Cassazione Penale, Ordinanza n. 29524/2026 del 04/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (imputato)
La controversia
La vicenda riguarda un detenuto al quale il magistrato di sorveglianza aveva concesso un permesso premio con decreto del 10 novembre 2025. Il tribunale di sorveglianza di Milano, investito del reclamo del pubblico ministero, lo aveva dichiarato inammissibile ritenendo che il provvedimento impugnato fosse solo reiterativo di un precedente decreto del 17 ottobre 2025, già favorevole al detenuto e non impugnato, con conseguente acquiescenza alla valutazione dei presupposti. Il Procuratore della Repubblica ha proposto ricorso per cassazione deducendo l'erroneità di tale impostazione: secondo il ricorrente, il reclamo era legittimo e tempestivo perché i termini di impugnazione non potevano decorrere dal primo provvedimento; inoltre l'assenza di impugnazione del primo decreto non precludeva la contestazione di successivi provvedimenti concessori, ciascuno autonomo e non coperto da giudicato, anche se fondati sui medesimi presupposti.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Procuratore della Repubblica presso il tribunale non fosse legittimato a proporre impugnazione avverso un provvedimento del tribunale di sorveglianza, poiché l'art. 678, comma 3, c.p.p. attribuisce davanti a tale organo le funzioni di pubblico ministero al procuratore generale presso la corte d'appello. Ne è seguita l'inammissibilità del ricorso, trattato de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. La Corte ha aggiunto che, per la natura pubblica del ricorrente, non vi è condanna alle spese processuali.
Norme richiamate
Consente la trattazione immediata del ricorso quando ne ricorrono i presupposti, nel caso esaminato utilizzata per definire senza formalità l'inammissibilità.
art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p.
Il ricorso è dichiarato inammissibile quando è proposto da soggetto non legittimato.
le funzioni di pubblico ministero sono esercitate, davanti al tribunale di sorveglianza, dal procuratore generale presso la corte di appello
Individua in via esclusiva il procuratore generale quale pubblico ministero legittimato davanti al tribunale di sorveglianza; il procuratore della Repubblica opera invece davanti al magistrato di sorveglianza.
Massime di principio
- Nel procedimento di sorveglianza, la legittimazione a impugnare i provvedimenti del tribunale di sorveglianza spetta al procuratore generale presso la corte d'appello, non al procuratore della Repubblica presso il tribunale.
- L'eventuale acquiescenza del pubblico ministero a un primo provvedimento favorevole non è questione esaminabile se l'impugnazione successiva è proposta da soggetto privo di legittimazione.
- L'inammissibilità per difetto di legittimazione processuale impedisce l'esame del merito delle censure, anche quando esse attengano alla tempestività o all'autonomia dei singoli provvedimenti di sorveglianza.
- Quando il ricorso è proposto da un pubblico ministero, la natura pubblica della parte ricorrente può escludere la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità.
Come è indicizzato
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