Cassazione Civile, Ordinanza n. 19994/2024 del 19/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da domande di alcuni lavoratori pubblici contrattualizzati, aderenti a un accordo di risoluzione consensuale del rapporto ex art. 7 della L.R. Calabria n. 8/2005, con cui avevano chiesto l'accertamento del diritto a includere anche il rateo di tredicesima mensilità nella base di calcolo dell'incentivo all'esodo e la condanna dell'ente datore al pagamento delle differenze. Il Tribunale aveva accolto la domanda. La Corte d'appello aveva poi accolto solo in parte l'impugnazione della Regione: aveva ritenuto fondata, in linea generale, la tesi dell'inclusione della tredicesima nella base di calcolo dell'incentivo, ma aveva dichiarato prescritte le pretese di due lavoratori, ritenendo che il termine quinquennale decorresse dall'ultimo pagamento rateale previsto nell'accordo, e non dalla data di sottoscrizione degli accordi. La Regione ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione o falsa applicazione degli artt. 2935 e 2948 c.c., sostenendo che il dies a quo della prescrizione dovesse coincidere con la conclusione degli accordi di risoluzione consensuale, poiché già da quel momento la pretesa all'esatto computo dell'incentivo poteva essere fatta valere. La Corte ha inoltre rilevato la nullità della notifica del ricorso nei confronti di due intimati contumaci in appello, ma ha ritenuto superfluo disporre l'integrazione del contraddittorio perché il ricorso era manifestamente infondato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulla decorrenza della prescrizione, affermando che, quando l'incentivo all'esodo sia previsto in più rate e non risulti che l'importo complessivo sia stato già specificamente determinato e comunicato al lavoratore al momento dell'accordo, il diritto alla corretta determinazione della base di calcolo diviene azionabile solo quando il lavoratore può concretamente verificare la contestazione, cioè al versamento dell'ultimo rateo. Di conseguenza, la decisione della Corte territoriale che aveva escluso la prescrizione per i lavoratori i cui atti interruttivi erano intervenuti prima del quinquennio decorso dall'ultimo pagamento è stata confermata. La Regione è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario, ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 7, L.R. Calabria n. 8/2005
norma regionale posta a base dell'incentivo all'esodo riconosciuto ai lavoratori aderenti alla risoluzione consensuale del rapporto.
richiamato per stabilire quando il diritto può essere fatto valere e quindi quando inizia a decorrere la prescrizione.
applicato dalla Corte territoriale al credito avente natura retributiva, per affermarne la prescrizione quinquennale.
invocato dalla ricorrente come parametro del motivo di violazione o falsa applicazione di legge.
artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.
richiamati per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
utilizzati per giustificare la scelta di non disporre l'integrazione del contraddittorio in presenza di ricorso prima facie infondato.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
richiamata quale fonte dell'introduzione del comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Ai fini della prescrizione del diritto a contestare il corretto calcolo di un incentivo all'esodo, il dies a quo non coincide automaticamente con la cessazione del rapporto o con la firma dell'accordo, ma con il momento in cui il diritto diventa concretamente azionabile, ossia quando il lavoratore è messo in condizione di verificare e contestare la base di calcolo adottata.
- Se l'emolumento è previsto e pagato in più rate e l'importo complessivo non è stato sin dall'inizio specificamente determinato e comunicato, il termine di prescrizione può decorrere dal pagamento dell'ultimo rateo, perché solo allora matura l'interesse ad agire per la corretta determinazione della prestazione.
- La circostanza che il credito abbia natura retributiva e sia soggetto a prescrizione quinquennale non esclude che, in concreto, il decorso del termine debba essere ancorato alla concreta possibilità di far valere la pretesa, secondo l'art. 2935 c.c.
- Quando il ricorso per cassazione è prima facie infondato, la Corte può evitare la rinnovazione della notifica nulla o l'integrazione del contraddittorio, in applicazione del principio di ragionevole durata del processo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 19 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 19959/2024 del 19/07/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 19 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 19967/2024 del 19/07/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 19 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 19975/2024 del 19/07/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 19 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 19977/2024 del 19/07/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 19 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 19985/2024 del 19/07/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 19 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 19987/2024 del 19/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →