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Parere

Parere n. 432/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza cautelare, proposto dalle signore Pina Barranca, Elena Bruno, Ornella D’Aita, Monica Di Martino, Rossella Dimartino, Antonella Morelli, Francesca Muolo e Francesca Romana Renzetti contro il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (ora Ministero dell’università e della ricerca) per l’annullamento: - della nota prot. 2971 del 17 marzo 2017 del MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale e di istruzione – Ufficio VIII, pubblicata sul sito istituzionale del Ministero il 20 marzo 2017; - di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali; - nonché del mancato avvio del procedimento per il riconoscimento di titolo professionale di “Profesor” di scuola secondaria conseguito in Spagna.

Giustizia amministrativa201702201

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione della nota MIUR prot. 2971 del 17 marzo 2017 sul riconoscimento in Italia dell’abilitazione spagnola all’insegnamento nella scuola secondaria e del mancato avvio del relativo procedimento

Esito

IMPROCEDIBILITA

La questione giuridica

Le ricorrenti hanno impugnato la nota ministeriale prot. 2971 del 17 marzo 2017, pubblicata il 20 marzo 2017, con la quale era stato comunicato che, a decorrere dal 16 marzo 2017, sarebbero state prese in considerazione soltanto le istanze di riconoscimento della professione docente corredate da un documento attestante la partecipazione al concorso pubblico spagnolo e il superamento di almeno una parte dello stesso. Sono state dedotte nove censure, concernenti la violazione degli artt. 3 e 117 Cost., degli artt. 2, 4, 11, 12, 13 e 50 della direttiva 2005/36/CE e del relativo allegato VII, dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. 206/2007, dell’art. 3 l. 241/1990, dell’art. 54 TFUE e dell’art. 59, par. 3, lett. a), della direttiva 2005/36/CE, nonché l’eccesso di potere, l’incompetenza assoluta e l’acompetenza. Nel corso del procedimento le ricorrenti hanno comunicato che l’atto era stato oggetto di una pronuncia del giudice amministrativo e che il Ministero aveva dato esecuzione alla decisione nei confronti degli interessati, disapplicando, ove necessario, la nota ed eliminandone gli effetti pregiudizievoli. Hanno quindi chiesto la declaratoria di cessata materia del contendere e la restituzione del contributo unificato.

Il parere

La Sezione ha ritenuto, sulla base della comunicazione delle ricorrenti, che esse avessero conseguito il bene della vita perseguito, poiché l’Amministrazione aveva sostanzialmente ritirato l’atto impugnato o comunque ne aveva disposto l’assoluta inefficacia. È stata pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere, con assorbimento della domanda cautelare. La richiesta di restituzione del contributo unificato è stata considerata estranea al procedimento di ricorso straordinario e incompatibile con la sua natura esclusivamente demolitoria: ai sensi dell’art. 8 d.P.R. 1199/1971, il rimedio consente esclusivamente azioni di annullamento di atti amministrativi definitivi e non domande di reintegrazione delle spese sostenute.

Osservazioni

Cessazione della materia del contendere

Il ricorso è divenuto improcedibile perché le ricorrenti hanno conseguito il bene della vita perseguito: l’Amministrazione ha sostanzialmente ritirato la nota impugnata o ne ha eliminato l’efficacia e gli effetti giuridici pregiudizievoli.

Domanda cautelare

La domanda cautelare è stata assorbita in conseguenza della cessazione della materia del contendere.

Restituzione del contributo unificato

La richiesta di restituzione del contributo unificato è estranea al procedimento relativo al ricorso straordinario e incompatibile con la natura esclusivamente demolitoria del rimedio, che consente soltanto domande di annullamento di provvedimenti amministrativi definitivi.

Norme richiamate

  • art. 8 d.P.R. 1199/1971

    Contro gli atti amministrativi definitivi è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse

    Il ricorso straordinario ha natura tipicamente impugnatoria ed esclusivamente demolitoria; mediante esso possono essere proposte unicamente azioni di annullamento di provvedimenti amministrativi definitivi.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato dalle ricorrenti quale parametro della censura di violazione di legge; la questione non è stata esaminata nel merito per la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

  • art. 117 Cost.

    Richiamato dalle ricorrenti in relazione ai vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea; la censura è rimasta assorbita dall’improcedibilità.

  • direttiva 2005/36/CE

    Le ricorrenti hanno dedotto la violazione di varie disposizioni della direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali, ma la Sezione non ha esaminato il merito delle censure.

  • d.lgs. 206/2007

    Richiamato dalle ricorrenti quale disciplina nazionale di attuazione del riconoscimento delle qualifiche professionali; la relativa censura non è stata esaminata per l’improcedibilità del ricorso.

  • art. 3 l. 241/1990

    Richiamato per la dedotta carenza o insufficienza della motivazione della nota ministeriale; il motivo è rimasto assorbito.

  • art. 54 TFUE

    Richiamato dalle ricorrenti in relazione alla libertà di stabilimento; la censura non è stata esaminata nel merito.

