Cassazione Penale, Sentenza n. 10459/2024 del 13/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugnava la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva confermato la condanna di Yuri Mariotti per violazioni degli artt. 189, commi 6 e 7, c.d.s. (guida con fuga) e 590, comma 3, c.p. (lesioni personali aggravate). Il ricorrente deduceva: 1) violazione del diritto di difesa e del principio di imparzialità per mancata accoglienza della dichiarazione di adesione all'astensione dalle udienze proclamata dall'Unione delle Camere Penali e mancato rinvio dell'udienza del 21/04/2023; 2) vizio di motivazione e illegittimità nel non aver riconosciuto la causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p., atteso il carattere lieve delle lesioni, l'assenza di costituzione di parte civile e la condotta collaborativa dell'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza: il difensore aveva previamente richiesto la trattazione cartolare e quindi non aveva titolo a invocare l'astensione per ottenere il rinvio; secondo la disciplina emergenziale (art. 23 d.l. 137/2020) le udienze cartolari si svolgono senza partecipazione delle parti e l'adesione collettiva all'astensione non obbliga il giudice a rinviare. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto che la Corte territoriale avesse opportunamente rettificato la precedente motivazione: la decisione ha valutato concretamente le modalità della condotta (sorpasso azzardato, alta velocità, ora notturna e traffico intenso), l'entità del pericolo e il grado di colpevolezza (la deliberatezza della fuga e la consapevolezza del pericolo), motivando adeguatamente l'esclusione della particolare tenuità. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Disciplina le modalità processuali emergenziali che prevedono la trattazione in udienza camerale non partecipata; da ciò consegue che l'adesione del difensore all'astensione non comporta automaticamente il rinvio se non è stata richiesta la trattazione orale.
Riferimento richiamato in relazione al diritto di astensione e al principio di imparzialità, ma la Corte ha ritenuto che la normativa emergenziale e la scelta della trattazione cartolare incidessero sull'efficacia dell'istanza di astensione.
art. 111 Cost.
Richiamato a fondamento del diritto di difesa; la Corte ha però valutato che il diritto di difesa sia comunque rispettato tramite il rito cartolare e la possibilità di produrre conclusioni scritte.
art. 627, comma 3, cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata dal ricorrente in relazione alla motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza di merito adeguata e conforme ai criteri richiesti.
Istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte ha confermato che per riconoscerlo occorre valutare concretamente modalità della condotta, grado di colpevolezza e entità del danno/pericolo, e che tali requisiti non sussistevano nel caso di specie.
Norme che puniscono la guida con conseguenze gravi e la fuga dopo il sinistro; la condotta dell'imputato è stata qualificata sulla base di queste disposizioni.
Norma sulle lesioni personali aggravate: rilevante per la valutazione complessiva dell'offesa e del pericolo creato.
Criteri per l'applicazione delle circostanze attenuanti e, in particolare, articolo richiamato per definire i parametri (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno/pericolo) utili al giudizio di particolare tenuità.
Richiamato per analogia sulle modalità della udienza camerale non partecipata in Cassazione: conferma che procedimenti in camera di consiglio senza intervento del difensore possono svolgersi regolarmente senza che la partecipazione all'astensione produca effetto.
codice di autoregolamentazione delle astensioni (art. 3)
Prevede che l'astensione legittima giustifichi la mancata comparizione dell'avvocato quando la sua presenza è prevista; non influenza le udienze in cui la presenza non è prevista, come le udienze cartolari.
Massime di principio
- L'adesione del difensore a un'astensione collettiva non obbliga il giudice a rinviare un'udienza celebrata in forma cartolare o camerale non partecipata: per ottenere un rinvio occorre che l'udienza sia prevista in forma partecipata e che il difensore abbia titolo a parteciparvi.
- In procedimenti disciplinati dall'art. 23 d.l. 137/2020 il difensore deve richiedere per iscritto la trattazione orale entro il termine previsto (quindici giorni prima) se intende partecipare; in mancanza la trattazione è cartolare e il contraddittorio è assicurato dalle conclusioni scritte.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) richiede una valutazione concreta e complessiva: il giudice deve considerare modalità della condotta, grado di colpevolezza e entità del danno o del pericolo (art. 133, comma 1 c.p.); elementi successivi al reato (cambiamenti di vita) non rilevano per l'accertamento dei presupposti.
- Condotte come la fuga volontaria dopo un sinistro o manovre particolarmente pericolose aumentano il grado di colpevolezza e il pericolo concreto, e possono escludere l'applicabilità della particolare tenuità anche se le lesioni materiali risultano di lieve entità.
- La giurisprudenza consolidata ammette che le modalità di celebrazione dell'udienza (partecipata vs cartolare) incidono sui diritti processuali delle parti: chi non esercita tempestivamente il diritto di partecipare non può poi invocare l'astensione come motivo automatico di rinvio.
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