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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11929/2026 del 30/04/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia origina dal licenziamento di un lavoratore intimato più volte in pochi mesi: due volte per motivi disciplinari e una terza per giustificato motivo oggettivo. Tutti i recesso erano stati dichiarati illegittimi in sede giudiziaria. Il lavoratore aveva chiesto anche il risarcimento del danno non patrimoniale assumendo che il licenziamento fosse ingiurioso, per la reiterazione dei provvedimenti espulsivi, per la gravità e infondatezza degli addebiti e per la presumibile diffusione della notizia nell'ambiente di lavoro, anche in ragione della revoca del permesso di accesso allo stabilimento. La Corte d'appello aveva accolto la domanda e liquidato euro 50.000,00, ritenendo che la lesione dell'onore e della reputazione derivasse dalla modalità complessiva del recesso. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione degli artt. 1226, 1229, 1453, 2043 e 2697 c.c., sostenendo che la mera illegittimità del licenziamento non basta a fondare il licenziamento ingiurioso e che occorrono specifiche forme o modalità offensive o una pubblicità ingiustificatamente lesiva, da provare a carico del lavoratore; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 1226, 2043, 2056 e 2697 c.c. per la liquidazione equitativa del danno in assenza di prova del concreto pregiudizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente identificato l'ingiuriosità del licenziamento con la sola gravità e infondatezza degli addebiti, senza accertare particolari forme o modalità offensive del recesso né una pubblicità datoriale ingiustificatamente lesiva. Ha ritenuto che la notorietà del licenziamento nell'ambiente di lavoro derivasse da un dato oggettivo e necessario, non da un comportamento illecito del datore. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata e, decidendo nel merito ex art. 382, comma 2, c.p.c., la Corte ha rigettato la domanda di risarcimento del danno per licenziamento ingiurioso proposta dal lavoratore. Le spese di tutti i gradi sono state poste a carico del lavoratore.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    utilizzato come parametro del motivo per dedurre violazione di legge in cassazione.

  • art. 1226 c.c.

    richiamato in relazione alla liquidazione equitativa del danno, ma la Corte esclude il risarcimento ulteriore per difetto dei presupposti.

  • art. 1229 c.c.

    richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate; non emerge una specifica interpretazione autonoma.

  • art. 1453 c.c.

    richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate; non emerge una specifica interpretazione autonoma.

  • art. 2043 c.c.

    richiamato in tema di risarcimento del danno; la Corte ribadisce che il danno ulteriore da licenziamento ingiurioso richiede una condotta offensiva distinta dalla mera illegittimità del recesso.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per sostenere la mancata prova dei fatti costitutivi del diritto al risarcimento ulteriore; la Corte conferma che l'onere probatorio grava su chi allega il licenziamento ingiurioso.

  • art. 18, comma quarto, legge n. 300/1970

    l'indennità prevista dalla norma compensa il danno connesso all'impossibilità materiale di eseguire la prestazione lavorativa e non esclude, in astratto, ulteriori danni, ma questi richiedono presupposti autonomi.

  • art. 2056 c.c.

    richiamato con riferimento ai criteri di liquidazione del danno risarcibile, ma il problema a monte è l'insussistenza del danno ulteriore.

  • art. 382, comma 2, c.p.c.

    consente alla Corte, cassata la sentenza, di decidere nel merito rigettando direttamente la domanda.

Massime di principio

  • L'indennità riconosciuta al lavoratore per il licenziamento illegittimo copre il pregiudizio intrinsecamente connesso alla perdita della prestazione lavorativa, ma non esclude la possibilità di ulteriori danni solo se siano provati autonomi presupposti lesivi.
  • Il licenziamento ingiurioso o vessatorio non coincide con il licenziamento illegittimo: richiede specifiche forme o modalità offensive del recesso, oppure una pubblicità ingiustificatamente lesiva, idonee a ledere dignità, onore o reputazione del lavoratore.
  • La mera gravità, infondatezza o reiterazione degli addebiti disciplinari, di per sé, non integra il licenziamento ingiurioso se non si dimostrano ulteriori elementi di offensività del modo in cui il recesso è stato intimato o divulgato.
  • Il lavoratore che chieda un autonomo risarcimento del danno da licenziamento ingiurioso deve allegare e provare sia le modalità offensive del recesso sia il concreto pregiudizio subito; la liquidazione equitativa presuppone l'esistenza del danno, non può sostituirsi alla sua prova.
  • La diffusione della notizia del licenziamento nell'ambiente di lavoro non è sufficiente, da sola, a fondare il risarcimento se deriva da conseguenze oggettive e necessitate del recesso e non da un comportamento illecito del datore di lavoro.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoDanno non patrimonialeRicorso per cassazione
RamiLavoroResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieGiusta causaGiustificato motivoLicenziamento disciplinare
IstitutiOnere della provaDanno non patrimoniale

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