Cassazione Civile, Ordinanza n. 23992/2025 del 27/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
La controversia
Il giudizio trae origine dall'impugnazione, davanti al Giudice di pace, di un decreto di espulsione amministrativa adottato nei confronti di un cittadino straniero dopo il rigetto di una domanda reiterata di protezione internazionale. Il ricorrente ha dedotto che, al momento dell'espulsione, il provvedimento della Commissione territoriale dichiarativo dell'inammissibilità della domanda reiterata non gli era stato ancora validamente notificato; pertanto, non era decorso il termine per impugnare quel diniego e lo straniero conservava il diritto di permanere nel territorio nazionale. Con il primo motivo di cassazione ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo, perché il Giudice di pace aveva trascurato la questione della mancata regolare notifica del provvedimento di diniego della protezione. Con il secondo motivo ha censurato la motivazione della sentenza che aveva respinto la doglianza sulla mancata concessione del termine per l'allontanamento volontario, ritenendo decisivi i contenuti del decreto prefettizio e le asserite dichiarazioni dello straniero, contestando però sia la pretesa fede privilegiata del provvedimento sia l'assenza di prova di tali dichiarazioni. Con il terzo motivo ha lamentato l'omesso esame e la motivazione non pertinente sulle allegazioni relative ai presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno ex art. 19 d.lgs. n. 286 del 1998.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo decisiva la circostanza che il decreto di espulsione fosse stato notificato prima della regolare notifica del provvedimento di inammissibilità della domanda reiterata di protezione internazionale. Ha affermato che, fino alla notificazione di tale provvedimento, non decorre il termine per proporre ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale e lo straniero conserva il diritto di rimanere nel territorio italiano, sicché il decreto di espulsione non poteva essere validamente adottato. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza del Giudice di pace è stata cassata e la causa è stata decisa nel merito con annullamento del decreto di espulsione. Le spese dei gradi di merito e di legittimità sono state rimesse al giudice del merito, in ragione dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È stato invocato quale parametro del vizio di motivazione/omesso esame di fatto decisivo nei motivi di ricorso per cassazione.
Richiamato come rimedio impugnatorio avverso il provvedimento della Commissione territoriale in materia di protezione internazionale.
art. 7, par. 4, Direttiva 2008/115/CE
È stato richiamato dalla parte ricorrente per sostenere che l'omesso termine per la partenza volontaria è consentito solo in presenza dei presupposti tipizzati dalla direttiva.
art. 19 d.lgs. n. 286 del 1998
Richiamato nel terzo motivo come riferimento ai presupposti impeditivi del rimpatrio e al possibile rilievo ai fini del soggiorno.
La Corte ha affermato che, nel testo ratione temporis, il richiedente asilo è autorizzato ex lege a rimanere nel territorio dello Stato fino alla decisione della Commissione, salvo le eccezioni espressamente previste.
Richiamato come disciplina della domanda reiterata dichiarata inammissibile.
art. 32, comma 4, d.lgs. n. 25 del 2008
La Corte ha rilevato che la dichiarazione di inammissibilità della domanda reiterata comporta, alla scadenza del termine per l'impugnazione, l'obbligo di lasciare il territorio nazionale e l'efficacia sostitutiva dell'attestazione rispetto al provvedimento di espulsione amministrativa.
art. 35-bis, comma 2, d.lgs. n. 25 del 2008
La Corte ha richiamato il termine di trenta giorni per il ricorso dalla notificazione del provvedimento, evidenziando che il termine non decorre prima della notifica.
art. 35-bis, commi 3 e 4, d.lgs. n. 25 del 2008
Richiamati incidentalmente nel testo normativo riportato dalla Corte come effetti salvi dell'impugnazione.
art. 142 d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per affermare che le spese processuali devono essere liquidate dal giudice del merito quando il difensore è ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione al decreto di espulsione dello straniero, la mancata notificazione del provvedimento che dichiara inammissibile o rigetta la domanda reiterata di protezione internazionale è fatto decisivo, perché fino a tale notificazione non decorrono i termini per l'impugnazione e il destinatario conserva il diritto di permanere nel territorio nazionale.
- Un decreto di espulsione non può essere validamente adottato quando il provvedimento presupposto in materia di protezione internazionale non sia stato previamente notificato, salvo che ricorrano le specifiche eccezioni previste dalla disciplina applicabile.
- Se la decisione di merito omette di valutare un fatto decisivo espressamente dedotto e già emergente dagli atti, la censura ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è fondata.
- Quando il primo motivo di ricorso determina la cassazione della sentenza e consente la decisione nel merito senza ulteriori accertamenti di fatto, i motivi residui restano assorbiti.
- La notifica del provvedimento della Commissione territoriale è il dies a quo per l'esercizio del rimedio impugnatorio previsto dalla disciplina della protezione internazionale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 27 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23937/2025 del 27/08/2025
- ordinanza_civile · 27 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23938/2025 del 27/08/2025
- ordinanza_civile · 27 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23939/2025 del 27/08/2025
- ordinanza_civile · 27 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23946/2025 del 27/08/2025
- ordinanza_civile · 27 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23948/2025 del 27/08/2025
- ordinanza_civile · 27 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23954/2025 del 27/08/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →