Parere n. 433/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza cautelare, proposto, con deposito diretto ex art. 11, d.P.R. n. 1199/1971, dalla Dott. Gallina s.r.l. contro il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. e il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e nei confronti della Fidenza Energia s.r.l. (già TLR Fidenza s.r.l.) e della Dogliani Energia s.r.l. 1.per l’annullamento: - del decreto direttoriale n. 435 del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica [Protocollo GSE/P20220033828 del 29 dicembre 2022] (registro decreti 0000435 del 23 dicembre 2022) notificato in data 29 dicembre 2022, con il quale in relazione all’ “avviso pubblico del 28 luglio 2022, n. 94, finalizzato alla selezione di proposte progettuali per lo sviluppo di sistemi di teleriscaldamento da finanziare nell’ambito del pnrr, missione 2 “rivoluzione verde e transizione ecologica”, componente 3 “efficienza energetica e riqualificazione degli edifici”, investimento 3.1 “sviluppo di sistemi di teleriscaldamento” finanziato dall’unione europea - next generation eu” veniva ritenuto non ammissibile il suo progetto per “carenza documentazione di cui al punto 15 dell’all. 1”; - della richiesta di integrazione documentale GSE e della comunicazione GSE di detto decreto in data 29 dicembre 2022; - della risposta al quesito Gallina - TLR00101 - prot. 0000778.03-01-2023, con la quale l’Amministrazione ha fondato il motivo dell’inammissibilità della sua domanda sull’art 12 dell’avviso; - dell’art 5, lettera h, dell’avviso pubblico, ove letto ed interpretato nel senso di considerare inammissibile la domanda per il mancato deposito della documentazione di cui all. 1 n. 15 dell’avviso, in contrasto con l’art. 12 dello stesso avviso, che ne impone il deposito ai soggetti beneficiari dei finanziamenti e cioè a coloro inseriti nella graduatoria; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuti e/o in via di acquisizione, con riserva di proporre successivi motivi aggiunti; 2. nonché per la conseguente riammissione della sua domanda al prosieguo della procedura ed in particolare alla valutazione nel merito del progetto presentato, anche, ove necessario, previa integrazione/perfezionamento della sua domanda di finanziamento ed il suo inserimento in graduatoria sulla base del punteggio conseguito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del decreto direttoriale n. 435 del 2022 e degli atti connessi, con cui è stata dichiarata non ammissibile la proposta progettuale della ricorrente nell’avviso PNRR per lo sviluppo di sistemi di teleriscaldamento.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La ricorrente ha impugnato il provvedimento che ha escluso la propria proposta progettuale per carenza della documentazione prevista dal punto 15 dell’allegato 1 all’avviso pubblico del 28 luglio 2022, n. 94, chiedendo anche la riammissione alla procedura e la valutazione nel merito del progetto. Ha dedotto tre gruppi di censure: violazione degli artt. 3, 6, 10-bis e 18 della l. 241/1990, nonché dell’avviso; difetto di istruttoria e di motivazione; erronea interpretazione della disciplina dell’avviso, con riferimento all’art. 5, lettera h, all’art. 10, comma 2, e all’art. 12; violazione dei principi di favor partecipationis, soccorso istruttorio e procedimentale, semplificazione, non aggravamento, leale collaborazione, uguaglianza, ragionevolezza, proporzionalità e buon andamento. Nel corso del procedimento la controinteressata Dogliani Energia s.r.l. ha proposto opposizione ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. 1199/1971, chiedendo la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale.
Il parere
La Sezione ha ritenuto rituale e tempestiva l’opposizione proposta dalla controinteressata e, applicando l’art. 10 del d.P.R. 1199/1971, ha dichiarato improcedibile il ricorso straordinario per trasposizione in sede giurisdizionale. Non sono state esaminate le censure sostanziali rivolte contro l’esclusione della proposta progettuale. La domanda cautelare è stata dichiarata assorbita. Il Consiglio di Stato ha ribadito che l’opposizione costituisce lo strumento mediante il quale ciascuna parte può adire il giudice precostituito per legge, poiché il ricorso straordinario, quale rimedio alternativo a quello giurisdizionale, presuppone la concorde volontà di tutte le parti al suo utilizzo.
Osservazioni
Opposizione e trasposizione in sede giurisdizionale
L’opposizione della controinteressata Dogliani Energia s.r.l. è stata ritenuta rituale e tempestiva; il ricorso straordinario deve pertanto essere dichiarato improcedibile per trasposizione, senza esame dei motivi di merito.
Domanda cautelare
La domanda cautelare è stata assorbita in conseguenza della declaratoria di improcedibilità per trasposizione.
