Sentenza n. 926/2026 - Ancona, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di revisione della patente di guida di categoria B adottato ai sensi dell’art. 128, comma 1, del Codice della strada
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione della motorizzazione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, titolare della patente da circa 66 anni, ha impugnato il provvedimento con cui la Motorizzazione civile, a seguito della segnalazione della Polizia locale, aveva disposto la revisione della patente dopo l’accertamento, in due giorni, di quattro violazioni del Codice della strada: mancato uso delle cinture di sicurezza, mancata precedenza a un pedone sulle strisce e due violazioni del divieto di fermata. Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 7, 8, 10 e 10-bis della l. 241/1990, del principio del giusto procedimento e del contraddittorio, nonché l’eccesso di potere per travisamento, sviamento, illogicità, irragionevolezza, difetto di motivazione e difetto di istruttoria, lamentando in particolare l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto e la mancata valutazione delle osservazioni presentate. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 128 del d.lgs. 285/1992, il difetto di motivazione e di istruttoria, l’irragionevolezza, la sproporzione e l’illegittimo affidamento sulla mera segnalazione della Polizia locale, senza autonoma verifica dei presupposti e senza effettivi elementi idonei a porre in dubbio la permanenza dell’idoneità alla guida. Dopo la proposizione del ricorso, la ricorrente si è sottoposta alla revisione, conclusasi con esito positivo e con il rilascio del certificato di idoneità psicofisica. Ha quindi sostenuto di conservare interesse all’accertamento incidentale dell’illegittimità dell’atto anche ai fini di una possibile tutela risarcitoria.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile la domanda di annullamento per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la revisione della patente si era ormai svolta e il provvedimento aveva esaurito i propri effetti, con esito positivo per la ricorrente. Ha tuttavia esaminato la domanda di accertamento dell’illegittimità ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., respingendola. Il primo motivo è stato ritenuto infondato perché l’art. 10-bis della l. 241/1990 riguarda i procedimenti avviati su istanza di parte, mentre la revisione era stata avviata d’ufficio su segnalazione della Polizia locale; la facoltà del privato di presentare memorie non trasforma il procedimento d’ufficio in procedimento a istanza di parte. Il secondo motivo è stato respinto perché le violazioni risultavano accertate e le relative sanzioni erano state pagate. Le condotte, riguardanti la sicurezza dei pedoni, il divieto di fermata e l’uso delle cinture, erano idonee a fondare un ragionevole dubbio sulla permanenza dell’idoneità tecnica o psicofisica alla guida. La motivazione sintetica dell’atto è stata ritenuta adeguata alla natura cautelare della revisione: era sufficiente il richiamo al controllo su strada, alla particolare condotta di guida e ai dubbi sulla persistenza dei requisiti, senza una puntuale confutazione delle controdeduzioni. Il giudice ha ribadito che la revisione della patente non è una sanzione amministrativa, ma una misura cautelare e preventiva diretta a garantire la sicurezza della circolazione, adottabile in presenza di un mero dubbio sull’idoneità alla guida, senza necessità di accertare con certezza il venir meno dei requisiti. Le spese sono state compensate; il contributo unificato è rimasto a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 128, comma 1, d.lgs. 285/1992
La revisione della patente di guida
La revisione può essere disposta come misura cautelare e preventiva quando la condotta di guida ingeneri un dubbio sulla permanenza dell’idoneità tecnica o psicofisica, senza necessità di certezza circa il venir meno dei requisiti.
Non si applica ai procedimenti avviati d’ufficio, quale quello di revisione della patente promosso a seguito della segnalazione della Polizia locale.
Le doglianze relative alla partecipazione procedimentale non hanno condotto all’annullamento dell’atto; la presentazione di memorie è stata ritenuta compatibile con la natura d’ufficio del procedimento.
accertamento dell’illegittimità dell’atto impugnato
Anche dopo la sopravvenuta carenza di interesse all’annullamento, il giudice può esaminare l’illegittimità dell’atto ai fini risarcitori; nel caso concreto, tuttavia, l’accertamento è stato respinto perché i motivi erano infondati.
fidefacienti fino a querela di falso
I verbali delle violazioni, non contestati con querela di falso, comprovavano gli accertamenti posti a fondamento della revisione.
Massime di principio
- La revisione della patente di guida prevista dall’art. 128 del Codice della strada non ha natura sanzionatoria, ma cautelare e preventiva, essendo diretta a verificare la permanenza dell’idoneità tecnica e psicofisica del conducente e a tutelare la sicurezza della circolazione.
- L’amministrazione può disporre la revisione della patente quando la condotta di guida ingeneri un ragionevole dubbio sulla permanenza dei requisiti di idoneità; non è necessario dimostrare con certezza che tali requisiti siano venuti meno.
- Il preavviso di rigetto previsto dall’art. 10-bis della l. 241/1990 non si applica ai procedimenti avviati d’ufficio, anche quando il destinatario abbia facoltà di presentare memorie e osservazioni.
- In un procedimento di revisione della patente, una motivazione sintetica è sufficiente se richiama gli accertamenti di polizia e le condotte di guida rilevanti, evidenziando il dubbio sulla persistenza dell’idoneità; non è necessaria la puntuale confutazione di ogni deduzione difensiva.
- Quando la revisione della patente si è conclusa e l’atto ha esaurito i propri effetti, la domanda di annullamento diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse; l’accertamento dell’illegittimità ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a. richiede comunque che sussistano effettivi profili di illegittimità.
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