Cassazione Penale, Sentenza n. 10634/2024 del 13/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari con la quale erano stati applicati gli arresti domiciliari a carico di Sculco per plurimi reati: associazione (art. 416 c.p., capo 1), vari reati contro la pubblica amministrazione e turbata libertà nella scelta del contraente (artt. 110, 353-bis c.p., con aggravante ex art. 416-bis.1 c.p., tra i capi) e scambio elettorale politico mafioso (art. 416-ter c.p., capo 27). L'accusa lo ritiene promotore e figura di riferimento del movimento politico "i DemoKRatici", attivo nel collocamento di uomini di fiducia in enti e nel pilotare appalti al fine di ottenere vantaggi elettorali; in particolare è contestata la turbata libertà di procedura per l'affidamento dei servizi di vigilanza alla ditta "La Rosa Fiere" (con vantaggi alla società della sorella) e l'accordo per procurare voti con soggetti legati alla cosca Farao-Marincola in favore della figlia candidata. La difesa ha censurato la mancanza di adeguata motivazione sulle esigenze cautelari, l'assenza di prova della consapevolezza e della volontà di agevolare la mafiosità, la presunta casualità delle condotte e l'eccessiva distanza temporale dei fatti (2014-2019).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile; ha confermato la valutazione del Tribunale del riesame sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e sulle esigenze cautelari, ritenendo legittima la misura degli arresti domiciliari e motivata l'attualità del pericolo (anche rispetto alla presunzione relativa prevista per taluni reati). Inoltre la Corte ha respinto le censure della difesa riguardo al difetto di motivazione, al carattere episodico delle condotte e alla non riscontrabilità delle dichiarazioni del collaboratore; ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma indicata nell'ordinanza (testo: "e della somma di euro tre").
Norme richiamate
Riferimento alla fattispecie di associazione; la Corte conferma che dagli elementi indiziari emergeva la partecipazione del ricorrente a un'articolata attività associativa finalizzata ad accrescere il consenso elettorale.
La Corte ribadisce che la norma tutela la libertà di concorrenza e la correttezza delle procedure di scelta del contraente e che è sufficiente la messa in pericolo della regolarità della procedura, non l'effettivo conseguimento del risultato.
L'aggravante per agevolazione mafiosa è stata ritenuta configurabile quando la condotta sia funzionale ad agevolare strutture mafiose e vi sia consapevolezza del ruolo criminale del soggetto agevolato; la Corte ha ritenuto che le intercettazioni e gli atti processuali dimostrassero tale consapevolezza.
Lo scambio elettorale politico mafioso può essere ricostruito anche sulla base di dichiarazioni di collaboratori se sussistono riscontri indiziari e coerenze con altre risultanze (es. esiti elettorali, altre indagini).
Richiamato per la partecipazione in concorso; la Corte accetta la ricostruzione della sussistenza di concorso nelle condotte contestate.
Norma che regola la funzione del Tribunale del riesame; la Corte sottolinea il limite del sindacato in Cassazione sulla valutazione del merito delle valutazioni indiziarie operate dal giudice del riesame.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamata per la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per talune fattispecie: il giudice deve motivare in caso di rilevanza del tempo trascorso se si vuol superare la presunzione.
art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.
Richiama l'elenco di reati per i quali vigono presunzioni in materia cautelare (tra cui 416-ter e l'aggravante 416-bis.1): la Corte conferma la portata della presunzione e la necessità di motivare specifici elementi contrari.
art. 63, comma 6, Codice degli Appalti
Richiamata nella ricostruzione della procedura di invito a quattro ditte, cui solo una rispose: la Corte valuta la conducibilità e l'inquinamento della procedura a valle di scelte funzionali all'assegnazione predeterminata.
art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Richiamato nella giurisprudenza citata sul valore del tempo nel provare l'attualità delle esigenze cautelari (esempi giurisprudenziali su reati particolari).
Massime di principio
- In sede di Cassazione contro provvedimenti cautelari il sindacato è di legittimità: la Corte verifica l'adeguatezza della motivazione e la coerenza logico-giuridica, ma non può rinnovare la valutazione di merito degli elementi indiziari salvo evidente illogicità.
- Il delitto di turbata libertà nella scelta del contraente (art. 353-bis) si realizza con la messa in pericolo della correttezza della procedura; non è necessario che la procedure sia effettivamente alterata o che il vantaggio economico sia dimostrato.
- L'aggravante di agevolazione mafiosa (art. 416-bis.1) richiede che la condotta sia idonea a favorire la struttura mafiosa e che ci sia consapevolezza o consapevolezza ragionevole del ruolo criminale del soggetto agevolato; intercettazioni e atti che mostrano dialoghi finalizzati all'esclusione di interferenze amministrative possono dimostrare tale consapevolezza.
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia possono essere utilizzate in fase cautelare se corredate da riscontri concreti e coerenze con altre emergenze processuali e con fatti oggettivi (es. risultati elettorali, indagini parallele).
- La mera distanza temporale dei fatti non travolge automaticamente le esigenze cautelari: quando vige la presunzione relativa (art. 275, comma 3, c.p.p., e art. 51, comma 3-bis) il giudice deve motivare perché le esigenze cautelari permangono e indicare elementi concreti che dimostrino l'attualità del pericolo.
- Le doglianze generiche o che si limitano a chiedere una diversa valutazione degli indizi sono inammissibili in Cassazione; occorrono censure precise di illogicità, contraddittorietà o violazione di legge nella motivazione del giudice del riesame.
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