziale dal pagamento degli acconti.
- Nel giudizio di ripetizione di indebito tributario, l'onere di provare i presupposti del credito resta a carico del contribuente che agisce come attore sostanziale; tuttavia la prova può essere ritenuta raggiunta anche attraverso la dichiarazione fiscale e gli elementi documentali ritenuti attendibili dal giudice di merito.
- In sede di legittimità non è consentito rivalutare il merito dell'apprezzamento probatorio compiuto dal giudice di merito, se la motivazione dà conto dell'avvenuto assolvimento dell'onere della prova.
- L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per l'impugnazione respinta non si applica alle Amministrazioni dello Stato, quando operano con il meccanismo della prenotazione a debito.
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