Cassazione Civile, Ordinanza n. 11933/2026 del 30/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una persona che aveva chiesto di accertare l’esistenza, tra settembre 2014 e febbraio 2016, di un rapporto di lavoro subordinato dirigenziale con un partito politico, dopo che il Tribunale e poi la Corte d’appello avevano escluso tale qualificazione e rigettato anche le pretese economiche conseguenti. La ricorrente sosteneva di aver svolto attività lavorativa con caratteristiche di subordinazione e dirigenzialità, chiedendo differenze retributive, mensilità aggiuntive, ferie, permessi, indennità sostitutiva del preavviso, integrazione TFR e indennità supplementare. Nel ricorso per cassazione deduceva, in primo luogo, nullità del giudizio per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell’INPS, assumendo la necessità del litisconsorzio per le domande contributive. Con il secondo motivo denunciava plurime violazioni di legge: sosteneva che la Corte d’appello avesse erroneamente qualificato il rapporto come collaborazione volontaria e gratuita, senza applicare il principio di onerosità della prestazione e senza porre a carico dei convenuti la prova della gratuità; lamentava inoltre che fossero stati ignorati gli indici della subordinazione dirigenziale; affermava che, essendo pacifico un precedente rapporto subordinato dirigenziale fino ad agosto 2014, sarebbe spettato ai convenuti provare la novazione o il mutamento del titolo del rapporto; infine censurava l’omessa pronuncia sulla possibile qualificazione residuale come collaborazione coordinata e continuativa priva di progetto, che avrebbe dovuto ricadere nella disciplina dell’art. 69 del d.lgs. n. 276/2003. La Corte di cassazione ha però rilevato che il secondo motivo, articolato in più censure eterogenee, era inammissibile: il profilo di omessa pronuncia era stato dedotto con il vizio di cui all’art. 360, n. 3, c.p.c. invece che come nullità ex art. 360, n. 4, c.p.c., ed era comunque generico; gli altri profili, pur formalmente prospettati come violazioni di legge, miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e dei fatti di causa, operazione preclusa in cassazione. L’inammissibilità del secondo motivo ha assorbito il primo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto assorbito il primo motivo relativo al dedotto difetto di integrazione del contraddittorio con l’INPS, perché l’inammissibilità del secondo motivo rendeva superfluo l’esame delle ulteriori censure. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di ciascuno dei tre controricorrenti, con distrazione ai difensori antistatari, e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente per sostenere la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dell’INPS in ragione delle domande contributive
richiamato dalla ricorrente per chiedere la rimessione al primo giudice in caso di mancata integrazione del contraddittorio
indicato dalla Corte come il corretto mezzo di impugnazione per dedurre un error in procedendo quale l’omessa pronuncia
usato dalla ricorrente per denunciare violazioni di legge; la Corte ha osservato che sotto questa veste erano però veicolate censure di rivalutazione del fatto
invocato per sostenere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato
richiamato per la qualificazione dirigenziale del rapporto di lavoro
menzionato tra le norme asseritamente violate nel secondo motivo, senza specifica autonoma rilevanza nella decisione
art. 2697, secondo comma, c.c.
invocato per ripartire l’onere della prova, ma la Corte non ha ritenuto ammissibile la censura perché diretta a contestare l’accertamento di merito
richiamato nel secondo motivo, senza che la Corte ne esaminasse il merito autonomamente
richiamato per denunciare omessa pronuncia; la Corte ha ritenuto il relativo profilo inammissibile per errata qualificazione del vizio e per genericità
art. 69 d.lgs. n. 276 del 2003
invocato per sostenere che un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa senza progetto dovesse essere ricondotto al lavoro subordinato
art. 1 CCNL 31 luglio 2013 CCNL dei dirigenti di aziende del terziario della distribuzione e di servizi
richiamato dalla ricorrente per la qualificazione del rapporto come dirigenziale, ma non scrutinato nel merito per l’inammissibilità del motivo
menzionato come eccezione asseritamente sollevata dagli appellati e dichiarata assorbita dalla Corte territoriale
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come base del contributo unificato dovuto
Cass., sez. un., 27.12.2019, n. 34476
richiamata per il principio secondo cui è inammissibile il ricorso che, sotto veste di violazione di legge o vizio motivazionale, miri in realtà a una rivalutazione dei fatti di merito
Cass. civ., Sez. Lavoro, 14 maggio 2020, n. 8956
citata dalla ricorrente a sostegno della tesi sulla mancata integrazione del contraddittorio con l’INPS
Cass. civ., Sez. Lavoro, ord. 6 novembre 2020, n. 24924
citata dalla ricorrente a sostegno della tesi sulla mancata integrazione del contraddittorio con l’INPS
Massime di principio
- In cassazione è inammissibile il motivo che, pur formalmente denunciando violazione di legge o vizi della motivazione, solleciti in realtà una nuova valutazione delle prove e dei fatti accertati dal giudice di merito.
- Il vizio di omessa pronuncia deve essere dedotto come nullità della sentenza ex art. 360, n. 4, c.p.c., non come semplice violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c.
- Una censura di omessa pronuncia è inammissibile se è formulata in modo generico e non indica specificamente gli atti o le allegazioni processuali che si assumono trascurati.
- Quando il ricorso principale è dichiarato inammissibile per un motivo assorbente, gli ulteriori motivi non richiedono esame.
- La Corte di cassazione non può sostituire la propria ricostruzione del rapporto e degli indici fattuali di subordinazione a quella compiuta dal giudice di merito, se la censura mira solo a riconsiderare il materiale istruttorio.
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