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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29537/2026 del 04/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato immediatamente inammissibile il ricorso, senza esaminare i motivi di merito, perché presentato personalmente dall'imputato e quindi in contrasto con l'art. 613, comma 1, c.p.p. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva comunque confermato la condanna per un reato in materia di stupefacenti ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, riconoscendo però la prevalenza dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. sull'aggravante contestata e rideterminando la pena. La Corte di cassazione non è entrata nel merito delle censure, perché ha rilevato che il ricorso era stato proposto direttamente dall'imputato, in violazione dell'art. 613, comma 1, c.p.p., che impone il ministero difensivo per il ricorso in cassazione.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    Indicato come base della condanna confermata in appello per il delitto in materia di stupefacenti, nella forma lieve.

  • art. 62 n. 4 c.p.

    Riconosciuta come attenuante ritenuta prevalente rispetto all'aggravante contestata, con conseguente rideterminazione della pena.

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    Il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dall'imputato; la sua proposizione diretta determina inammissibilità immediata.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione dell'imputato è inammissibile se proposto personalmente, poiché il giudizio di legittimità richiede il ministero di un difensore abilitato ai sensi dell'art. 613, comma 1, c.p.p.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per un vizio formale immediatamente rilevabile, la Corte non esamina i motivi di merito e dispone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
  • La presenza di una riforma parziale della sentenza di merito, con riconoscimento di un'attenuante prevalente e rideterminazione della pena, non impedisce la declaratoria di inammissibilità del ricorso se quest'ultimo è introdotto in violazione delle forme prescritte.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità

Testo integrale

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