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Sentenza

Sentenza n. 12678/2026 - Roma, Sezione 3T

Giustizia amministrativa202515588

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro e Previdenza, n. 5187/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La parte ricorrente ha chiesto di accertare l’inottemperanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla sentenza del Tribunale di Roma n. 5187/2024 e di adottare le misure necessarie per conformare l’amministrazione al giudicato. Ha dedotto l’inadempimento dell’amministrazione rispetto agli obblighi derivanti dalla pronuncia del giudice ordinario. Il Ministero, costituito in giudizio ma rimasto intimato quanto alla specifica contestazione, non ha fornito chiarimenti né indicazioni sull’avvenuta corretta esecuzione della sentenza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo accertato il comportamento omissivo dell’amministrazione. Ha richiamato l’art. 112, comma 2, c.p.a., secondo cui l’azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Ha precisato che, quando il titolo da eseguire è una pronuncia civile resa dal giudice del lavoro, il giudizio di ottemperanza ha carattere meramente esecutivo e resta limitato all’accertamento dell’eventuale comportamento omissivo o elusivo, senza consentire integrazioni o accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione. In applicazione dei principi sull’onere della prova tra creditore e debitore, l’assenza di chiarimenti dell’amministrazione ha comportato l’accoglimento della domanda. Il Ministero è stato condannato a dare esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, incaricato di provvedere entro i successivi 90 giorni, anche sostituendosi o superando il dissenso di altre amministrazioni. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 800 euro, oltre accessori di legge, per spese processuali, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, c.p.a.

    l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato

    La disposizione consente di promuovere il giudizio di ottemperanza anche per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando la pubblica amministrazione sia obbligata a conformarsi al relativo comando.
  • Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto una sentenza civile resa dal giudice del lavoro, il sindacato del giudice amministrativo ha carattere meramente esecutivo e deve limitarsi ad accertare l’eventuale comportamento omissivo o elusivo dell’amministrazione, senza integrare il contenuto del titolo né svolgere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione.
  • Qualora il creditore del giudicato alleghi l’inadempimento dell’amministrazione e quest’ultima non fornisca chiarimenti o indicazioni sull’avvenuta esecuzione del titolo, l’inerzia dell’amministrazione può giustificare l’accoglimento della domanda di ottemperanza secondo i principi sull’onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore.
  • In caso di persistente inadempimento dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’esecuzione e nominare contestualmente un commissario ad acta, attribuendogli il potere di sostituirsi all’amministrazione inadempiente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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