Cassazione Civile, Ordinanza n. 06917/2025 del 15/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dalla cessione di un terreno edificabile effettuata da una contribuente, nell'ambito di uno strumento urbanistico attuativo e di una convenzione di lottizzazione che prevedeva la cessione gratuita al Comune delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e per il verde a standard. Successivamente veniva redatta una perizia di rivalutazione ai sensi dell'art. 7 della l. n. 448 del 2001. L'Ufficio, sulla base di tale perizia, determinava la plusvalenza da cessione sottraendo al valore rivalutato il costo di cessione e applicando l'aliquota media del 23%. La contribuente contestava la pretesa sostenendo che, nel calcolo del valore, dovessero essere compresi anche i terreni gratuitamente ceduti al Comune e gli oneri di urbanizzazione sostenuti, con conseguente emersione non di plusvalenza ma di minusvalenza. I giudici di merito avevano accolto la tesi della contribuente. In Cassazione l'Agenzia deduceva: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente o contraddittoria; 2) violazione dell'art. 6 del d.P.R. n. 643 del 1972, degli artt. 67 e 68 del d.P.R. n. 917 del 1986 e dell'art. 7 della l. n. 448 del 2001, per avere incluso nel valore del ceduto anche le porzioni da cedere gratuitamente, abbattendo indebitamente la plusvalenza; 3) violazione delle norme processuali sul giudizio tributario e sul principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per non avere il giudice rideterminato il quantum dell'imposta ma annullato integralmente l'atto, nonostante la persistente esistenza di una plusvalenza anche considerando gli oneri di urbanizzazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, perché la sentenza di merito era adeguatamente motivata e non presentava il vizio di motivazione apparente; ha invece accolto il secondo motivo, affermando che le aree da cedere gratuitamente in forza della convenzione urbanistica, essendo obbligatoriamente gratuite, non hanno valore di mercato e non possono concorrere al calcolo della plusvalenza; ha accolto anche il terzo motivo, osservando che, nel processo tributario, il giudice, ove ritenga la pretesa solo parzialmente infondata, deve rideterminare il quantum dovuto entro i limiti del petitum e non limitarsi ad annullare integralmente l'atto impositivo. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e il rinvio al giudice di merito per un nuovo esame conforme ai principi indicati.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza per difetto di motivazione o violazione di norme processuali che incidano sulla decisione.
la sentenza è nulla solo se manca l'esposizione dei motivi o se la motivazione è meramente apparente, tale da non consentire il controllo logico-giuridico.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
la motivazione della sentenza tributaria deve essere effettiva e idonea a rivelare la ratio decidendi.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
consente la censura per violazione o falsa applicazione di norme di diritto sostanziale o processuale.
richiamato come norma asseritamente violata nel calcolo della plusvalenza, ma la Corte ritiene fondato il motivo sulla non computabilità delle aree cedute gratuitamente.
artt. 67 e 68 d.P.R. n. 917 del 1986
le plusvalenze da cessione di terreni edificabili sono imponibili, ma il valore da considerare deve riferirsi al bene effettivamente alienato e non a porzioni gratuitamente trasferite.
la rivalutazione perizia deve riferirsi alla superficie concretamente vendibile, escludendo le aree da trasferire gratuitamente al Comune.
richiamato per sostenere la natura della giurisdizione tributaria come di accertamento sostitutivo.
il giudice tributario non viola la corrispondenza tra chiesto e pronunciato se ridetermina il quantum della pretesa entro i limiti del petitum.
richiamato nel contesto della necessità di una decisione che si sostituisca al provvedimento impositivo nella quantificazione dell'obbligazione.
il giudice può avvalersi dei poteri di valutazione delle prove per determinare l'effettivo ammontare dell'imposta dovuta.
Massime di principio
- La motivazione è solo apparente quando non consente di ricostruire gli elementi di fatto e le ragioni logico-giuridiche della decisione; al contrario, una motivazione che renda controllabile il percorso decisorio supera il minimo costituzionale richiesto.
- Nella determinazione della plusvalenza da cessione di terreni edificabili, non possono essere inclusi nel valore di mercato i beni o le porzioni che, per effetto di una convenzione urbanistica, devono essere ceduti gratuitamente al Comune, poiché tali aree non costituiscono parte del bene effettivamente venduto e non hanno un corrispondente valore di realizzo per il cedente.
- Nel processo tributario, quando la pretesa fiscale risulti solo parzialmente infondata, il giudice non deve annullare integralmente l'atto impositivo, ma deve rideterminare il quantum dell'obbligazione tributaria entro i limiti del petitum, sostituendo alla quantificazione dell'Ufficio quella risultante dall'accertamento giudiziale.
- Gli oneri di urbanizzazione possono incidere sulla quantificazione della plusvalenza, ma non giustificano automaticamente l'annullamento totale dell'accertamento se, anche considerando tali costi, residua una base imponibile positiva.
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