Cassazione Civile, Ordinanza n. 10819/2024 del 22/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
La vicenda origina dallo sbarco dello straniero a Lampedusa e dall'adozione, da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, di un decreto di respingimento con accompagnamento alla frontiera, eseguito mediante trattenimento presso un CPR. Successivamente, dopo la presentazione di domanda di protezione internazionale, venivano disposti e convalidati ulteriori provvedimenti di trattenimento ai sensi del d.lgs. 142/2015, nonché una proroga del trattenimento. Il ricorrente ha proposto più ricorsi per cassazione: contro l'ordinanza di rigetto dell'opposizione al decreto di respingimento, contro il decreto di convalida del trattenimento iniziale, contro il decreto di convalida del trattenimento seguito alla domanda di asilo e contro il decreto di proroga. Il primo motivo del ricorso n. 4162/2023 deduceva la violazione delle norme interne e della direttiva 2013/32/UE per mancata informativa allo straniero sulla possibilità di presentare domanda di protezione internazionale, sostenendo che la mera indicazione, nel foglio notizie, di voler cercare lavoro in Italia o la mancata immediata domanda di asilo non potevano sanare l'omissione informativa. Il secondo motivo dello stesso ricorso denunciava la natura seriale del respingimento. Negli altri ricorsi si contestava la legittimità dei decreti di trattenimento e della proroga, in quanto dipendenti dal decreto di respingimento e/o dai presupposti di legge.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso contro il decreto di convalida del trattenimento, ritenendo che l'autorità fosse obbligata a fornire al migrante le informazioni sulla possibilità di chiedere protezione internazionale e che l'omissione di tale informativa rendesse nullo il decreto di respingimento e, per derivazione, il trattenimento. Ha dichiarato assorbito il secondo motivo di quel ricorso. Ha quindi cassato senza rinvio il decreto di convalida impugnato, perché il termine perentorio per la convalida del trattenimento era ormai scaduto. Conseguentemente ha cassato senza rinvio anche l'ordinanza di rigetto dell'opposizione al decreto di respingimento, sul presupposto che il respingimento con accompagnamento alla frontiera non può sopravvivere una volta venuta meno la misura di trattenimento funzionale alla sua esecuzione. Infine, ha cassato senza rinvio anche il decreto di convalida del trattenimento disposto dopo la domanda di protezione internazionale e il successivo provvedimento di proroga, perché venuto meno il presupposto costituito da un valido decreto di respingimento e dal primo trattenimento. Le spese non sono state regolate per la presenza del patrocinio a spese dello Stato e della soccombenza di un'amministrazione statale.
Norme richiamate
art. 10, comma 2, d.lgs. 286/1998
il questore dispone il respingimento con accompagnamento alla frontiera nei casi previsti dalla norma.
art. 10, comma 4, d.lgs. 286/1998
richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina del respingimento e alla sua illegittimità derivata.
impone alle autorità competenti di fornire allo straniero informazioni sulla possibilità di presentare domanda di protezione internazionale; l'adempimento è preliminare e non può essere escluso dalla mera mancata domanda di asilo.
art. 14, comma 1, d.lgs. 286/1998
il trattenimento è funzionale all'esecuzione del respingimento con accompagnamento alla frontiera.
art. 14, comma 4, d.lgs. 286/1998
prevede il termine perentorio entro cui la convalida del trattenimento deve intervenire; la sua scadenza impedisce la prosecuzione del processo.
art. 14, comma 5-bis, d.lgs. 286/1998
l'ordine di lasciare il territorio dello Stato entro sette giorni sostituisce l'accompagnamento coattivo senza incidere sulla libertà personale.
art. 6, commi 3, 5, 6, 7 e 8, d.lgs. 142/2015
disciplinano il trattenimento del richiedente protezione internazionale, la sua convalida e la proroga; tali provvedimenti cadono se viene meno il presupposto del decreto di respingimento o di un trattenimento validamente convalidato.
art. 8 direttiva 2013/32/UE
"qualora vi siano indicazioni che cittadini di paesi terzi o apolidi tenuti in centri di trattenimento o presenti ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito alle frontiere esterne, desiderino presentare una domanda di protezione internazionale, gli Stati membri forniscono loro informazioni sulla possibilità di farlo"
la direttiva impone l'obbligo informativo sull'accesso alla procedura di asilo ai fini dell'effettività del diritto di protezione internazionale.
art. 4, Protocollo n. 4 CEDU
richiamato nel motivo relativo alla dedotta natura seriale del respingimento.
art. 5, par. 1, CEDU
il trattenimento ai fini dell'espulsione è legittimo solo se la procedura espulsiva è regolare.
art. 13 Cost.
la restrizione della libertà personale derivante dal respingimento con accompagnamento coattivo giustifica il controllo giurisdizionale.
in caso di patrocinio a spese dello Stato, il compenso e le spese del difensore vanno liquidati con istanza al giudice del procedimento.
art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115/2002
nel giudizio di cassazione, la liquidazione delle spettanze al difensore segue le regole indicate dalla norma.
la condanna alle spese in favore dello Stato non si applica quando soccombente è un'amministrazione statale.
richiamato come parametro di impugnazione per violazione di legge.
consente la cassazione senza rinvio quando il processo non poteva essere proseguito.
Massime di principio
- L'autorità competente deve fornire allo straniero, in modo preventivo ed effettivo, l'informazione sulla possibilità di presentare domanda di protezione internazionale quando vi siano indicazioni della possibile volontà di richiederla; la mera mancata espressione immediata della domanda non sana l'omissione.
- L'obbligo informativo sulla protezione internazionale non dipende dal fatto che lo straniero dichiari una finalità diversa dell'ingresso, come la ricerca di lavoro: la valutazione deve restare aperta, perché solo un'informazione completa consente una scelta realmente consapevole sull'eventuale domanda di asilo.
- La mancata informativa ex art. 10-ter d.lgs. 286/1998 può determinare la nullità del decreto di respingimento e rendere illegittimo il trattenimento consequenziale, in quanto la regolarità della procedura espulsiva è presupposto della restrizione della libertà personale.
- Nel giudizio di convalida del trattenimento dello straniero il giudice può rilevare incidentalmente la manifesta illegittimità del provvedimento presupposto di respingimento o espulsione; se tale illegittimità incide sul presupposto, travolge anche la misura restrittiva.
- Il trattenimento disposto a fini espulsivi o di esecuzione del respingimento è strumentale e non autonomo: se viene meno il provvedimento presupposto o la sua convalida nei termini di legge, non può sopravvivere la misura di trattenimento né il successivo provvedimento di proroga.
- Quando il termine perentorio per la convalida del trattenimento è scaduto, il processo non può proseguire e la cassazione avviene senza rinvio.
- In presenza di patrocinio a spese dello Stato e soccombenza di un'amministrazione statale, la liquidazione delle spettanze del difensore segue le regole speciali del d.P.R. n. 115/2002 e non la condanna alle spese in favore dello Stato.
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