  • parere Consiglio di Stato n. 936/2021

    Richiamato per le argomentazioni relative all’estraneità della restituzione del contributo unificato al procedimento di ricorso straordinario.

  • Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, n. 22 del 29 dicembre 2022

    Richiamata dalle ricorrenti quale pronuncia posta a fondamento della successiva decisione amministrativa e dell’esecuzione ministeriale.

  • TAR, sentenza n. 16220/2023

    Richiamata dalle ricorrenti quale pronuncia concernente l’atto impugnato e seguita dall’Amministrazione mediante l’eliminazione degli effetti pregiudizievoli.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 8 d.P.R. 1199/1971, è un rimedio esclusivamente impugnatorio e demolitorio, diretto all’annullamento di atti amministrativi definitivi; non può contenere una domanda autonoma di reintegrazione delle spese sostenute per il contributo unificato.
  • Quando, nel corso del ricorso straordinario, l’Amministrazione ritira l’atto impugnato o ne elimina integralmente l’efficacia e gli effetti pregiudizievoli, facendo conseguire al ricorrente il bene della vita perseguito, viene meno l’interesse alla decisione e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere.
  • La sopravvenuta cessazione della materia del contendere determina l’assorbimento della domanda cautelare proposta nell’ambito del ricorso straordinario.

Impugnazione della nota sul riconoscimento dell’abilitazione docente spagnola

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da otto interessate contro il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, oggi Ministero dell’università e della ricerca. L’impugnazione concerneva la nota prot. 2971 del 17 marzo 2017, relativa al riconoscimento in Italia della professione docente per chi avesse conseguito la relativa abilitazione in Spagna.

La nota ministeriale e le censure

La nota informava gli utenti che, a decorrere dal 16 marzo 2017, sarebbero state esaminate soltanto le istanze corredate da un documento attestante la partecipazione al concorso pubblico spagnolo e il superamento di almeno una parte dello stesso. Le ricorrenti hanno chiesto l’annullamento della nota, degli atti presupposti, connessi e consequenziali, nonché del mancato avvio del procedimento di riconoscimento del titolo professionale di “Profesor” di scuola secondaria conseguito in Spagna.

Sono state dedotte censure relative:

  • alla violazione degli artt. 3 e 117 Cost.;
  • alla violazione degli artt. 2, 4, 11, 12, 13 e 50 della direttiva 2005/36/CE e dell’allegato VII;
  • alla violazione dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. 206/2007;
  • alla carenza o insufficienza di motivazione ai sensi dell’art. 3 l. 241/1990;
  • all’eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità, contraddittorietà della motivazione e contraddittorietà tra atti;
  • all’incompetenza assoluta e all’acompetenza;
  • alla violazione dell’art. 54 TFUE e dell’art. 59, par. 3, lett. a), della direttiva 2005/36/CE.

Sviluppo del procedimento

Il Ministero aveva eccepito l’inammissibilità dell’impugnazione, sostenendo il carattere non definitivo dell’atto, e aveva difeso nel merito la legittimità del proprio operato. Con il parere interlocutorio n. 534/2019 la Sezione aveva disposto ulteriori incombenti istruttori per acquisire una relazione aggiornata e assicurare il rispetto del contraddittorio. Poiché tali incombenti erano rimasti ineseguiti, nel 2024 la Sezione aveva sollecitato le parti a comunicare l’eventuale persistenza dell’interesse alla decisione o la sopravvenienza di cause di improcedibilità.

Cessazione della materia del contendere

Le ricorrenti hanno comunicato che l’atto impugnato era stato esaminato dalla giustizia amministrativa e che il Ministero aveva dato esecuzione alla decisione nei confronti di tutti gli interessati, disapplicando, ove necessario, la nota ed eliminandone gli effetti giuridici pregiudizievoli. Hanno quindi chiesto la declaratoria di cessata materia del contendere.

La Sezione ha ritenuto che le ricorrenti avessero conseguito il bene della vita perseguito. In particolare, ha considerato che l’Amministrazione avesse sostanzialmente ritirato l’atto impugnato o ne avesse disposto l’assoluta inefficacia. È stata quindi dichiarata l’improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere, senza esame delle censure di merito.

Domanda cautelare e contributo unificato

La domanda cautelare è stata assorbita in conseguenza della definizione del ricorso per cessazione della materia del contendere.

La Sezione ha invece escluso che nel procedimento potesse essere esaminata la richiesta di restituzione del contributo unificato. Richiamando l’art. 8 d.P.R. 1199/1971 e il precedente parere n. 936/2021, ha ribadito che il ricorso straordinario è un rimedio tipicamente impugnatorio, finalizzato esclusivamente all’annullamento di atti amministrativi definitivi. Una domanda di reintegrazione delle spese sostenute per il contributo unificato non è compatibile con tale natura demolitoria.

Conclusione

Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso fosse dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere, con assorbimento della domanda cautelare. La richiesta di restituzione del contributo unificato è stata ritenuta estranea al procedimento di ricorso straordinario.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseEfficacia ed esecutorietà

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