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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35106/2023 del 14/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (futuro socio)

La controversia

Una società e una persona fisica avevano promosso un giudizio chiedendo il risarcimento dei danni per responsabilità precontrattuale, assumendo che un’altra parte avesse interrotto senza giustificato motivo le trattative per costituire una nuova società. In concreto, secondo le attrici, nel 2006 le parti avevano concordato di avviare una nuova compagine che avrebbe svolto la stessa attività della società attrice; in attuazione del progetto erano state trasferite attrezzature nei locali ove l’attività si sarebbe svolta, era stato formato il personale e uno dei convenuti si era occupato della selezione dei dipendenti, mentre l’altro della clientela. Il Tribunale aveva accolto la domanda almeno nei confronti del soggetto che aveva comunicato il recesso dal progetto. La Corte d’appello ha invece riformato la decisione, rilevando che le parti avevano pattuito un periodo di prova di tre mesi, fino a dicembre 2006, per verificare fattibilità e convenienza dell’operazione; poiché il recesso era stato comunicato nel novembre 2006, prima della scadenza del periodo concordato, non poteva ritenersi maturato un ragionevole affidamento nella sicura conclusione del contratto. Con il ricorso per cassazione le ricorrenti hanno dedotto: 1) nullità della sentenza per vizio di costituzione del collegio, lamentando la sostituzione del relatore con annotazione a penna e senza decreto formale; 2) illegittimità costituzionale della disciplina sui giudici ausiliari di appello, per asserita violazione dell’art. 106 Cost.; 3) omesso esame di fatti decisivi e motivazione illogica, per non avere la Corte d’appello considerato vari elementi istruttori che, a loro dire, dimostravano la fase avanzata delle trattative; 4) violazione dell’art. 1337 c.c., sostenendo che non esistesse alcuna facoltà espressa di interrompere le trattative; 5) violazione dell’art. 116 c.p.c., per avere attribuito valore pieno alle dichiarazioni rese da una parte e trascurato le prove testimoniali. La Cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi e ha confermato la decisione di merito che negava la responsabilità precontrattuale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza d’appello che aveva escluso la responsabilità precontrattuale. Ha ritenuto infondati sia il motivo sulla presunta nullità del collegio giudicante sia quello sull’asserita incostituzionalità della disciplina dei giudici ausiliari. Quanto ai motivi centrali, ha affermato che la responsabilità ex art. 1337 c.c. richiede trattative in corso, uno stadio tale da ingenerare un ragionevole affidamento nella conclusione del contratto, interruzione senza giustificato motivo e assenza di fatti idonei a escludere tale affidamento. Nel caso concreto la Corte territoriale aveva accertato che le parti avevano convenuto un periodo di prova di tre mesi per verificare il progetto e che il recesso era intervenuto prima della sua scadenza: da ciò derivava l’insussistenza di un affidamento tutelabile nella conclusione della società. Le censure delle ricorrenti si risolvevano, secondo la Cassazione, in una richiesta di nuovo esame del merito e della valutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità. Le spese sono state poste a carico delle ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    violazione o falsa applicazione degli artt. 158 e 174 c.p.c., dell’art. 25, comma 1, Cost. e art. 111, comma 2, Cost.

    La dedotta nullità del collegio per sostituzione del relatore senza decreto formale non è stata ritenuta idonea a invalidare la sentenza.

  • art. 158 c.p.c.

    La violazione relativa alla costituzione del giudice è stata esclusa perché la sostituzione del relatore integra al più un’irregolarità interna, non una nullità della decisione.

  • art. 174 c.p.c.

    La mancata osservanza delle forme interne di sostituzione del giudice non incide sulla validità del procedimento o della sentenza.

  • art. 79 disp. att. c.p.c.

    L’inosservanza delle condizioni previste per la sostituzione del relatore è stata qualificata come mera irregolarità interna.

  • art. 106, secondo comma, Cost.

    La questione di legittimità costituzionale riproposta è stata reputata non conducente alla cassazione, anche perché già affrontata dalla Corte costituzionale.

  • artt. 62-72 del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, conv. con modif. dalla l. 9 agosto 2013, n. 98

    La disciplina dei giudici ausiliari di appello, pur dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale, è stata considerata temporaneamente tollerabile per evitare l’annullamento delle decisioni già pronunciate con la loro partecipazione.

  • art. 1337 c.c.

    La responsabilità precontrattuale richiede trattative in corso, affidamento ragionevole nella conclusione del contratto, interruzione senza giustificato motivo e assenza di elementi che escludano tale affidamento; l’accertamento è di fatto ed è rimesso al giudice di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    È denunciabile solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mancata valutazione di elementi istruttori, deduzioni difensive o un diverso apprezzamento delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    Il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali non integra di per sé un vizio di legittimità denunciabile in cassazione.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è censurabile in cassazione solo per anomalie motivazionali costituzionalmente rilevanti, non per una semplice diversa valutazione del materiale probatorio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Sono stati ravvisati i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte dei ricorrenti.

Massime di principio

  • La responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. presuppone non soltanto trattative in corso, ma anche un affidamento ragionevole e tutelabile nella conclusione del contratto; se le parti hanno previsto una fase esplorativa o di prova prima del vincolo definitivo, l’interruzione entro tale fase può escludere il carattere ingiustificato del recesso.
  • L’accertamento circa lo stato delle trattative, la sussistenza dell’affidamento e la giustificazione dell’interruzione è tipicamente un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuova valutazione delle prove; il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mancata considerazione di singoli elementi istruttori o argomentazioni difensive.
  • La sostituzione del relatore all’interno di un collegio giudicante, se avviene prima dell’udienza di discussione, non determina di regola nullità della sentenza; l’eventuale inosservanza delle formalità interne può integrare solo una irregolarità priva di incidenza sulla validità della decisione.
  • La partecipazione dei giudici ausiliari alle Corti d’appello, pur oggetto di censura costituzionale, non comporta automaticamente la caducazione delle decisioni emesse con la loro presenza quando l’intervento della Corte costituzionale ne abbia preservato temporaneamente gli effetti per ragioni di sistema.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniArbitratoTransazione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullità

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