Cassazione Civile, Ordinanza n. 09877/2026 del 16/04/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una verifica fiscale della Guardia di finanza nei confronti di una società operante nel commercio di autoveicoli, sfociata in un processo verbale di constatazione e in un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2011, con recupero di maggiori imposte dirette e indirette, interessi e sanzioni per omessa contabilizzazione di ricavi ed evasione IVA. Nel corso della vicenda la società aveva subito varie vicende societarie e una cessione d’azienda alla società unipersonale; inoltre erano stati notificati atti anche al liquidatore e alla cessionaria. In primo grado la CTP aveva dichiarato inammissibili i ricorsi del liquidatore e della società unipersonale per tardività, ritenendo non proposta istanza di accertamento con adesione, e aveva respinto nel merito il ricorso della società in liquidazione. La CTR ha confermato la decisione, ritenendo gli appelli infondati e valorizzando la continuità gestionale e la struttura societaria ritenuta elusiva. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: nullità/inesistenza di motivazione apparente della sentenza d’appello; violazione degli artt. 36 d.P.R. 602/1973 e 2486 c.c. per avere fondato la responsabilità del liquidatore/amministratore su elementi come continuità gestionale e confusione del capitale; violazione dell’art. 14 d.lgs. 472/1999 e dell’art. 2697 c.c. per avere desunto la responsabilità solidale della cessionaria e il carattere fraudolento della cessione d’azienda su basi ritenute insufficienti; omessa pronuncia sulle eccezioni di difetto di motivazione degli accertamenti, difetto di prova e applicazione dello ius superveniens in materia sanzionatoria; in subordine, ulteriore difetto assoluto di motivazione. La Corte di cassazione ha separato la posizione del liquidatore e della società unipersonale da quella della società in liquidazione: per i primi ha dichiarato inammissibili i ricorsi, perché non avevano impugnato specificamente la statuizione di inammissibilità dei ricorsi introduttivi, passata in giudicato e ostativa al riesame del merito; per la società in liquidazione ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi relativi al merito dell’accertamento, ma ha accolto la censura relativa alla mancata valutazione dell’applicabilità del d.lgs. 158/2015 alle sanzioni, cassando sul punto con rinvio alla corte tributaria di secondo grado in diversa composizione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti nell’interesse di Giuseppe Alferino e di AUTO CENTER S.r.l. Unipersonale, con condanna al pagamento dell’ulteriore contributo unificato. Ha invece accolto, limitatamente alla sub-censura relativa al trattamento sanzionatorio introdotto dal d.lgs. 158/2015, il ricorso proposto nell’interesse di AUTO CENTER S.r.l. in liquidazione, cassando la sentenza impugnata solo sul profilo delle sanzioni e rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
ha costituito il rito camerale di trattazione del ricorso in Cassazione
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
invocato per dedurre motivazione apparente o assenza di motivazione della sentenza impugnata
richiamato quale parametro della motivazione della sentenza
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato quale norma sulla motivazione delle sentenze tributarie
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
utilizzato come base dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità processuali
invocato per contestare i presupposti della responsabilità del liquidatore per debiti fiscali
richiamato in relazione alla responsabilità dell'amministratore/liquidatore
art. 14 d.lgs. n. 472/1999
richiamato in tema di responsabilità solidale del cessionario d’azienda per i debiti fiscali
richiamato sul riparto dell’onere della prova in ordine alla pretesa fiscale
invocato per lamentare omessa pronuncia su alcune doglianze
art. 56 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato in relazione all’oggetto del giudizio di appello tributario
ritenuto rilevante quale ius superveniens in tema di sanzioni tributarie, profilo non esaminato dalla CTR
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come parametro del contributo unificato dovuto
Cass. Sez. U n. 8053 del 2014
citata per il principio del "minimo costituzionale" della motivazione
Cass. n. 21514 del 2019
citata per il principio secondo cui la statuizione di inammissibilità non censurata rende inammissibili i motivi rivolti solo al merito
Cass. n. 24550 del 2023
citata per il principio di inammissibilità del ricorso che attacca il merito senza censurare l’error in procedendo che ha precluso l’esame del gravame
Massime di principio
- Quando una sentenza d’appello dichiara inammissibile il gravame o conferma una statuizione di inammissibilità del ricorso introduttivo, il ricorrente per cassazione deve censurare specificamente tale ragione preclusiva; altrimenti le doglianze rivolte al merito sono inammissibili per carenza di interesse.
- Nel giudizio di cassazione, la censura di motivazione apparente o omessa motivazione richiede che la motivazione sia davvero mancante o solo apparente; se la sentenza espone, sia pure sinteticamente, la ratio decidendi e consente di comprendere l’iter logico seguito, il vizio non sussiste.
- La responsabilità per debiti fiscali del liquidatore, dell’amministratore o del cessionario d’azienda non può essere affermata in modo apodittico, ma deve poggiare sui presupposti normativi specifici e sui relativi elementi costitutivi, con adeguato accertamento dei fatti rilevanti.
- L’omessa pronuncia su un motivo autonomo o su una questione decisiva, come l’applicazione di uno ius superveniens favorevole in materia sanzionatoria, integra vizio censurabile e può determinare la cassazione con rinvio limitatamente a quel punto.
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