Norme richiamate
art. 10 d.P.R. 1199/1971
opposizione al ricorso straordinario e richiesta di trasposizione in sede giurisdizionale
L’opposizione rituale e tempestiva di una parte determina la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale e impedisce la prosecuzione del procedimento straordinario.
art. 11 d.P.R. 1199/1971
deposito diretto del ricorso al Consiglio di Stato
La disposizione è richiamata quale base procedurale del deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato.
artt. 3, 6, 10-bis e 18 l. 241/1990
Sono state invocate dalla ricorrente in relazione, rispettivamente, a motivazione, soccorso procedimentale, partecipazione e semplificazione; la Sezione non ne ha esaminato l’applicazione concreta per effetto della trasposizione.
art. 97 Costituzione
È stato invocato dalla ricorrente con riferimento ai principi di buon andamento e imparzialità; la censura non è stata esaminata nel merito.
Massime di principio
- L’opposizione prevista dall’art. 10 del d.P.R. 1199/1971, quando sia rituale e tempestiva, determina l’improcedibilità del ricorso straordinario per trasposizione in sede giurisdizionale.
- Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, in quanto rimedio alternativo alla tutela giurisdizionale, presuppone la concorde volontà di tutte le parti interessate a utilizzare tale strumento; ciascuna parte può quindi opporsi per adire il giudice precostituito per legge.
- La proposizione rituale dell’opposizione rende assorbita la domanda cautelare proposta nell’ambito del ricorso straordinario e preclude l’esame dei motivi di merito da parte della Sezione consultiva.
Improcedibilità per trasposizione di un ricorso straordinario relativo a un progetto PNRR di teleriscaldamento
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una società contro il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. e il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, con la partecipazione di due società controinteressate. Il ricorso riguardava l’esclusione di una proposta progettuale presentata nell’ambito dell’avviso PNRR del 28 luglio 2022, n. 94, relativo allo sviluppo di sistemi di teleriscaldamento.
Premesse e oggetto dell’impugnazione
La ricorrente aveva chiesto l’annullamento del decreto direttoriale n. 435 del 2022, della richiesta di integrazione documentale e degli ulteriori atti connessi, sostenendo che la domanda fosse stata erroneamente dichiarata non ammissibile per carenza della documentazione indicata al punto 15 dell’allegato 1 all’avviso.
Era stata inoltre chiesta la riammissione della domanda al prosieguo della procedura, con valutazione nel merito del progetto, eventuale integrazione o perfezionamento della documentazione e inserimento in graduatoria in base al punteggio conseguito.
Motivi dedotti dalla ricorrente
La ricorrente aveva contestato, tra l’altro:
- l’erronea interpretazione dell’art. 5, lettera h, dell’avviso, in rapporto all’art. 12, ritenendo che la documentazione contestata dovesse essere prodotta dai soggetti beneficiari inseriti in graduatoria e non già in fase di presentazione della domanda;
- la violazione degli artt. 3 e 10-bis della l. 241/1990 e il difetto di motivazione;
- la violazione dell’art. 6 della l. 241/1990 e dei principi in materia di soccorso istruttorio e soccorso procedimentale;
- la violazione dell’art. 18 della l. 241/1990, dei principi di semplificazione e di non aggravamento del procedimento;
- il difetto di istruttoria, l’assenza dei presupposti, la sproporzionalità e la violazione dei principi di favor partecipationis, leale collaborazione, buona fede e buon andamento.
Opposizione della controinteressata
Nel corso del procedimento, la controinteressata Dogliani Energia s.r.l. ha notificato alle altre parti un atto di opposizione al ricorso straordinario ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. 1199/1971, chiedendo la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale.
Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, nella relazione istruttoria, ha dato atto dell’opposizione e ha concluso per la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
Valutazioni del Consiglio di Stato
La Sezione ha verificato che l’atto di opposizione fosse stato effettivamente depositato e lo ha ritenuto rituale e tempestivo. Ne ha quindi tratto la conseguenza che il ricorso straordinario dovesse essere dichiarato improcedibile per trasposizione in sede giurisdizionale.
Secondo il parere, l’opposizione costituisce lo strumento mediante il quale ciascuna parte può scegliere di adire il giudice precostituito per legge. Il ricorso straordinario, infatti, è un rimedio alternativo a quello giurisdizionale e presuppone la concorde volontà di tutte le parti interessate al suo utilizzo. La Sezione ha richiamato, in proposito, Cons. Stato, sez. III, 25 maggio 2019, n. 3396, e Cons. Stato, sez. I, 18 dicembre 2015, n. 3496.
Conclusioni
Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso fosse dichiarato improcedibile per trasposizione. La domanda cautelare è stata assorbita e le censure relative alla legittimità dell’esclusione della proposta progettuale non sono state esaminate nel merito.
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