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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05375/2025 del 28/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (concessionario)

La controversia

La controversia origina da un verbale di accertamento e contestazione elevato dalla Provincia per l’asserita occupazione abusiva, senza concessione provinciale e senza pagamento del relativo canone, dello spazio sovrastante una strada provinciale mediante una struttura sopraelevata (pontone autostradale) realizzata dalla società concessionaria autostradale. La società aveva impugnato il verbale davanti al giudice amministrativo; la questione di giurisdizione era stata già affrontata con sentenza del Consiglio di Stato n. 3517/2019 che aveva affermato la giurisdizione amministrativa e rimesso la causa al TAR. Nel merito, il Consiglio di Stato con sentenza n. 10010/2023 aveva accolto l’appello della società e annullato il verbale, escludendo la debenza del canone. La Provincia ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: 1) difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia riguardasse soltanto una sanzione amministrativa pecuniaria con giurisdizione del giudice ordinario; 2) difetto di giurisdizione anche per la dedotta natura accessoria della misura ripristinatoria di rimozione, che in ogni caso non sarebbe applicabile al caso; 3) difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in materia di canoni COSAP e eccesso di potere giurisdizionale, perché il Consiglio di Stato avrebbe affermato la non debenza del canone e, secondo la ricorrente, avrebbe creato una regola di esenzione non prevista dall’ordinamento.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto tardivi e quindi inammissibili i primi due motivi, perché diretti contro la sentenza del Consiglio di Stato n. 3517/2019, qualificata come sentenza definitiva immediatamente impugnabile con ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione; non essendo stata tempestivamente impugnata, tale decisione era passata in giudicato. Quanto al terzo motivo, la Corte lo ha respinto nel merito: ha ritenuto che la sentenza n. 10010/2023 si fosse mantenuta entro il petitum sostanziale della domanda di annullamento del verbale e che l’affermazione sulla non debenza del canone fosse una conseguenza argomentativa del giudizio di insussistenza dell’obbligo di munirsi di concessione. Ha escluso anche l’eccesso di potere giurisdizionale, rilevando che il Consiglio di Stato aveva interpretato il quadro normativo vigente senza creare una norma nuova. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 63, comma 2, lett. g-bis, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    richiamato come base della contestazione e della sanzione per occupazione abusiva; la Corte ne prende atto nel ricostruire la fattispecie, senza fondare su tale norma una diversa regola di giurisdizione.

  • art. 50, comma 1, Regolamento provinciale COSAP della Provincia di Teramo

    utilizzato dalla Provincia per sostenere che il regolamento prevedesse solo sanzioni pecuniarie; la Corte osserva che la questione di giurisdizione sulla prima sentenza era ormai coperta da giudicato.

  • art. 105, comma 1, c.p.a.

    richiamato nel passaggio del giudizio amministrativo di appello che ha rimesso la causa al primo giudice dopo aver affermato la giurisdizione amministrativa.

  • art. 360, comma 3, c.p.c.

    la Corte ribadisce che il divieto di impugnazione immediata riguarda solo le questioni pregiudiziali che non definiscono il giudizio; una sentenza d’appello che affermi la giurisdizione e rimetta la causa al primo giudice è invece immediatamente impugnabile.

  • art. 386 c.p.c.

    la giurisdizione si determina in base all’oggetto della domanda, secondo il petitum sostanziale e la causa petendi, non secondo la sola qualificazione formale data dalla parte.

  • art. 20, comma 5, Codice della strada

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la natura accessoria della rimozione delle installazioni abusive; la Corte non accoglie la censura, ritenendo comunque insussistente l’eccesso di potere giurisdizionale.

  • art. 111, comma 8, Cost.

    costituisce il fondamento del ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione e per eccesso di potere giurisdizionale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2012

    richiamato per la statuizione sull’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2012

    richiamato insieme al comma 1-quater per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • In tema di impugnazioni per motivi di giurisdizione, la sentenza d’appello che afferma la giurisdizione del giudice adito e rimette la causa al primo giudice è una decisione definitiva immediatamente ricorribile per cassazione; se non impugnata tempestivamente, passa in giudicato e i motivi successivamente proposti contro di essa sono inammissibili.
  • La giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale e alla causa petendi, cioè alla reale natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio e della tutela richiesta, non alla sola prospettazione difensiva della parte.
  • Se il giudice, nel decidere una domanda di annullamento, nega l’esistenza del presupposto dell’obbligo contestato, le ulteriori affermazioni sulla non debenza del canone o del corrispettivo possono costituire mere conseguenze argomentative della decisione, senza integrare autonoma invasione della giurisdizione ordinaria.
  • L’eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera riservata al legislatore ricorre solo quando il giudice speciale applichi una norma da lui stesso creata, svolgendo un’attività di produzione normativa; non è configurabile quando la decisione sia frutto di interpretazione della normativa esistente, anche se ritenuta errata o estensiva.
  • Nel ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione non possono essere veicolate censure che, sotto l’etichetta del difetto di giurisdizione, contestino in realtà errori di interpretazione della legge, ultrapetizione o altre violazioni processuali non attinenti ai limiti esterni della giurisdizione.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoRinvio pregiudiziale

Testo integrale

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