Sentenza del 22/09/2022 n. 27817 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La società ricevette avviso bonario (11.11.2008, ricevuto 14.11.2008) relativo a omessi/irregolari versamenti IVA per maggio, giugno e luglio 2005; con ravvedimento operoso aveva versato imposte e interessi e versato le sanzioni in misura errata (6% anziché 10% per il mese di giugno). Entro i 30 giorni la società presentò istanza correttiva (12.12.2008) per ricalcolare/integrare la sanzione residua. Nonostante ciò l'Ufficio iscrisse a ruolo e notificò cartella per Euro 731.193,63. La società ricorse per ottenere lo sgravio e l'applicazione della sanzione ridotta; l'Amministrazione sgravò imposte e interessi ma pretese la sanzione nella misura piena del 30% per il giugno. Commissione tributaria provinciale e regionale accolsero il ricorso della società; l'Agenzia proponeva ricorso in Cassazione sostenendo che la contribuente aveva perso il beneficio della riduzione (art.2 D.Lgs.462/1997) non avendo integrato le sanzioni nei termini e quindi dovessero applicarsi le sanzioni piene (art.13 D.Lgs.471/1997).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha ritenuto illegittima l'iscrizione a ruolo e la cartella emessa prima dell'esaurimento del procedimento di chiarimento/integrazione previsto dalla normativa. La società aveva fornito chiarimenti entro i 30 giorni dall'avviso bonario e aveva compiuto ravvedimento; l'errore nel calcolo della sanzione (versamento al 6% invece che al 10%) è stato qualificato come mero errore materiale correggibile e non come condotta evasiva che giustifichi l'applicazione della sanzione piena. Poiché l'Ufficio non aveva correttamente preso in considerazione i chiarimenti né atteso l'esito del termine ulteriore di trenta giorni previsto dall'art.2 D.Lgs.462/1997 prima di iscrivere a ruolo, l'iscrizione e la cartella sono illegittime. Condanna dell'Agenzia al pagamento delle spese di giudizio come liquidate in dispositivo.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 471 del 18 dicembre 1997, art. 13
"Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti ... è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato..."
Stabilisce la sanzione ordinaria del 30% per i versamenti omessi o parziali; va coordinata con le norme che prevedono riduzioni/condizioni per la sanzione ridotta.
D.Lgs. n. 462 del 18 dicembre 1997, art. 2, comma 2
"L'iscrizione a ruolo non è eseguita ... se il contribuente ... provvede a pagare le somme dovute ... entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione ... In tal caso, l'ammontare delle sanzioni amministrative dovute è ridotto ad un terzo..."
Garantisce la possibilità di riduzione delle sanzioni (a un terzo) se il contribuente paga o, se fornisce chiarimenti, entro i successivi 30 giorni integra i pagamenti; l'iscrizione a ruolo prima del decorso di tali termini è illegittima.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis
Prevede la comunicazione d'irregolarità e il termine di 30 giorni per i chiarimenti; il termine sospende l'azione esecutiva/fase di iscrizione a ruolo in presenza di chiarimenti e successiva definizione.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54-bis
Analogamente all'art.36-bis, disciplina la comunicazione d'irregolarità in materia IVA e il termine per i chiarimenti e la definizione bonaria.
Codice di procedura civile, art. 360 c.p.c. comma 1, n.3
Richiamato come fondamento del motivo di cassazione per violazione e falsa applicazione di norme processuali e sostanziali.
Codice di procedura civile, art. 384 c.p.c., comma 4
Autorizza la Corte a correggere/integrare la motivazione della sentenza di merito quando necessario.
Massime di principio
- Se il contribuente riceve una comunicazione di irregolarità (art.36-bis/54-bis) ha 30 giorni per fornire chiarimenti; se fornisce chiarimenti il termine per la definizione si estende e l'Amministrazione deve attendere l'esito prima di iscrivere a ruolo.
- Il ravvedimento operoso che produce versamento di imposte e interessi e un versamento di sanzioni effettuato in misura inferiore per mero errore materiale può essere corretto mediante chiarimenti/integrazione senza che ciò giustifichi automaticamente l'applicazione della sanzione piena del 30%.
- La riduzione delle sanzioni ai sensi dell'art.2 D.Lgs.462/1997 si applica se il contribuente paga le somme dovute (compresa l'eventuale integrazione delle sanzioni) entro i termini previsti; l'Amministrazione non può iscrivere a ruolo prima della scadenza dei termini di definizione correlati ai chiarimenti.
- Se l'Ufficio non risponde ai chiarimenti o iscrive a ruolo prima di avere valutato/definito i chiarimenti, l'iscrizione a ruolo e la cartella possono essere impugnate e risultare illegittime.
- Per evitare contestazioni, il contribuente deve fornire chiarimenti per iscritto e, se possibile, integrare immediatamente eventuali versamenti mancanti o insufficienti non appena rilevata l'errore; l'Amministrazione deve esercitare l'autotutela prima dell'iscrizione a ruolo.
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