Parere n. 452/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensione, proposto dal signor -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del decreto K10/644303 dell’11 maggio 2021 di respingimento della domanda di concessione della cittadinanza italiana.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del decreto K10/644303 dell’11 maggio 2021 di respingimento della domanda di concessione della cittadinanza italiana.
Esito
Prevale il privato
La questione giuridica
Il ricorrente, che aveva presentato domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91 del 1992, ha impugnato il diniego ministeriale fondato sulla presenza di una notizia di reato per violazione dell’art. 186 del codice della strada e sulla conseguente sospensione della patente per quattro mesi. Ha dedotto: la violazione e falsa applicazione della normativa in materia di cittadinanza, sostenendo la propria stabile residenza e integrazione sociale e lavorativa; l’applicabilità dell’errore o dell’ignoranza scusabile ex art. 5 c.p.; l’eccesso di potere per errata valutazione dei fatti, travisamento, irragionevolezza, difetto dei presupposti e carenza di motivazione. La questione centrale riguarda la sufficienza, ai fini del diniego della cittadinanza, della mera rilevazione di un’unica risalente notizia di reato, non accompagnata da ulteriori condanne o sviluppi, in assenza di un approfondimento istruttorio e di una motivazione specifica sull’effettiva incidenza del fatto sull’integrazione e sull’affidabilità del richiedente.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondato il motivo relativo all’eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione e ha espresso parere favorevole all’accoglimento del ricorso. Pur riconoscendo l’ampia discrezionalità dell’amministrazione nella valutazione delle domande di cittadinanza, la Sezione ha affermato che il diniego non può fondarsi sulla mera e acritica registrazione di una sola notizia di reato, soprattutto se risalente, non seguita da ulteriori condanne o specifici sviluppi. L’amministrazione avrebbe dovuto ricostruire compiutamente i fatti, verificarne gli sviluppi nel tempo e spiegare concretamente per quali ragioni essi fossero ancora ostativi alla concessione della cittadinanza e dimostrassero la mancata integrazione del richiedente nel sistema di valori della società italiana. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti o ritenuti comunque inidonei a sostenere una diversa conclusione. L’istanza cautelare è stata dichiarata assorbita. Restano salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.
Osservazioni
Eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione
Il diniego della cittadinanza non può essere fondato soltanto sulla presenza di una singola notizia di reato. Occorrono un adeguato approfondimento sugli sviluppi della vicenda e una valutazione concreta dei fatti, con motivazione sulle ragioni per cui, nonostante il tempo trascorso e l’assenza di ulteriori condanne o sviluppi, il fatto possa ritenersi ancora ostativo alla concessione della cittadinanza.
Violazione ed errata applicazione della normativa sulla cittadinanza
La valutazione negativa dell’integrazione e dell’affidabilità del richiedente non può essere ricondotta, in difetto di ulteriori elementi ostativi di carattere personale o economico, al solo fatto di essere stato trovato alla guida o a bordo di un’autovettura in stato di ebbrezza, con conseguente sanzione e sospensione della patente, senza una specifica considerazione della risalenza dell’episodio e della sua effettiva incidenza sull’inserimento nella società italiana.
Errore o ignoranza scusabile ex art. 5 c.p.
La Sezione non ha esaminato nel merito la censura, ritenendola non decisiva ai fini della soluzione della controversia, che è stata definita sulla base del difetto di istruttoria e della carenza di motivazione del provvedimento impugnato.
Istanza di sospensione
L’istanza cautelare è stata assorbita per effetto dell’accoglimento del ricorso.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992
È la disposizione sulla base della quale è stata presentata la domanda di concessione della cittadinanza italiana.
Il preavviso di diniego è stato comunicato al richiedente, che non ha presentato osservazioni.
La notizia di reato per la violazione di tale disposizione è stata posta dall’amministrazione a fondamento del diniego, ma la sua mera rilevazione non è stata ritenuta sufficiente senza un autonomo approfondimento e una motivazione concreta.
Il ricorrente ne ha invocato l’applicazione in materia di errore o ignoranza scusabile; la censura non è stata esaminata nel merito perché non decisiva.
art. 112 codice di procedura civile
La Sezione richiama il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per giustificare l’esame delle questioni rilevanti e l’assorbimento delle doglianze non decisive.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente e di eventuali terzi.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Il diniego della cittadinanza italiana, pur espressione di ampia discrezionalità amministrativa, non può fondarsi sulla mera rilevazione acritica di una sola notizia di reato, ma richiede una verifica degli sviluppi della vicenda e una valutazione concreta della sua attuale incidenza sull’affidabilità e sull’integrazione del richiedente.
- Quando il fatto penalmente rilevante è risalente e non è seguito da ulteriori condanne o sviluppi, l’amministrazione deve motivare specificamente le ragioni per cui esso conserva carattere ostativo alla concessione della cittadinanza.
