Cassazione Civile, Ordinanza n. 18300/2023 del 27/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro di una lettrice di lingua straniera assunta da un'università con una serie di contratti a tempo determinato reiterati. In un precedente giudizio era stata accertata l'unicità del rapporto a decorrere dal primo contratto del 1986. Nel 2008 la lavoratrice ha chiesto l'accertamento del diritto a un trattamento retributivo pari a quello del ricercatore confermato, con condanna dell'ateneo al pagamento delle differenze retributive ancora dovute e dei relativi contributi previdenziali. Il tribunale ha dichiarato il difetto di giurisdizione per il periodo anteriore al 1 gennaio 1994 e, per il periodo successivo, l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 26, comma 3, ultimo periodo, della L. n. 240/2010. In appello la corte territoriale ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario per il primo periodo, ma ha confermato per il resto l'estinzione, ritenendo che la parte appellante avesse rinunciato al motivo di gravame contro tale statuizione. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto: violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e delle norme sull'appello, per avere la corte attribuito una rinuncia mai prestata; omesso esame di un fatto decisivo, sempre relativo alla mancata rinuncia; violazione della disciplina sulla equiparazione e sull'estinzione del giudizio, degli artt. 2103 c.c., 36 Cost., art. 6 CEDU e giurisprudenza europea; omessa pronuncia sui motivi di appello; violazione delle norme processuali per l'ingresso in giudizio del fatto nuovo del pagamento spontaneo; e violazione dell'art. 92 c.p.c. sulle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo errata e ingiustificata l'affermazione della corte d'appello circa una rinuncia, espressa o implicita, al motivo di appello relativo all'estinzione del giudizio. Ha osservato che la motivazione della sentenza impugnata era intrinsecamente contraddittoria: da un lato parlava di rinuncia espressa, dall'altro descriveva solo una presunta rinuncia implicita; inoltre, la contestazione del quantum dell'importo spontaneamente versato dall'università era incompatibile con l'idea di acquiescenza alla decisione di primo grado. Ne consegue che la corte territoriale ha omesso di pronunciarsi sul motivo di appello effettivamente proposto, con violazione dell'art. 112 c.p.c. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello affinché decida sul punto non esaminato. Sono rimasti assorbiti gli altri motivi di ricorso. La Corte ha anche escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
impone la corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la sua violazione si configura quando il giudice di appello ometta di decidere su un motivo di impugnazione erroneamente ritenuto rinunciato.
richiamato dalla ricorrente nel contesto delle norme sull'appello e sulla devoluzione delle questioni non riproposte.
richiamato dalla ricorrente tra le norme processuali invocate contro la decisione d'appello.
richiamato dalla ricorrente tra le norme sull'appello nel rito del lavoro.
richiamato dalla ricorrente in relazione ai poteri e ai limiti del giudizio d'appello nel rito del lavoro.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
la Corte ha precisato che l'erronea qualificazione del vizio nel ricorso non impedisce la riqualificazione giuridica da parte della Cassazione.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
la mancata pronuncia su un motivo di appello integra un error in procedendo riconducibile a questo vizio.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato dal secondo motivo, ma la censura è stata assorbita perché sovrapponibile a quella sulla mancata rinuncia.
art. 26, comma 3, ultimo periodo, L. n. 240 del 2010
richiamato per la disciplina dell'estinzione del giudizio e delle conseguenze economiche nel rapporto con il personale universitario.
art. 1, comma 1, d.l. n. 2 del 2004, convertito in L. n. 63 del 2004
citato dalla ricorrente quale disciplina interpretata autenticamente dalla normativa successiva in materia di equiparazione economica dei lettori.
invocato dalla ricorrente a sostegno del diritto al corretto inquadramento e alla corrispondente retribuzione.
art. 36 Cost.
richiamato dalla ricorrente a fondamento del diritto a una retribuzione proporzionata e sufficiente.
art. 6 CEDU
richiamato dalla ricorrente nel quadro delle censure sulla corretta tutela giurisdizionale.
art. 111 Cost.
richiamato dalla ricorrente in relazione ai principi del giusto processo.
art. 116 Cost.
richiamato dalla ricorrente in relazione alla valutazione delle risultanze processuali.
richiamato nel sesto motivo sulla regolazione delle spese di lite, motivo rimasto assorbito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte ha escluso il raddoppio del contributo unificato perché il ricorso è stato accolto.
Massime di principio
- La rinuncia a un motivo di appello non può essere presunta in modo apodittico: deve risultare da un comportamento univoco e logicamente incompatibile con la volontà di coltivare l'impugnazione.
- Se il giudice d'appello ritiene, senza adeguato fondamento, che una parte abbia rinunciato al motivo di gravame, la conseguenza è l'omissione di pronuncia sul motivo stesso, con violazione dell'art. 112 c.p.c.
- La contestazione del quantum di una somma corrisposta o riconosciuta in corso di causa è, di regola, incompatibile con l'acquiescenza alla decisione di rigetto o di estinzione e non può essere letta automaticamente come rinuncia all'appello.
- Nel giudizio di cassazione il vizio di omessa pronuncia è denunciabile come error in procedendo; la Corte può esaminare direttamente gli atti processuali per verificare se la questione sia stata effettivamente devoluta e non decisa.
- L'erronea indicazione del numero del vizio nel ricorso per cassazione non preclude la corretta qualificazione giuridica della censura da parte della Corte, quando il contenuto dell'argomentazione sia chiaro.
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