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Parere

Parere n. 435/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza cautelare, proposto, con deposito diretto ex art. 11, d.P.R. n. 1199/1971, dal signor -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno per l’annullamento e/o la nullità del provvedimento K10/566527 emesso dal Ministero dell’interno in data 23 aprile 2019, notificato il 20 agosto 2019, di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, co. 1, lett. f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91.

Giustizia amministrativa202200033

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del provvedimento del Ministero dell’interno del 23 aprile 2019, notificato il 20 agosto 2019, di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992.

Esito

IMPROCEDIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato il diniego di concessione della cittadinanza italiana, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 1, della legge n. 91/1992 e l’eccesso di potere per illogicità, travisamento, erronea valutazione dei fatti e omessa considerazione dei presupposti favorevoli alla concessione della cittadinanza. Era stata inoltre proposta un’istanza cautelare. Nel corso del procedimento il ricorrente ha depositato una dichiarazione di rinuncia al gravame.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la rinuncia espressa al ricorso comportasse la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. In applicazione del principio dispositivo, ritenuto applicabile anche al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la Sezione ha espresso parere per la dichiarazione di improcedibilità del ricorso. La domanda cautelare è stata dichiarata assorbita. Il Collegio ha inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del regolamento (UE) 2016/679.

Osservazioni

Rinuncia al ricorso e sopravvenuta carenza di interesse

La dichiarazione di rinuncia al gravame depositata dal ricorrente determina, in applicazione del principio dispositivo, la sopravvenuta carenza di interesse e conduce alla dichiarazione di improcedibilità del ricorso straordinario.

Istanza cautelare

La domanda cautelare deve ritenersi assorbita in conseguenza della definizione del ricorso per improcedibilità.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), legge 5 febbraio 1992, n. 91

    concessione della cittadinanza italiana

    La disposizione costituisce la base normativa della domanda di cittadinanza oggetto del provvedimento impugnato; il parere non esamina nel merito i relativi presupposti, poiché il ricorso è dichiarato improcedibile.

  • art. 11 d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199

    La norma è richiamata quale base del deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    tutela dei diritti o della dignità dell’interessato

    La disposizione giustifica l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente.

  • artt. 5 e 6 del regolamento (UE) 2016/679

    Le disposizioni sono richiamate, insieme all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso straordinario, in applicazione del principio dispositivo, determina la sopravvenuta carenza di interesse e comporta la dichiarazione di improcedibilità del rimedio.
  • La definizione del ricorso straordinario per improcedibilità rende assorbita l’istanza cautelare proposta con il ricorso.
  • Nel parere relativo a un ricorso straordinario, la tutela dei diritti o della dignità dell’interessato può giustificare l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo alla sua identificazione.

Improcedibilità del ricorso straordinario in materia di cittadinanza italiana

Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una persona fisica contro il Ministero dell’interno, avente a oggetto il diniego di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91.

Premesse e domanda originaria

Il ricorrente aveva impugnato il provvedimento ministeriale del 23 aprile 2019, notificato il 20 agosto 2019, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 1, della legge n. 91/1992 e l’eccesso di potere per illogicità, travisamento, erronea valutazione dei fatti e omessa considerazione dei presupposti favorevoli alla concessione della cittadinanza. Con il ricorso era stata proposta anche un’istanza cautelare.

Il ricorso era stato notificato il 13 novembre 2019 e depositato direttamente presso il Consiglio di Stato l’11 gennaio 2022 ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. n. 1199/1971.

Svolgimento del procedimento

La Sezione aveva sollecitato il Ministero competente, con note del 18 gennaio 2022 e del 9 novembre 2023, a trasmettere la relazione istruttoria.

Successivamente, con comunicazione del 10 febbraio 2026, i difensori hanno depositato la dichiarazione di rinuncia al gravame sottoscritta dal ricorrente il giorno precedente.

Valutazioni del Consiglio di Stato

La Sezione ha ritenuto che la rinuncia espressa al ricorso facesse venir meno l’interesse alla decisione. In ossequio al principio dispositivo, applicabile anche al rimedio giustiziale del ricorso straordinario, il Collegio ha quindi espresso parere per la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

La decisione non contiene una valutazione di merito sulla legittimità del diniego di cittadinanza né sui motivi dedotti dal ricorrente. L’istanza cautelare è stata dichiarata assorbita, poiché la definizione del ricorso rendeva superflua ogni pronuncia cautelare.

Protezione dei dati personali

Il Consiglio di Stato ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente, richiamando l’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nonché gli artt. 5 e 6 del regolamento (UE) 2016/679.

Conclusioni

Il parere è nel senso di dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con assorbimento della domanda cautelare.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaTutela cautelareEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTutela cautelareTrasparenza e pubblicità

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