- La valutazione negativa dell’inserimento dello straniero nella società italiana non può essere desunta automaticamente da un singolo episodio sanzionato, se mancano ulteriori elementi personali, economici o comportamentali e non è spiegato il nesso concreto tra il fatto e la mancata integrazione.
- L’ampia discrezionalità dell’amministrazione in materia di cittadinanza non esclude il controllo sulla completezza dell’istruttoria e sulla congruità della motivazione.
Diniego della cittadinanza fondato su una risalente notizia di reato
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da uno straniero contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del diniego della cittadinanza italiana adottato ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91 del 1992. Il diniego era stato motivato dalla presenza di una notizia di reato per violazione dell’art. 186 del codice della strada e dalla conseguente sospensione della patente per quattro mesi.
Premesse procedimentali
Il richiedente aveva presentato domanda di cittadinanza il 15 ottobre 2016. Il Ministero dell’interno gli aveva comunicato il preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, senza ricevere osservazioni. Il decreto di respingimento, adottato l’11 maggio 2021 e notificato il 23 luglio 2021, aveva valorizzato l’episodio relativo alla guida in stato di ebbrezza e il provvedimento prefettizio di sospensione della patente.
La relazione ministeriale trasmessa al Consiglio di Stato aveva concluso per il rigetto del ricorso e dell’istanza di sospensione. La Sezione ha dato atto del pieno rispetto del contraddittorio, poiché la relazione era stata trasmessa al ricorrente, che non aveva depositato osservazioni o controdeduzioni.
Motivi del ricorso
Il ricorrente ha dedotto tre gruppi di censure:
- violazione ed errata applicazione della normativa sulla cittadinanza, sostenendo la propria stabile residenza, integrazione sociale e lavorativa e l’assenza di elementi idonei a qualificarlo come soggetto inaffidabile;
- applicazione dell’errore o dell’ignoranza scusabile ai sensi dell’art. 5 c.p., in ragione della conoscenza non piena della lingua italiana all’epoca dei fatti;
- eccesso di potere per errata valutazione dei fatti, travisamento, irragionevolezza, difetto ed erroneità dei presupposti e carenza di motivazione.
Il ricorrente ha inoltre rappresentato che, il giorno dell’episodio, aveva sostato per tutta la notte a bordo della propria autovettura proprio per evitare di mettersi alla guida dopo aver assunto bevande alcoliche.
Valutazione del Consiglio di Stato
La Sezione ha ritenuto fondato il vizio di eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria e della carenza di motivazione. Ha richiamato la precedente giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui il diniego della cittadinanza a uno straniero residente in Italia da oltre dieci anni non può fondarsi soltanto sulla presenza di una singola notizia di reato.
L’amministrazione deve verificare quali sviluppi abbia avuto la vicenda nel tempo, ricostruire compiutamente i fatti e spiegare, con una motivazione effettiva e non meramente apparente, per quali ragioni un episodio astrattamente penalmente rilevante possa ritenersi ancora ostativo alla concessione della cittadinanza. Non è sufficiente una rilevazione acritica delle pendenze nella loro mera dimensione storica.
La Sezione ha inoltre ritenuto non ragionevole ricondurre la valutazione negativa sull’integrazione del ricorrente nel sistema di valori della società italiana al solo episodio relativo allo stato di ebbrezza, sanzionato con pena pecuniaria e sospensione della patente, soprattutto perché risalente a molti anni prima e non accompagnato, secondo quanto emerge dal parere, da ulteriori condanne o elementi ostativi. Il provvedimento avrebbe dovuto chiarire in concreto perché tale fatto dimostrasse ancora la mancata integrazione del richiedente.
Esito delle censure e istanza cautelare
La censura relativa all’errore o all’ignoranza scusabile non è stata esaminata nel merito, poiché la decisione è stata definita sulla base dell’accertato difetto di istruttoria e della carenza di motivazione. Le ulteriori doglianze non espressamente esaminate sono state ritenute non rilevanti o comunque inidonee a condurre a una diversa conclusione.
Il Consiglio di Stato ha quindi espresso parere per l’accoglimento del ricorso. L’istanza di sospensione è stata dichiarata assorbita, restando salvi gli ulteriori provvedimenti che l’amministrazione intenderà adottare.
Principio ricavabile
L’ampia discrezionalità dell’amministrazione nella concessione della cittadinanza non esclude l’obbligo di svolgere un’istruttoria completa e di fornire una motivazione concreta e attuale. Una singola, risalente notizia di reato, priva di ulteriori sviluppi o condanne, non può determinare automaticamente il diniego se l’amministrazione non dimostra il suo effettivo collegamento con l’inaffidabilità del richiedente o con la mancata integrazione nella società italiana.
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