Cassazione Civile, Ordinanza n. 19921/2024 del 19/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ordine professionale)
La controversia
La controversia nasce dalla radiazione dall'albo di un medico veterinario, anche proprietario e direttore sanitario di una clinica veterinaria, disposta dall'Ordine provinciale per la detenzione di materiale di provenienza illecita, di proprietà dell'ASL e destinato a uso esclusivamente ospedaliero. Il provvedimento disciplinare era stato adottato dopo una segnalazione della Procura in relazione a un procedimento penale per ricettazione, poi estinto per esito positivo della messa alla prova. Il professionista ha impugnato la decisione della Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie che aveva confermato la sanzione, articolando tre motivi: 1) nullità per mancata indicazione della data del provvedimento disciplinare, assumendo che la data sia requisito essenziale ex art. 47 d.P.R. 221/1950; 2) nullità per difetto di motivazione, sostenendo che la Commissione avesse illegittimamente integrato ex post la motivazione del provvedimento sanzionatorio mediante richiami agli atti del procedimento penale; 3) omesso esame di un fatto decisivo e comunque nullità per avere la Commissione ritenuto motivata anche la scelta della sanzione massima della radiazione, nonostante il vizio di motivazione dedotto dal ricorrente.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la mancanza formale della data non determina nullità quando la data di adozione del provvedimento sia univocamente ricavabile aliunde dagli atti e dal richiamo interno alla trattazione orale e alla seduta del Consiglio direttivo nella stessa data. Ha respinto il secondo motivo chiarendo che l'art. 47 d.P.R. 221/1950 richiede l'esposizione dei motivi sostanziali della decisione e che la Commissione, quale giudice di legittimità-merito della sanzione disciplinare, aveva correttamente accertato i fatti e la responsabilità sulla base della documentazione del procedimento. Ha respinto anche il terzo motivo, rilevando che la motivazione sulla proporzionalità della radiazione era desumibile dal complessivo contenuto del provvedimento e dalla gravità dei comportamenti contestati. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 28, comma 1, d.lgs. 233/1946
richiamato come norma di riferimento del procedimento disciplinare, ma la Corte non ne trae una regola autonoma decisiva; la censura viene vagliata in combinato con il d.P.R. 221/1950.
art. 47 d.P.R. 221/1950
la decisione disciplinare deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione della data di adozione e l'esposizione dei motivi; la data può risultare anche per relationem dagli atti se univocamente ricostruibile.
art. 46 d.P.R. 221/1950
i dispositivi delle decisioni sono riportati nel verbale; ciò avvalora la coincidenza ordinaria tra deliberazione e formalizzazione dell'atto.
richiamato dal ricorrente, ma non assume un ruolo decisivo nell'esito della controversia disciplinare.
richiamato dal ricorrente a sostegno della nullità per difetto di motivazione, ma la Corte esclude la violazione poiché la motivazione sostanziale era presente ed era valutabile dal giudice disciplinare.
art. 111 Cost.
richiamato per sostenere il vizio di motivazione; la Corte ribadisce che la motivazione va apprezzata nella sua sostanza e non nella sola veste formale.
le censure vengono qualificate come violazione di legge, nullità della decisione e omesso esame di fatto decisivo, ma tutte sono ritenute infondate.
richiamato solo per descrivere l'estinzione del reato all'esito della messa alla prova nel procedimento penale presupposto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato in combinazione con il comma 1-quater per l'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- In materia disciplinare professionale, la mancata apposizione formale della data sul provvedimento non comporta nullità se la data di adozione è desumibile in modo univoco dal contenuto dell'atto e dagli atti del procedimento.
- L'obbligo di motivazione della decisione sanzionatoria riguarda la motivazione sostanziale, ossia l'esposizione dei fatti e delle ragioni della sanzione, non una mera formula stilistica o la ripetizione testuale di un apparato argomentativo.
- Il giudice dell'impugnazione disciplinare può verificare la legittimità e il merito della sanzione sulla base dell'intero fascicolo e degli atti del procedimento, senza che ciò integri una motivazione 'a posteriori' vietata, se il provvedimento originario consente di ricostruire le ragioni della decisione.
- La proporzionalità della sanzione disciplinare è adeguatamente motivata quando dal complessivo contenuto del provvedimento siano individuabili i comportamenti contestati e la gravità che giustifica l'irrogazione della misura più grave.
- La censura di omesso esame di un fatto decisivo non è fondata quando, in realtà, si contesta soltanto la valutazione compiuta dal giudice sulla sufficienza e congruità della motivazione.
- rami
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