Cassazione Civile, Ordinanza n. 23787/2024 del 04/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un'intimazione di pagamento emessa in relazione a una cartella esattoriale riferita a IRPEF 2003. La contribuente aveva ottenuto l'accoglimento del ricorso dinanzi al giudice tributario di primo grado e il rigetto dell'appello dell'Amministrazione, sul presupposto che non fosse stata provata la valida notificazione della cartella: secondo i giudici di merito, essendo la notifica eseguita ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 140 c.p.c., mancava la prova della ricezione della raccomandata informativa oppure del suo mancato ritiro per compiuta giacenza. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 26, comma 3, d.P.R. n. 602 del 1973, in combinato con l'art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600 del 1973 e con l'art. 140 c.p.c.; ha sostenuto che la CTR avrebbe erroneamente ritenuto invalida la notifica per mancata prova della ricezione della raccomandata informativa, nonostante la notificazione fosse avvenuta prima della sentenza costituzionale richiamata dalla parte ricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ha confermato l'orientamento secondo cui, nei casi di irreperibilità relativa del destinatario della cartella di pagamento, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 2012, si applica l'art. 140 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973 e con l'art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973; ne consegue che, per il perfezionamento della notifica, occorre la prova dell'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito presso la casa comunale, non essendo sufficiente la sola spedizione. La Corte ha inoltre richiamato il principio per cui, quando la validità dell'atto è ancora sub iudice, la conformità della notificazione va valutata secondo la disciplina risultante dalla declaratoria di illegittimità costituzionale, anche se l'atto è stato compiuto prima. La decisione della CTR è stata quindi ritenuta conforme a tale indirizzo. Il ricorso è stato respinto; non sono state liquidate spese per mancata difesa dell'intimata e non è stato applicato il contributo unificato in via di ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, essendo l'Agenzia ammessa alla prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
costituisce il parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
per la notifica della cartella di pagamento, nei casi di irreperibilità relativa, va applicato secondo il testo risultante dalla pronuncia della Corte costituzionale richiamata, con necessità degli adempimenti previsti dall'art. 140 c.p.c.
art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600 del 1973
concorre, insieme all'art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973, a imporre l'applicazione delle formalità dell'art. 140 c.p.c. per la notificazione in caso di irreperibilità relativa.
richiede, ai fini del perfezionamento della notificazione, tutti gli adempimenti prescritti, inclusa l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
non si applica l'ulteriore contributo unificato quando la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- Nella notificazione della cartella di pagamento eseguita in situazione di irreperibilità relativa del destinatario, il perfezionamento richiede il rispetto integrale delle formalità previste dall'art. 140 c.p.c., compresa la prova dell'effettiva ricezione della raccomandata informativa, non essendo sufficiente la sola spedizione.
- Quando la validità di un atto processuale o di una notificazione è ancora sub iudice, la sua regolarità deve essere valutata alla luce della disciplina risultante da una successiva declaratoria di illegittimità costituzionale, anche se l'atto è anteriore a tale pronuncia.
- In materia di notifica della cartella esattoriale, l'onere di dimostrare il corretto completamento della procedura notificatoria grava su chi la invoca, dovendo risultare provati tutti gli adempimenti richiesti dalla legge per il perfezionamento della notifica.
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