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Sentenza

Sentenza del 22/09/2022 n. 27817 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La società ricevette avviso bonario (11.11.2008, ricevuto 14.11.2008) relativo a omessi/irregolari versamenti IVA per maggio, giugno e luglio 2005; con ravvedimento operoso aveva versato imposte e interessi e versato le sanzioni in misura errata (6% anziché 10% per il mese di giugno). Entro i 30 giorni la società presentò istanza correttiva (12.12.2008) per ricalcolare/integrare la sanzione residua. Nonostante ciò l'Ufficio iscrisse a ruolo e notificò cartella per Euro 731.193,63. La società ricorse per ottenere lo sgravio e l'applicazione della sanzione ridotta; l'Amministrazione sgravò imposte e interessi ma pretese la sanzione nella misura piena del 30% per il giugno. Commissione tributaria provinciale e regionale accolsero il ricorso della società; l'Agenzia proponeva ricorso in Cassazione sostenendo che la contribuente aveva perso il beneficio della riduzione (art.2 D.Lgs.462/1997) non avendo integrato le sanzioni nei termini e quindi dovessero applicarsi le sanzioni piene (art.13 D.Lgs.471/1997).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha ritenuto illegittima l'iscrizione a ruolo e la cartella emessa prima dell'esaurimento del procedimento di chiarimento/integrazione previsto dalla normativa. La società aveva fornito chiarimenti entro i 30 giorni dall'avviso bonario e aveva compiuto ravvedimento; l'errore nel calcolo della sanzione (versamento al 6% invece che al 10%) è stato qualificato come mero errore materiale correggibile e non come condotta evasiva che giustifichi l'applicazione della sanzione piena. Poiché l'Ufficio non aveva correttamente preso in considerazione i chiarimenti né atteso l'esito del termine ulteriore di trenta giorni previsto dall'art.2 D.Lgs.462/1997 prima di iscrivere a ruolo, l'iscrizione e la cartella sono illegittime. Condanna dell'Agenzia al pagamento delle spese di giudizio come liquidate in dispositivo.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 471 del 18 dicembre 1997, art. 13

    "Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti ... è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato..."

    Stabilisce la sanzione ordinaria del 30% per i versamenti omessi o parziali; va coordinata con le norme che prevedono riduzioni/condizioni per la sanzione ridotta.

  • D.Lgs. n. 462 del 18 dicembre 1997, art. 2, comma 2

    "L'iscrizione a ruolo non è eseguita ... se il contribuente ... provvede a pagare le somme dovute ... entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione ... In tal caso, l'ammontare delle sanzioni amministrative dovute è ridotto ad un terzo..."

    Garantisce la possibilità di riduzione delle sanzioni (a un terzo) se il contribuente paga o, se fornisce chiarimenti, entro i successivi 30 giorni integra i pagamenti; l'iscrizione a ruolo prima del decorso di tali termini è illegittima.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis

    Prevede la comunicazione d'irregolarità e il termine di 30 giorni per i chiarimenti; il termine sospende l'azione esecutiva/fase di iscrizione a ruolo in presenza di chiarimenti e successiva definizione.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54-bis

    Analogamente all'art.36-bis, disciplina la comunicazione d'irregolarità in materia IVA e il termine per i chiarimenti e la definizione bonaria.

  • Codice di procedura civile, art. 360 c.p.c. comma 1, n.3

    Richiamato come fondamento del motivo di cassazione per violazione e falsa applicazione di norme processuali e sostanziali.

  • Codice di procedura civile, art. 384 c.p.c., comma 4

    Autorizza la Corte a correggere/integrare la motivazione della sentenza di merito quando necessario.

Massime di principio

  • Se il contribuente riceve una comunicazione di irregolarità (art.36-bis/54-bis) ha 30 giorni per fornire chiarimenti; se fornisce chiarimenti il termine per la definizione si estende e l'Amministrazione deve attendere l'esito prima di iscrivere a ruolo.
  • Il ravvedimento operoso che produce versamento di imposte e interessi e un versamento di sanzioni effettuato in misura inferiore per mero errore materiale può essere corretto mediante chiarimenti/integrazione senza che ciò giustifichi automaticamente l'applicazione della sanzione piena del 30%.
  • La riduzione delle sanzioni ai sensi dell'art.2 D.Lgs.462/1997 si applica se il contribuente paga le somme dovute (compresa l'eventuale integrazione delle sanzioni) entro i termini previsti; l'Amministrazione non può iscrivere a ruolo prima della scadenza dei termini di definizione correlati ai chiarimenti.
  • Se l'Ufficio non risponde ai chiarimenti o iscrive a ruolo prima di avere valutato/definito i chiarimenti, l'iscrizione a ruolo e la cartella possono essere impugnate e risultare illegittime.
  • Per evitare contestazioni, il contribuente deve fornire chiarimenti per iscritto e, se possibile, integrare immediatamente eventuali versamenti mancanti o insufficienti non appena rilevata l'errore; l'Amministrazione deve esercitare l'autotutela prima dell'iscrizione a ruolo.

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