Cassazione Penale, Ordinanza n. 29532/2026 del 04/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale di Venezia aveva applicato all'imputato la pena concordata tra le parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, la violazione di legge in relazione agli artt. 444, comma 2, e 129 c.p.p., oppure, in subordine, il vizio di mancanza di motivazione. Dal testo emerge che la censura investiva la legittimità della decisione di patteggiamento, ma la Corte la ricostruisce come una critica sostanzialmente diretta alla congruità della pena concordata e/o alla tenuta dell'accordo processuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ribadito che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è ammesso solo nei limiti previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., cioè per vizi attinenti alla richiesta e alla sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Inoltre ha richiamato il principio secondo cui, anche prima della riforma del 2017, non era consentito impugnare il patteggiamento per contestare la congruità della pena, trattandosi di un negozio processuale non revocabile unilateralmente una volta ratificato dal giudice. Sono state conseguentemente poste a carico del ricorrente le spese processuali e una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti; il provvedimento impugnato è una sentenza di patteggiamento.
art. 129 c.p.p.
richiamato dal ricorrente, ma il testo non consente di ricavare un autonomo principio applicativo ulteriore rispetto alla doglianza proposta.
art. 448 c.p.p.
limita i motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento ai soli vizi relativi alla richiesta e alla sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
legge 23 giugno 2017, n. 103
ha introdotto il comma 2-bis dell'art. 448 c.p.p., restringendo i motivi di ricorso avverso la sentenza di applicazione pena.
art. 444 c.p.p.
la richiesta di applicazione della pena e l'adesione alla pena proposta configurano un negozio processuale che, una volta perfezionato e ratificato dal giudice, non è unilateralmente revocabile.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammissibile solo nei limiti tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., ossia per vizi della richiesta o della sentenza, per erronea qualificazione giuridica del fatto e per illegalità della pena o della misura di sicurezza.
- La parte che abbia aderito al patteggiamento non può in cassazione dolersi della congruità della pena concordata, poiché l'accordo processuale, una volta ratificato dal giudice, preclude la revoca unilaterale dell'intesa e la riproposizione di difese incompatibili con quanto concordato.
- Il controllo del giudice sulla sentenza di patteggiamento resta circoscritto alla correttezza del titolo giuridico e alla legalità della sanzione, non potendo trasformarsi in un riesame del merito dell'accordo tra le parti.
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