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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22303/2022 del 15/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA relativo all’anno 2007 emesso nei confronti di una banca. L’Ufficio ha ritenuto che le operazioni di sottoscrizione e successiva cessione di certificati di deposito a favore della controllante estera fossero inopponibili perché poste in essere in modo artificioso per far rientrare nel volume d’affari operazioni che, secondo l’Amministrazione, erano fuori campo IVA, con conseguente incremento della percentuale di detrazione dell’imposta sugli acquisti tramite il meccanismo del pro rata. La banca ha impugnato l’accertamento sostenendo, in sintesi, che: la sottoscrizione dei certificati costituiva operazione fuori campo IVA; la cessione dei titoli era invece operazione imponibile ma esente o comunque non imponibile perché resa a soggetto extra-UE; non vi era abuso del diritto perché mancava un vantaggio fiscale indebito; il giudice di merito aveva erroneamente ricondotto le operazioni a un mandato senza rappresentanza e aveva trascurato i principi IVA e l’incertezza obiettiva della materia. Il ricorso per cassazione era articolato in quattro motivi, di cui il primo e il terzo centrati sulla qualificazione IVA delle operazioni e sull’irrilevanza o meno del mandato senza rappresentanza, il secondo sulla denunciata insussistenza dell’abuso del diritto, e l’ultimo sulla non punibilità per obiettiva incertezza interpretativa.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il secondo motivo e, per le ragioni esposte, ha assorbito il primo e il terzo; ha poi giudicato infondato anche l’ultimo motivo relativo all’obiettiva incertezza. La decisione si fonda sull’accertamento, già compiuto nei giudizi di merito e confermato dalla Corte, che la banca svolgeva solo un’attività di mera intermediazione nella compravendita dei certificati di deposito per conto della controllante, con provvista fornita da quest’ultima, assunzione di nessun rischio economico da parte della banca e corresponsione di una commissione minima. In tale quadro, le operazioni sono state qualificate come attività fuori campo IVA e quindi escluse dal calcolo del pro rata di detrazione. La Corte ha inoltre richiamato il giudicato esterno formatosi su annualità precedenti, ritenendolo applicabile al rapporto di durata e non incompatibile con il diritto UE. Conseguentemente è stata confermata la legittimità dell’accertamento e la soccombenza della banca, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 53 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente nel sostenere che mancasse un abuso del diritto in assenza di un vantaggio fiscale indebito.

  • art. 10-bis L. 27 luglio 2000, n. 212

    Richiamato dalla ricorrente come parametro sulla disciplina dell’abuso del diritto e sul necessario requisito del vantaggio indebito.

  • art. 9, comma 1, n. 12, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Invocato dalla banca per sostenere la non imponibilità delle operazioni rese a soggetti extra-UE; l’Ufficio lo ha invece considerato abusato e la Corte ha escluso che le operazioni rientrassero nel campo IVA.

  • art. 2, comma 3, lett. a), d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che la sottoscrizione dei certificati, avendo a oggetto denaro, non integrasse cessione di beni rilevante ai fini IVA.

  • art. 3, comma 2, n. 3, d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato dalla ricorrente per affermare che i depositi di denaro presso banche non sono considerati prestiti e quindi prestazioni di servizi.

  • art. 10, comma 1, n. 1, d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che la cessione dei titoli rientrasse nelle operazioni finanziarie esenti.

  • art. 10, comma 1, n. 4, d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato dalla ricorrente per qualificare la cessione come operazione relativa a titoli non rappresentativi di merci e quindi esente.

  • art. 1834 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che, nei depositi bancari, la banca acquista la proprietà del denaro depositato.

  • art. 3, comma 3, d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato in tema di mandato senza rappresentanza; la Corte afferma che la disciplina assume rilievo solo se l’operazione partecipata è già soggetta a IVA.

  • art. 8 d.lgs. n. 546/1992

    Invocato dalla ricorrente a sostegno della non punibilità per obiettiva incertezza normativa.

  • art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472/1997

    Invocato dalla ricorrente a sostegno dell’esimente dell’obiettiva incertezza.

  • art. 10 L. n. 212/2000

    Invocato dalla ricorrente in relazione all’obiettiva incertezza e ai rapporti tra contribuente e amministrazione.

  • art. 4 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato dalla ricorrente come presunzione di assoggettabilità a IVA delle cessioni compiute dalla società; la Corte ne esclude l’applicazione perché manca un’operazione rientrante nel campo IVA.

  • sesta direttiva IVA

    La Corte la richiama più volte per affermare che il mero acquisto e la mera cessione di titoli non integrano, di per sé, attività economica imponibile, salvo interferenza nella gestione della partecipata o prolungamento diretto dell’attività imponibile.

  • art. 6, paragrafo 4, sesta direttiva IVA

    Richiamato in tema di mandato senza rappresentanza; produce una fictio di due prestazioni consecutive solo se l’operazione originaria è soggetta a IVA.

Massime di principio

  • Le operazioni di acquisto o cessione di titoli non sono, di per sé, attività economiche rilevanti ai fini IVA, salvo che siano inserite in un’attività commerciale di gestione o di interferenza nella gestione della partecipata, oppure costituiscano il prolungamento diretto, permanente e necessario di un’attività imponibile.
  • Se una sequenza negoziale è sostanzialmente priva di rischio economico per l’operatore, finanziata integralmente da un terzo e remunerata con una commissione minima, il giudice può qualificarla come mera intermediazione fuori campo IVA, non come autonoma attività imponibile.
  • La disciplina del mandato senza rappresentanza ai fini IVA opera solo se la prestazione o l’operazione cui il mandatario partecipa è già soggetta a IVA; se l’operazione è fuori campo, il meccanismo di traslazione fittizia non rileva.
  • Le operazioni fuori campo IVA devono essere escluse dal calcolo del pro rata di detrazione, con conseguente possibile riduzione della percentuale detraibile dell’imposta sugli acquisti.
  • Il giudicato esterno su annualità precedenti può spiegare efficacia nel giudizio successivo quando riguarda un rapporto a esecuzione prolungata e si fonda sulla medesima ricostruzione fattuale, purché non sia incompatibile con il diritto dell’Unione.
  • L’assenza di lucratività non è di per sé decisiva per negare la soggezione a IVA di un servizio; resta però necessario un effettivo nesso di corrispettività tra prestazione e remunerazione, distinto dalla mera esistenza di un pagamento simbolico o marginale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

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