Cassazione Penale, Ordinanza n. 29521/2026 del 04/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso la sentenza del 14/05/2026 del Tribunale di Roma. La Corte non entra nel merito dei motivi relativi alla decisione di primo grado, perché rileva in via preliminare un vizio di legittimazione alla proposizione del ricorso: l'atto risulta espressamente proposto e sottoscritto dall'imputato, soggetto non legittimato a proporre personalmente il ricorso per cassazione. La successiva apposizione della firma digitale del difensore non vale a sanare il vizio, poiché il difensore, in tale modo, non fa proprio l'atto.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile de plano per difetto di legittimazione soggettiva del ricorrente, essendo stato l'atto proposto personalmente dall'imputato. Precisa inoltre che la firma digitale del difensore apposta sull'atto non equivale a una sua sottoscrizione quale autore del ricorso e non ne determina la rituale proposizione. Conseguentemente, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione non è validamente proposto se sottoscritto personalmente dall'imputato non legittimato a farlo; la sottoscrizione del difensore deve esprimere una effettiva paternità dell'atto e non può ridursi a una mera apposizione tecnica che non comporti l'assunzione del ricorso da parte del difensore stesso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve provenire da un soggetto processualmente legittimato; se l'atto è personalmente proposto dall'imputato in un caso in cui la legge non gli attribuisce tale facoltà, il ricorso è inammissibile.
- La firma digitale del difensore non sana il difetto originario di legittimazione se non risulta che il difensore abbia effettivamente fatto proprio l'atto di impugnazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile de plano per ragioni formali, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, se ritenuta equa dalla Corte.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 4 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 29520/2026 del 04/08/2026
- ordinanza_penale · 4 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 29524/2026 del 04/08/2026
- ordinanza_penale · 4 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 29532/2026 del 04/08/2026
- ordinanza_penale · 4 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 29537/2026 del 04/08/2026
- ordinanza_penale · 4 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 29538/2026 del 04/08/2026
- ordinanza_penale · 4 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 29562/2026 del 04/08/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →