Cassazione Civile, Ordinanza n. 21123/2024 del 29/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un dipendente, inquadrato come vice-direttore di punto vendita, era stato licenziato disciplinarmente dopo una contestazione relativa a presunte condotte di favoritismo verso alcuni acquisti promozionali da parte di terzi, in violazione delle procedure aziendali anche quanto all’uso di ticket per il pagamento. Il lavoratore aveva impugnato il licenziamento nelle forme della L. n. 92/2012, ma sia il Tribunale sia la Corte d’Appello avevano respinto le sue domande. In Cassazione egli ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell’art. 7 Statuto dei lavoratori e delle clausole del CCNL Terziario, sostenendo che le circolari aziendali poste a base dell’addebito non fossero opponibili perché non affisse come codice disciplinare e lamentando anche la nullità di una circolare non firmata; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 2104, 2105 e 2119 c.c. e dell’art. 18 L. n. 300/1970, sostenendo che mancasse la prova della collusione e che, comunque, il licenziamento fosse sproporzionato rispetto ai fatti contestati.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte territoriale aveva accertato che il lavoratore, per il livello di inquadramento e le mansioni di vice-direttore, conosceva o comunque poteva conoscere le procedure aziendali, e perché l’obbligo di affissione del codice disciplinare non opera quando il licenziamento riguarda violazioni di doveri fondamentali del rapporto di lavoro, come quelli di diligenza e fedeltà. Ha dichiarato inoltre inammissibile e comunque infondato il secondo motivo, perché mirava in sostanza a una rivalutazione del merito in una situazione di doppia conforme; ha ribadito che il giudizio di proporzionalità tra addebito e licenziamento spetta al giudice di merito ed è censurabile in Cassazione solo per gravi vizi logici o giuridici non riscontrati nel caso. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La garanzia di pubblicità del codice disciplinare mediante affissione non si applica quando il licenziamento si fonda sulla violazione di doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro.
art. 48, commi 14, 15, 16, CCNL Terziario Distribuzione
Richiamato dal ricorrente per sostenere l’inopponibilità delle circolari aziendali non pubblicizzate come codice disciplinare, ma la censura è stata respinta.
È stato il parametro formale invocato per denunciare violazione di legge nei due motivi di ricorso.
Richiamato per contestare la sussistenza di un inadempimento ai doveri di diligenza.
Richiamato per contestare la sussistenza di una violazione dell’obbligo di fedeltà.
La valutazione della giusta causa è rimessa al giudice di merito, quale clausola generale da concretizzare in base ai fatti del caso concreto.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla tutela contro il licenziamento, ma senza esito favorevole.
È il rito applicato all’impugnativa del licenziamento nella fase sommaria e di opposizione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nei licenziamenti disciplinari fondati su violazioni di doveri fondamentali del rapporto di lavoro, l’assenza di affissione del codice disciplinare non impedisce di sanzionare la condotta, se la regola violata era comunque conosciuta o conoscibile dal lavoratore.
- Quando il lavoratore ricopre una posizione apicale o comunque tale da imporgli la conoscenza delle procedure aziendali, la conoscibilità delle regole interne può essere desunta dal livello di inquadramento e dalle mansioni svolte.
- La censura in cassazione che, sotto la veste di violazione di legge o vizio motivazionale, miri a rimettere in discussione gli accertamenti fattuali del giudice di merito è inammissibile, specie in presenza di doppia conforme.
- Il giudizio di proporzionalità tra addebito disciplinare e licenziamento rientra nella valutazione del giudice di merito e può essere sindacato in sede di legittimità solo nei limiti di manifesta illogicità, incomprensibilità, errori di diritto o omesso esame di un fatto decisivo.
- La tolleranza datoriale di precedenti infrazioni non comporta automaticamente rinuncia o acquiescenza a sanzionare successive condotte analoghe, soprattutto in organizzazioni aziendali complesse.
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