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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36835/2021 del 26/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dal diniego di rimborso dell'IVA chiesto da una società che svolge attività di compravendita immobiliare, in relazione all'acquisto di un immobile poi concesso in locazione. La Commissione tributaria regionale aveva confermato l'annullamento del diniego ritenendo sufficiente, ai fini del rimborso, che l'immobile fosse accatastato nella categoria A/10, quindi oggettivamente strumentale, senza richiedere una prova specifica dell'inerenza del bene all'attività d'impresa. L'Agenzia delle entrate ricorre per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione di legge: sostiene che la sola classificazione catastale non basta a dimostrare la strumentalità del bene e che, per riconoscere il rimborso/detrazione IVA, occorre la prova concreta del rapporto di inerenza rispetto all'attività aziendale, prova che incombe sul contribuente.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, in materia IVA, il diritto alla detrazione/rimborso non discende dalla mera strumentalità astratta o dalla classificazione catastale dell'immobile, ma richiede che il bene sia concretamente destinato all'esercizio dell'impresa e inerente a tale esercizio, con prova a carico del contribuente. Poiché la CTR aveva invece attribuito rilievo decisivo al solo accatastamento in categoria A/10, la sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR della Campania in diversa composizione, anche per le spese di legittimità, affinché riesamini la controversia applicando il principio per cui occorre la prova concreta dell'inerenza.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In materia di IVA, la detrazione o il rimborso dell'imposta sugli acquisti è ammesso solo se il bene acquistato è concretamente destinato all'esercizio dell'impresa e presenta un effettivo rapporto di inerenza con tale attività; non basta una strumentalità meramente astratta o nominale.
  • La classificazione catastale del bene, anche quando lo collochi in una categoria normalmente compatibile con l'uso imprenditoriale, non è di per sé sufficiente a provare la strumentalità fiscale del bene.
  • Spetta al contribuente che chiede il rimborso o invoca la detrazione fornire la prova concreta dell'inerenza del bene all'attività d'impresa, mediante elementi oggettivi idonei a dimostrare l'intenzione e l'effettiva destinazione aziendale del bene.
  • Ai fini del diritto alla detrazione IVA, conta la destinazione effettiva del bene al momento dell'operazione a monte, non il solo dato formale della sua classificazione o destinazione teorica.

Come è indicizzato

MaterieRimborsi
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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