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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10462/2024 del 13/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Salerno che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo (somma di €52.662,16). Il sequestro era stato disposto nell'ambito di indagini per il reato previsto dall'art. 10-quater del d.lgs. n. 74/2000, con riguardo all'utilizzo di crediti fittizi in compensazione tramite F24. La censura principale del ricorrente era che l'inammissibilità fosse stata dichiarata per la mancata produzione di una procura speciale al difensore che aveva presentato il riesame; il ricorrente sosteneva inoltre di essere egli stesso indagato in qualità di legale rappresentante, per cui la procura speciale non sarebbe stata necessaria

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso per cassazione inammissibile per manifesta infondatezza e aspecificità. Ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale di Salerno che aveva escluso l'ammissibilità dell'istanza di riesame presentata dal difensore privo di procura speciale, dato che la SGS Srl risultava terza rispetto al procedimento penale. La Corte ha inoltre osservato che la sola affermazione che il ricorrente sarebbe indagato "in quanto legale rappresentante" non dimostra che la società sia formalmente indagata; ha richiamato la possibile applicazione dell'art. 25-quinquesdecies della L. 231/2001 ma senza ritenere provata la qualifica di soggetto indagato per la società. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 10-quater d.lgs. n. 74/2000

    Norma richiamata come titolo di reato contestato (illecita compensazione di crediti fittizi tramite F24).

  • art. 25-quinquesdecies legge n. 231/2001

    Richiamata dalla Corte come possibile base per la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche anche per reati tributari, ma non alternativamente provata nel caso concreto: la presenza della norma non vale a supplire la mancanza di prova che la società sia formalmente indagata.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata quale base per la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

  • Corte di cassazione, Sez. III, 3 luglio 2018, n. 29858 (giurisprudenza citata)

    Precedente richiamato a sostegno del principio secondo cui chi impugna in sede cautelare nell'interesse di un terzo rispetto al procedimento penale deve essere munito di procura speciale.

  • Corte di cassazione, Sez. V, 13 giugno 2014, n. 25478 (giurisprudenza citata)

    Precedente specifico che conferma la necessità della procura speciale per l'istanza di riesame proposta dal difensore di un terzo interessato dal sequestro preventivo.

  • Corte di cassazione, Sezioni Unite, 28 luglio 2015, n. 33041 (giurisprudenza citata)

    Precisazione giurisprudenziale richiamata circa la possibilità, introdotta dalla normativa del 2019, di considerare la persona giuridica come soggetto indagato nell'ambito della responsabilità amministrativa ex lege 231/2001; tuttavia la Corte ha evidenziato che tale eventualità deve essere effettivamente concretamente dimostrata.

Massime di principio

  • Chi impugna un provvedimento cautelare nell'interesse di un soggetto che è terzo rispetto al procedimento penale deve munirsi di procura speciale conferita dal soggetto interessato; la mancanza di tale procura comporta l'inammissibilità dell'istanza.
  • La circostanza che una persona fisica sia indagata "in quanto" legale rappresentante non equivale automaticamente a far diventare indagata la società: occorre verifica formale dello stato dell'indagine verso la persona giuridica.
  • Prima di proporre un riesame o altra impugnazione cautelare, verificare e documentare lo status processuale (chi è formalmente indagato) e la titolarità della procura; se ci sono dubbi, ottenere ed allegare una procura speciale prima della presentazione dell'istanza.
  • Richiami alla legge 231/2001 possono giustificare l'interesse della società, ma la loro invocazione richiede elementi che dimostrino concretamente l'apertura di accertamenti nei confronti della persona giuridica.
  • L'inammissibilità procedurale può comportare non solo il rigetto del ricorso ma anche condanne alle spese e sanzioni (es. contributo alla Cassa delle ammende): è quindi essenziale curare gli aspetti formali prima di proporre impugnazioni.

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