Cassazione Civile, Ordinanza n. 05564/2024 del 01/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (conduttore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società locatrice per il pagamento di euro 27.801,06, oltre interessi e spese, relativi a oneri accessori fatturati in relazione a un rapporto di locazione avente ad oggetto porzioni di un immobile ad uso pubblico e abitativo. La società conduttrice propose opposizione sostenendo, in sintesi, che aveva sempre pagato i canoni e gli oneri sino a un certo momento, ma che le fatture relative agli oneri accessori non erano state accompagnate dalla documentazione giustificativa delle spese e dai criteri di ripartizione, nonostante richieste in tal senso; eccepì inoltre la prescrizione di parte del credito e negò che le fatture commerciali potessero costituire prova del credito. Dopo il rigetto dell’opposizione in primo grado e dell’appello, la società locatrice ricorse per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione degli artt. 2709, 2710, 2720 e 2730 c.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo, perché la Corte d’appello aveva escluso che la registrazione delle fatture nei libri contabili della conduttrice attribuisse alle stesse efficacia probatoria circa esistenza e ammontare del credito. Il ricorso, tuttavia, non censurava una delle autonome rationes decidendi poste a base della decisione impugnata, ossia quella fondata sull’onere di specifica indicazione degli oneri accessori ai sensi dell’art. 9 l. 392/1978.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la sentenza d’appello era sorretta da due rationes decidendi autonome e ciascuna di per sé sufficiente a reggere il rigetto dell’appello: una relativa alla necessità di specifica indicazione degli oneri accessori ex art. 9 l. 392/1978, l’altra relativa alla mancata efficacia probatoria, da sola, della registrazione delle fatture da parte del conduttore. Il ricorso attaccava solo la seconda, lasciando intatta la prima, che pertanto passava in giudicato; per questo il motivo era inammissibile e, con esso, l’intero ricorso. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato per la trattazione camerale del ricorso in cassazione
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
usato come parametro dei motivi di ricorso per dedurre violazione di legge e omesso esame di un fatto decisivo
invocato dalla ricorrente in tema di efficacia probatoria delle scritture contabili
invocato dalla ricorrente in tema di efficacia probatoria delle scritture contabili
invocato dalla ricorrente in tema di efficacia probatoria delle scritture contabili
invocato dalla ricorrente in tema di dichiarazione confessoria
richiamato quale base dell’onere di specifica indicazione degli oneri accessori posti a carico del conduttore
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
richiamato per la modifica che ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- Quando la sentenza impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente da sola a sorreggere la decisione, il ricorso per cassazione deve censurare tutte le rationes; la mancata impugnazione di una sola di esse rende il ricorso inammissibile, poiché la ratio non censurata si consolida in giudicato.
- La registrazione di fatture nei libri contabili della parte destinataria non è, da sola, idonea a trasformare automaticamente le fatture in prova piena del credito, se la decisione di merito è sorretta anche da ulteriori autonome argomentazioni non attinte dall’impugnazione.
- Nel giudizio di legittimità il motivo che colpisce solo una delle basi logiche della decisione è inidoneo a ottenere la cassazione se un’altra base resta ferma e sufficiente a reggere il dispositivo.
- In materia di oneri accessori locatizi, la specifica indicazione delle spese e dei criteri di riparto assume rilievo decisivo ai fini della debenza, quando il giudice di merito valorizzi tale profilo come autonoma ragione di rigetto della pretesa creditoria.
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