Cassazione Civile, Ordinanza n. 11934/2026 del 30/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro intercorso tra un lavoratore e una società esercente attività di ristorazione, svolto dal 23/09/2009 al 22/05/2012. Il lavoratore sosteneva di essere stato formalmente assunto come apprendista cuoco, ma di avere in concreto sempre svolto mansioni di cuoco, con inquadramento superiore, nonostante fosse già in possesso di abilitazione professionale ed esperienza pregressa; deduceva inoltre il mancato rispetto dell’obbligo formativo previsto dal contratto di apprendistato e l’esistenza di crediti per differenze retributive, tredicesima, lavoro straordinario, notturno, festivo e TFR. La società contestava tali allegazioni, affermando che il rapporto si era svolto correttamente come apprendistato, che il lavoratore aveva solo coadiuvato il cuoco, che il rapporto era regolato anche da un part-time verticale con clausole flessibili e che ogni dovuto era stato pagato, anche mediante ricevute sottoscritte dal lavoratore. In primo grado la domanda era stata rigettata; in appello, invece, la Corte territoriale aveva accolto il gravame del lavoratore e condannato la società al pagamento di euro 35.714,48. In cassazione la società ha denunciato: 1) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sull’eccezione di inammissibilità dell’appello perché fondato su ragioni nuove rispetto al primo grado, specie quanto alla natura e validità del contratto di apprendistato; 2) violazione degli artt. 416, 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c. per avere la Corte d’appello ritenuto non provato l’adempimento dell’obbligo formativo e per aver valutato erroneamente le testimonianze sulla mansione effettivamente svolta; 3) violazione dell’art. 116 c.p.c. per avere la Corte omesso di pronunciarsi sull’istanza di revoca dell’ammissione della consulenza tecnica d’ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato o in parte inammissibile il primo motivo, osservando che l’omessa pronuncia rilevante ex art. 112 c.p.c. riguarda solo domande di merito e non eccezioni di rito; comunque il motivo era anche carente di autosufficienza e, soprattutto, la questione della validità del contratto di apprendistato era stata ritualmente posta in giudizio dal lavoratore già in primo grado, sicché non vi era alcuna violazione dell’art. 112 c.p.c. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché diretto a rimettere in discussione la valutazione delle prove testimoniali e quindi il merito, oltre a non indicare un fatto storico decisivo omesso ai fini dell’art. 360, n. 5, c.p.c. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, rilevando che la censura non coglieva un vero omesso esame, poiché l’istanza di revoca della CTU risultava comunque implicitamente disattesa. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
l’omessa pronuncia rilevante ai sensi dell’art. 112 c.p.c. si configura solo con riguardo alle domande di merito, non alle eccezioni di rito; inoltre la questione preliminare sulla validità del contratto può essere esaminata se già introdotta in giudizio e non coperta da giudicato
art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c.
è il parametro invocato per denunciare la nullità della sentenza per omessa pronuncia
art. 360, co. 1, nn. 3) e 5), c.p.c.
sono i parametri per denunciare violazioni di legge e omesso esame di fatti decisivi, ma non consentono di ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove
artt. 416, 115, 116 c.p.c.
richiamati per censurare la valutazione delle allegazioni e delle prove, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché diretta al merito
art. 2697 c.c.
richiamato sul riparto dell’onere della prova, ma la doglianza è stata respinta perché investiva la valutazione probatoria riservata al giudice di merito
art. 116 c.p.c.
non consente in cassazione di sovrapporre una diversa lettura delle risultanze istruttorie alla valutazione del giudice di merito
art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
art. 13, co. 1 bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato come parametro per l’ulteriore importo del contributo unificato
art. 114 CCNL
richiamato dalla Corte d’appello come criterio di quantificazione, ma la cassazione non si sofferma nel merito sul punto
Massime di principio
- L’omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. è configurabile solo se il giudice non decide su una domanda di merito; non basta allegare il mancato esame di un’eccezione di rito o di una questione processuale.
- In cassazione non è consentito trasformare una censura sulla violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio: la valutazione delle testimonianze e l’apprezzamento del fatto storico spettano al giudice di merito.
- La censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l’indicazione di un fatto storico decisivo omesso; non è sufficiente contestare in modo generico il peso dato alle prove o sollecitare una diversa lettura delle stesse.
- La nullità negoziale, se dedotta in giudizio sulla base di fatti già allegati e documenti già prodotti, può essere rilevata d’ufficio; non è quindi necessario che sia stata formulata espressamente come domanda autonoma fin dall’atto introduttivo, purché la questione risulti ritualmente introdotta.
- Quando la decisione di merito ha già implicitamente respinto una richiesta istruttoria, la censura di omessa pronuncia è infondata se non dimostra un effettivo silenzio decisorio sul punto.
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