Sentenza del 04/04/2018 n. 8275 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’avviso di accertamento notificato il 24 febbraio 2007 a R.N. per l’imposta comunale sulla pubblicità relativa al 2005, pari a 39.768 euro. La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con sentenza n. 38/5/10 del 4 febbraio 2010, confermando la decisione di primo grado, aveva annullato l’avviso perché non avrebbe giustificato adeguatamente l’importo richiesto. Il Comune ha contestato tale valutazione, sostenendo che l’avviso indicava i mezzi pubblicitari dichiarati e autorizzati (targhe su palo) e la tariffa applicabile, e che il mancato o parziale utilizzo non rilevava senza una dichiarazione di cessazione. In subordine, ha censurato la decadenza dall’accertamento dichiarata dal primo giudice. R.N. ha lamentato l’omessa pronuncia sull’inammissibilità dell’appello comunale per novità delle deduzioni e la compensazione delle spese.
La decisione
La Cassazione ha accolto il primo motivo principale del Comune, rilevando che la motivazione della CTR sul difetto di motivazione dell’avviso era apodittica: non considerava che l’atto riportava i mezzi pubblicitari dichiarati dal contribuente e le relative tariffe, né che tali elementi erano già noti a R.N. perché provenienti dalla sua dichiarazione. La valutazione della motivazione dell’atto deve quindi tenere conto di tali conoscenze pregresse e può fondarsi anche sul richiamo per relationem a elementi dichiarati dal contribuente. Il secondo motivo principale è stato dichiarato inammissibile perché non pertinente alla ragione della decisione regionale; la questione della tempestività dell’avviso, non riproposta dal contribuente in Cassazione, è stata considerata ormai coperta da giudicato. È stato dichiarato inammissibile anche il secondo motivo incidentale: la decisione di merito della CTR implicava il rigetto dell’eccezione di novità in appello e il contribuente non aveva specificato quali deduzioni fossero nuove. Il primo motivo incidentale sulle spese è rimasto assorbito. La sentenza è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di Cassazione.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57
Nel giudizio tributario, il divieto di proporre nuove eccezioni in sede di gravame, di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, concerne tutte le eccezioni in senso stretto, consistenti nei vizi d'invalidità dell'atto tributario o nei fatti modificativi, estintivi o impeditivi della pretesa fiscale, mentre non si estende alle eccezioni improprie o alle mere difese e, cioè, alla contestazione dei fatti costitutivi del credito tributario o delle censure del contribuente, che restano sempre deducibili.
Il divieto riguarda le eccezioni in senso stretto, non le mere difese o argomentazioni giuridiche. Chi lamenta che in appello siano state introdotte eccezioni nuove deve specificare quali deduzioni, in concreto, rientrino nel divieto.
Sicchè ben poteva la motivazione in oggetto - anche L. n. 212 del 2000, ex art. 7, - basarsi sul richiamo per relationem ad elementi già noti al contribuente, perchè provenienti dalla sua stessa dichiarazione.
La motivazione di un atto impositivo può richiamare per relationem elementi già conosciuti dal contribuente, quando provengono dalla sua stessa dichiarazione e riguardano i fatti e i presupposti posti a fondamento della pretesa.
D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 1, 5, 6 e 8
Il Comune li ha invocati per sostenere la legittimità dell’imposizione pubblicitaria e dell’avviso, ma la Corte non ne offre un’interpretazione autonoma: la decisione si fonda sulla necessità che il giudice valuti la motivazione dell’atto considerando anche gli elementi già dichiarati e conosciuti dal contribuente.
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 10
È richiamato dal Comune soltanto nel motivo subordinato sulla decadenza dall’accertamento, dichiarato inammissibile perché non pertinente alla ratio della sentenza impugnata; la Corte non ne enuncia un principio interpretativo.
Legge n. 296 del 2006, art. 1, commi 161 e 171
È richiamata dal Comune soltanto nel motivo subordinato sulla decadenza dall’accertamento, dichiarato inammissibile; la Corte non ne enuncia un principio interpretativo.
Codice di procedura civile, art. 112
La Corte applica il principio secondo cui non sussiste omessa pronuncia quando la decisione adottata implica, sul piano logico-giuridico, il rigetto della domanda o dell’eccezione non esaminata espressamente. La decisione della CTR sul merito implicava il rigetto dell’eccezione preliminare di novità dell’appello.
Massime di principio
- Per valutare se un avviso tributario è adeguatamente motivato, occorre considerare il contenuto complessivo dell’atto e le informazioni già note al contribuente, inclusi i dati da lui stesso dichiarati; il richiamo per relationem può essere sufficiente se consente di comprendere presupposti e calcolo della pretesa.
- Il giudice non incorre in omessa pronuncia per il solo fatto di non avere esaminato espressamente un’eccezione: può esservi un rigetto implicito quando la soluzione adottata è incompatibile con l’accoglimento di quell’eccezione.
- Nel giudizio tributario d’appello, il divieto di nuove eccezioni riguarda quelle in senso stretto, non le mere difese o le nuove argomentazioni giuridiche. Chi invoca il divieto deve indicare con precisione quali deduzioni sarebbero state introdotte tardivamente.
- Un motivo di cassazione deve confrontarsi con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata; una censura su una questione diversa è inammissibile. Le questioni non riproposte in Cassazione possono inoltre consolidarsi come giudicato.
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