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Sentenza

Sentenza n. 12675/2026 - Roma, Sezione 3T

Giustizia amministrativa202515416

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III TerSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o tardiva esecuzione della sentenza del Tribunale di Frosinone n. 2124/2024, passata in giudicato

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (parte vittoriosa)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto un ricorso per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Frosinone n. 2124/2024, pubblicata il 18 dicembre 2024 e passata in giudicato. Nel corso del giudizio, la parte ricorrente ha dichiarato l’intervenuto integrale adempimento da parte dell’Amministrazione. Non risultano dedotti ulteriori motivi di illegittimità o specifiche contestazioni sull’attività amministrativa successiva.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., in ragione dell’integrale adempimento della sentenza azionata. Quanto alle spese, ha disposto una compensazione parziale, considerato che l’Amministrazione ha eseguito la sentenza dopo la proposizione del ricorso, e ha posto la restante parte a carico dell’Amministrazione secondo il criterio della soccombenza. Le spese sono state liquidate in complessivi euro 400,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    dichiara la cessazione della materia del contendere

    L’integrale adempimento dell’obbligo oggetto del giudizio determina la cessazione della materia del contendere; la sopravvenienza non elimina tuttavia la rilevanza della condotta dell’amministrazione ai fini della regolazione delle spese.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l’integrale adempimento della decisione azionata determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
  • Quando l’amministrazione adempie alla decisione dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, il giudice può dichiarare la cessazione della materia del contendere e porre, in tutto o in parte, le spese a carico dell’amministrazione secondo il criterio della soccombenza, compensandole parzialmente in ragione dell’intervenuto adempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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