Cassazione Civile, Ordinanza n. 32873/2025 del 17/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, confermando la sentenza della corte d’appello che aveva rigettato il reclamo e quindi confermato la revoca dell’ammissione al concordato preventivo e le conseguenti statuizioni, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Esito
Favorevole al resistente (curatela)
La controversia
La controversia nasce dalla revoca dell’ammissione al concordato preventivo di una società, seguita dalla dichiarazione di fallimento su ricorso di una creditrice. La corte d’appello ha ritenuto che la debitrice avesse tenuto condotte integranti atti di frode ex art. 173 l.fall., perché: aveva rappresentato in modo non completo la propria situazione attiva e passiva, omettendo di informare creditori, commissario e tribunale dell’incasso di euro 300.000 da uno dei debitori pubblici e della sorte impressa a tale somma; aveva esposto in modo incompleto la documentazione del contenzioso da cui derivava una parte rilevante dell’attivo; aveva taciuto la pendenza di un ulteriore giudizio relativo a un’altra significativa quota del credito; aveva inoltre sottostimato il passivo verso la creditrice ricorrente rispetto a quanto poi ammesso nello stato passivo fallimentare. La corte territoriale ha inoltre ravvisato una ulteriore causa di revoca nel fatto che la società, dopo l’ammissione, avrebbe contratto un prestito di euro 30.000 dalla controllante per il pagamento del deposito cauzionale, assumendo un debito prededucibile senza autorizzazione giudiziale e aggravando così la massa passiva. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto tre motivi: 1) violazione dell’art. 173 l.fall., sostenendo che non vi fosse occultamento di attivo ma solo corretta indicazione del credito residuo, diminuito del pagamento ricevuto e del pignoramento subito, oltre che prudenzialmente svalutato; 2) violazione dell’art. 173 l.fall., sostenendo che aveva già depositato la sentenza favorevole e poi trasmesso gli atti richiesti del primo giudizio, che l’omessa produzione di tutti gli atti non era fraudolenta e che il secondo giudizio era stato indicato nella relazione dell’attestatore; 3) violazione dell’art. 173 l.fall., sostenendo che la provvista fornita dalla controllante doveva essere qualificata come finanziamento soci o pagamento del terzo, non come atto di straordinaria amministrazione, e che comunque i costi ulteriori o il maggior passivo verso la creditrice non potevano giustificare la revoca. La Suprema Corte ha ritenuto i motivi inammissibili, osservando che la corte d’appello aveva correttamente applicato i principi in tema di completezza informativa nella domanda di concordato, di atti di frode rilevanti ai fini della revoca e di qualificazione degli atti di straordinaria amministrazione, con riguardo all’interesse della massa creditoria e non dell’imprenditore.
Norme richiamate
art. 173 l.fall.
Gli atti di frode rilevanti comprendono anche omissioni, incompletezze o rappresentazioni inadeguate di fatti idonei a incidere sul consenso informato dei creditori; è sufficiente la consapevole volontarietà della condotta, non la dolosa preordinazione. La revoca opera anche quando emergano fatti non adeguatamente esposti nella proposta o nei suoi allegati.
art. 167 l.fall.
La distinzione tra ordinaria e straordinaria amministrazione va compiuta avendo riguardo all’interesse della massa dei creditori; sono straordinari gli atti idonei a ridurre il patrimonio o a gravarlo di pesi o vincoli senza reali e prevalenti utilità per i creditori, e per essi è richiesta l’autorizzazione giudiziale.
art. 161, comma 2, l.fall.
La relazione del professionista e la proposta devono fornire dati completi e comprensibili, idonei a consentire la corretta formazione del consenso dei creditori.
art. 172 l.fall.
Richiamato quale riferimento alla relazione del commissario giudiziale e alla verifica informativa della procedura.
art. 360 n. 3 c.p.c.
La ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione di legge; la Corte ha però ritenuto i motivi inammissibili perché diretti a contestare valutazioni di merito correttamente svolte dalla corte territoriale.
art. 183 c.p.c.
Richiamato con riferimento agli atti processuali e documenti richiesti nel giudizio presupposto.
art. 2467 c.c.
Invocato dalla ricorrente per qualificare il versamento della controllante come finanziamento postergato del socio.
art. 163 bis l.fall.
Richiamato dalla corte d’appello in relazione alla necessità che i terzi concorrenti nella procedura competitiva dispongano di informazioni complete sull’alea del credito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel concordato preventivo la verifica di ammissibilità, revoca e omologazione impone di controllare la completezza e la comprensibilità delle informazioni fornite nella proposta, nel piano e nella relazione attestativa, non solo la loro formale esistenza.
- Integrano atti di frode ai sensi dell’art. 173 l.fall. non solo l’occultamento totale di circostanze patrimoniali, ma anche la loro esposizione incompleta, inadeguata o decettiva, quando tali fatti possano influire sulla valutazione dei creditori e sul loro voto consapevole.
- Ai fini della revoca dell’ammissione al concordato non è necessaria la prova di una dolosa preordinazione dell’inganno: è sufficiente la consapevole volontarietà della condotta omissiva o reticente.
- L’omessa indicazione di contenziosi pendenti o di elementi incidenti sulla consistenza e recuperabilità dell’attivo può costituire atto di frode se priva i creditori della corretta valutazione della convenienza della proposta.
- La qualificazione di un atto come straordinaria amministrazione va fatta in concreto, secondo l’effetto dell’atto sul patrimonio del debitore in funzione dell’interesse della massa creditoria; se l’atto grava il patrimonio con nuovi oneri senza utilità prevalenti per i creditori, richiede autorizzazione giudiziale e, se compiuto senza di essa, può determinare la revoca del concordato.
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