Cassazione Civile, Ordinanza n. 11931/2026 del 30/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia riguarda l'impugnazione dell'ultimo contratto a tempo determinato stipulato tra le parti il 19.4.2015, nell'ambito di una serie di precedenti contratti a termine intercorsi dall'aprile 2011. Il lavoratore sosteneva che la clausola di termine fosse illegittima e che la motivazione della sentenza d'appello, resa in sede di rinvio dopo una precedente decisione della Cassazione, fosse nulla per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e motivazione obiettivamente incomprensibile. In particolare, il ricorrente contestava che la Corte territoriale avesse qualificato come temporanea l'attività aziendale, nonostante le deposizioni testimoniali riferissero una intrinseca stagionalità del bene prodotto e nonostante i periodi di assunzione fossero distribuiti lungo tutto l'anno con brevi interruzioni non coincidenti con il solo periodo estivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ha osservato che, nel giudizio di rinvio, la Corte d'appello doveva verificare la legittimità del termine apposto all'ultimo contratto di lavoro alla luce della sequenza dei rapporti a termine e delle circostanze concrete, per stabilire se l'attività potesse ragionevolmente qualificarsi come temporanea o se vi fosse un uso abusivo del contratto a termine in elusione della direttiva 1999/70/CE. Ha quindi ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse comprensibile e logicamente coerente, perché la Corte territoriale aveva accertato in fatto che il prodotto lavorato aveva carattere tipicamente stagionale, essendo destinato a capi di moda invernali, e che la produzione era legata a commesse fluttuanti nel corso dell'anno. Ne è conseguita l'esclusione di un vizio motivazionale rilevante ex art. 132 c.p.c. e la conferma della legittimità del termine. Il ricorso è stato rigettato; la Corte ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato. Quanto alle spese, il testo riporta sia l'affermazione "nulla sulle spese in assenza del controricorrente" sia, nel dispositivo, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori, da distrarsi.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro invocato per censurare la nullità della sentenza per vizio di motivazione qualificato come nullità processuale.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La Corte ribadisce che la nullità ricorre solo quando manchi la reale esplicitazione del percorso argomentativo e del quadro probatorio, non quando la motivazione sia semplicemente non condivisa.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Dopo la riformulazione del 2012 non sono più deducibili censure di mera contraddittorietà o insufficienza della motivazione della sentenza di merito.
direttiva 1999/70/CE
Richiamata come parametro per valutare l'eventuale ricorso abusivo al contratto a termine e l'elusione della disciplina comunitaria.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Viene applicato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis
È richiamato come base di calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
È richiamata quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 c.p.c. sussiste solo quando la motivazione sia realmente mancante o incomprensibile nel suo percorso logico-giuridico; non basta che il ricorrente la ritenga erronea o non convincente.
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non sono più ammissibili censure che mirino a denunciare la semplice contraddittorietà o insufficienza della motivazione di merito.
- In sede di rinvio, la legittimità del termine apposto a un contratto di lavoro va valutata considerando complessivamente la sequenza dei rapporti a termine e le concrete caratteristiche dell'attività svolta, anche per verificare l'eventuale uso abusivo dello strumento in elusione della disciplina europea.
- La qualificazione di un'attività come temporanea può fondarsi su un accertamento di fatto circa la stagionalità del prodotto o la fluttuazione delle commesse; tale apprezzamento è insindacabile in cassazione se sorretto da una motivazione coerente.
- Il ricorso per cassazione rigettato comporta l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
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