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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29538/2026 del 04/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto personalmente dall'imputato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisata l'assenza di ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato aveva riportato in primo grado e in appello una condanna per i reati di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione. Proponeva ricorso per cassazione personalmente, chiedendo l'annullamento della sentenza di appello e deducendo inosservanza della legge penale e omessa motivazione in punto di trattamento sanzionatorio. La Corte ha però rilevato che il ricorso era stato sottoscritto dalla parte personalmente e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione, come richiesto dopo la riforma degli artt. 571 e 613 c.p.p.; ha quindi dichiarato l'inammissibilità del ricorso senza esaminare nel merito le censure sulla pena.

Norme richiamate

  • art. 474 c.p.

    Norma incriminatrice richiamata per la condanna pronunciata nei precedenti gradi di giudizio.

  • art. 648 c.p.

    Norma incriminatrice richiamata per la condanna pronunciata nei precedenti gradi di giudizio.

  • art. 571 c.p.p.

    Dopo la modifica della legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte.

  • art. 613 c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione.

  • art. 39 disp. att. c.p.p.

    L'eventuale autenticazione della sottoscrizione del ricorso da parte di un legale è irrilevante ai fini della validità dell'impugnazione personale.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità il ricorrente è condannato alle spese processuali e, ove ne ricorrano i presupposti, al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende.

  • Corte cost. n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata per legittimare la condanna alla somma in favore della cassa delle ammende solo in assenza di ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione, avverso qualunque provvedimento, deve essere proposto e sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la proposizione personale della parte determina inammissibilità.
  • L'eventuale autenticazione della firma del ricorrente da parte di un avvocato non sana il difetto di sottoscrizione da parte di difensore cassazionista, poiché il ricorso per cassazione è atto personale ma tecnicamente qualificato.
  • Quando il ricorso è inammissibile, la Corte condanna il ricorrente alle spese processuali e può disporre il versamento alla cassa delle ammende se non emergono elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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