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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29567/2026 del 04/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il soggetto condannato aveva chiesto l'affidamento in prova ai servizi sociali ex art. 47 ord. pen. in relazione a una pena residua di anni 4, mesi 1 e giorni 15 di reclusione. Il Tribunale di sorveglianza aveva rigettato l'istanza, ritenendo necessario rispettare il principio di gradualità nel trattamento rieducativo, sia per la gravità dei reati già commessi sia per la gravità dei procedimenti pendenti a suo carico. Nel ricorso per cassazione si censurava la motivazione per illogicità, sostenendo che il giudice di merito avrebbe erroneamente qualificato i procedimenti pendenti come relativi all'art. 416-bis c.p., mentre la contestazione riguardava in realtà l'associazione per delinquere ex art. 416 c.p., aggravata dall'agevolazione di una cosca mafiosa. Secondo il ricorrente, tale errore avrebbe inficiato la valutazione di gravità posta a base del diniego.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che l'eventuale errore del giudice di merito nella qualificazione dei procedimenti pendenti non era comunque tale da scardinare la tenuta logica della decisione, poiché la gravità del quadro complessivo restava elevata in considerazione della natura dell'aggravante contestata ex art. 416-bis.1 c.p., finalizzata ad agevolare un clan mafioso. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 47 ord. pen.

    norma richiamata per la richiesta di affidamento in prova ai servizi sociali.

  • art. 81 c.p.

    norma indicata nella sentenza quale base della pena per il reato contestato.

  • art. 110 c.p.

    concorso di persone nel reato, indicato tra le norme poste a base della condanna pregressa.

  • art. 12, comma 1, d.lgs. n. 286 del 1998

    norma indicata tra quelle relative al reato per il quale era stata inflitta la pena residua.

  • art. 3 legge n. 146 del 2006

    norma indicata tra quelle poste a base della condanna pregressa.

  • art. 4 legge n. 146 del 2006

    norma indicata tra quelle poste a base della condanna pregressa.

  • art. 416-bis c.p.

    richiamato dal giudice di merito e nel ricorso come parametro di gravità; la Corte precisa che, anche a prescindere da un errore sulla sua contestazione, il quadro restava comunque grave.

  • art. 416 c.p.

    il ricorrente afferma che nei procedimenti pendenti fosse contestata l'associazione per delinquere semplice e non l'art. 416-bis c.p.

  • art. 416-bis.1 c.p.

    aggravante di agevolazione mafiosa valorizzata dalla Corte per ritenere non decisivo l'asserito errore del giudice di merito.

  • art. 61 n. 1 c.p.

    norma indicata tra le contestazioni nei procedimenti pendenti richiamati dal giudice di merito.

  • art. 512-bis c.p.

    norma indicata tra le contestazioni nei procedimenti pendenti aggravate ai sensi dell'art. 416-bis.1 c.p.

Massime di principio

  • Nel giudizio sulla concessione dell'affidamento in prova, l'eventuale imprecisione nella descrizione di procedimenti pendenti non determina l'annullamento della decisione se, emendata l'inesattezza, la motivazione conserva una autonoma e coerente capacità giustificativa del diniego.
  • Ai fini del trattamento penitenziario progressivo, è legittimo valorizzare la gravità complessiva del quadro criminale e delle contestazioni pendenti, anche quando queste riguardino fatti aggravati dall'agevolazione di un sodalizio mafioso.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si fonda su censure manifestamente infondate che non incidono in modo decisivo sulla logica della motivazione impugnata.
  • La valutazione di graduale progressione trattamentale può essere negata quando la gravità dei reati e delle contestazioni ancora sub iudice rende non ancora adeguata la misura alternativa richiesta.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale

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