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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29520/2026 del 04/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano, osservando che nel giudizio definito con rinuncia ai motivi sulla responsabilità e pena concordata non erano proponibili censure come quella formulata sull'art. 129 c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli deducendo, con un unico motivo, difetto di motivazione in ordine alle condizioni previste dall'art. 129 c.p.p., quindi lamentando l'omessa verifica di eventuali cause di proscioglimento immediato. La Corte rileva però che il ricorso è stato proposto in un procedimento definito ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., cioè con rinuncia ai motivi attinenti alla responsabilità e con pena concordata; per tale ragione il motivo dedotto non è consentito.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    Richiamato come parametro della doglianza, ma la censura relativa al difetto di motivazione sulle condizioni per il proscioglimento immediato è ritenuta non consentita nel tipo di definizione processuale intervenuta.

  • art. 599-bis c.p.p.

    La Corte afferma che, quando il processo è definito con rinuncia ai motivi sulla responsabilità e pena concordata, il ricorso per cassazione non può essere proposto per motivi non consentiti da tale definizione.

  • Cassa delle Ammende

    Somma equitativamente determinata a carico del ricorrente in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel procedimento definito con rinuncia ai motivi attinenti alla responsabilità e con pena concordata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., il ricorso per cassazione è inammissibile se fondato su motivi non compatibili con quella scelta processuale.
  • La doglianza relativa al difetto di motivazione sulle condizioni per l'applicazione dell'art. 129 c.p.p. non è deducibile quando il processo sia stato definito con il meccanismo concordato previsto dall'art. 599-bis c.p.p.
  • All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle Ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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