Parere n. 434/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, integrati da motivi aggiunti, proposto dalla professoressa Almerinda Punzo contro l’Istituto Professionale “G. Sismondi” di Pescia e nei confronti della signora Miriam Marlia per l'annullamento della III fascia della graduatoria di circolo e di istituto relativa alla classe di concorso C070 per il biennio 2009/2011, pubblicata il 9 dicembre 2009.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione della III fascia della graduatoria di circolo e di istituto relativa alla classe di concorso C070 per il biennio 2009/2011, pubblicata il 9 dicembre 2009.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La ricorrente ha impugnato la graduatoria deducendo la violazione dell’art. 4, comma 4, e dell’art. 8, comma 5, del d.m. n. 56 del 28 maggio 2009, nonché del d.m. n. 231 del 28 marzo 1997, tabella E, richiamato dal d.m. n. 39/1998. Con motivi aggiunti, privi di data e di due dei tre allegati richiamati, ha contestato anche una sopravvenuta determinazione del dirigente scolastico recante il parziale accoglimento delle sue istanze. L’Amministrazione aveva eccepito l’inammissibilità per carenza di interesse concreto e attuale e, comunque, l’infondatezza del ricorso. Nel corso dell’istruttoria erano stati emessi due pareri interlocutori, poiché la relazione ministeriale non aveva esaminato i motivi aggiunti e la documentazione trasmessa non aveva adempiuto agli incombenti istruttori. Nel 2025 la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, avendo conseguito l’immissione in ruolo mediante procedura concorsuale nella classe di concorso ITP B018.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, valorizzando la dichiarazione espressa dalla ricorrente del 10 ottobre 2025 e il principio dispositivo applicabile anche al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. La domanda cautelare è stata dichiarata assorbita. Non è stata quindi esaminata nel merito la legittimità della graduatoria, né sono stati scrutinati i motivi originari o i motivi aggiunti.
Osservazioni
Sopravvenuta carenza di interesse
La ricorrente ha espressamente confermato di non avere più interesse alla decisione, poiché nel frattempo è stata assunta a tempo indeterminato mediante procedura concorsuale nella classe di concorso ITP B018. Tale dichiarazione determina l’improcedibilità del ricorso.
Domanda cautelare
La domanda di sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato resta assorbita dalla declaratoria di improcedibilità e non deve essere esaminata.
Norme richiamate
d.m. n. 56 del 28 maggio 2009
art. 4, comma 4; art. 8, comma 5
Le disposizioni sono state invocate dalla ricorrente quali parametri di legittimità della graduatoria impugnata, ma non sono state esaminate nel merito per la sopravvenuta carenza di interesse.
d.m. n. 231 del 28 marzo 1997
La ricorrente ne ha dedotto la violazione, unitamente al richiamo operato dal d.m. n. 39/1998; la questione è rimasta assorbita.
d.m. n. 39/1998
È richiamato dalla ricorrente in relazione al d.m. n. 231 del 28 marzo 1997; il relativo motivo non è stato scrutinato.
d.P.R. 1199/1971
Il ricorso straordinario è trattato quale rimedio giustiziale soggetto al principio dispositivo, in base al quale la dichiarazione della ricorrente circa la sopravvenuta carenza di interesse conduce alla definizione in rito.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, espressamente dichiarata dal ricorrente e non contraddetta dagli atti, comporta l’improcedibilità del ricorso per applicazione del principio dispositivo.
- Quando il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, le domande cautelari proposte nell’ambito dello stesso restano assorbite.
- La sopravvenuta acquisizione, mediante altra procedura, della posizione giuridica sostanziale perseguita con l’impugnazione può determinare il venir meno dell’interesse concreto e attuale alla decisione del ricorso.
Improcedibilità del ricorso straordinario contro una graduatoria scolastica
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una docente contro la III fascia della graduatoria di circolo e di istituto relativa alla classe di concorso C070 per il biennio 2009/2011, pubblicata il 9 dicembre 2009. Il ricorso era corredato da istanza cautelare e da motivi aggiunti.
Premesse e domanda originaria
La ricorrente chiedeva l’annullamento della graduatoria, deducendo:
- la violazione dell’art. 4, comma 4, del d.m. n. 56 del 28 maggio 2009;
- la violazione dell’art. 8, comma 5, del medesimo decreto ministeriale;
- la violazione del d.m. n. 231 del 28 marzo 1997, tabella E, richiamato dal d.m. n. 39/1998.
Motivi aggiunti e attività istruttoria
Con motivi aggiunti privi di data, la ricorrente aveva contestato anche una successiva determinazione del dirigente scolastico dell’istituto resistente, recante il parziale accoglimento delle sue istanze. L’atto era inoltre privo di due dei tre allegati richiamati.
La relazione ministeriale aveva eccepito preliminarmente la carenza di un interesse concreto e attuale alla rettifica della posizione in graduatoria e aveva comunque concluso per l’infondatezza delle pretese. Tuttavia, non aveva preso posizione sui motivi aggiunti. Per tale ragione, la Sezione Seconda aveva emesso il parere interlocutorio n. 885/2013, disponendo ulteriori accertamenti. Poiché la documentazione successivamente trasmessa non aveva adempiuto agli incombenti richiesti, era stato emesso un secondo parere interlocutorio, n. 1967/2014, con reiterazione delle richieste istruttorie.
Sopravvenuta carenza di interesse
Dopo una protratta inerzia dell’Amministrazione, la Sezione Prima ha sollecitato le parti, nel 2024 e nel 2025, a chiarire se permanesse l’interesse alla definizione del giudizio o se fossero sopravvenute cause di improcedibilità.
L’istituto resistente ha comunicato che la ricorrente aveva conseguito, mediante concorso, l’immissione in ruolo come docente diplomata della scuola secondaria di secondo grado. La ricorrente ha confermato di non avere più interesse alla decisione, avendo ottenuto un’assunzione a tempo indeterminato nella classe di concorso ITP B018 mediante procedura concorsuale.
Valutazioni del Consiglio di Stato
La Sezione ha ritenuto decisiva la dichiarazione espressa dalla ricorrente. In applicazione del principio dispositivo, operante anche nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la sopravvenuta carenza di interesse impone la declaratoria di improcedibilità.
Il Consiglio di Stato non ha quindi esaminato i motivi relativi alla legittimità della graduatoria, né le contestazioni formulate con i motivi aggiunti. La domanda cautelare è rimasta assorbita.
Conclusioni
Il parere esprime la necessità di dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con assorbimento dell’istanza cautelare.
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