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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10463/2024 del 13/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Salerno che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo (somma di euro 653.069,25) emesso dal GIP del Tribunale di Vallo della Lucania nell'ambito di un'indagine per il reato previsto dall'art. 10‑quater del D.lgs. n. 74/2000 (uso di crediti fiscali fittizi mediante modelli F24). Il Tribunale aveva ritenuto il riesame inammissibile perché il ricorrente non aveva dimostrato che il sequestro fosse già stato eseguito al momento della presentazione dell'istanza.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato che, per avere interesse ad impugnare un provvedimento di sequestro di somme di denaro, è necessario provare l'effettiva esecuzione del sequestro (non basta la mera adozione del provvedimento). Dalla documentazione prodotta è risultato che l'esecuzione degli adempimenti relativi al sequestro era avvenuta solo in epoca immediatamente anteriore al 15 maggio 2023, con conseguente inammissibilità dell'istanza di riesame. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (art. 10‑quater)

    Norma che disciplina il reato contestato (uso di crediti fiscali fittizi in compensazione tramite modelli F24); la sentenza la richiama come fattispecie alla base dell'indagine che ha determinato il sequestro preventivo.

  • Corte di cassazione, Sez. III, 9 aprile 2021, n. 13283

    Giurisprudenza richiamata sul principio per cui chi impugna un provvedimento cautelare reale deve allegare e provare l'avvenuta esecuzione del decreto di sequestro per dimostrare l'interesse ad impugnare.

  • Corte di cassazione, Sez. VI penale, 27 gennaio 2021, n. 3465

    Giurisprudenza che sostiene che, per i sequestri su somme di denaro, l'interesse ad impugnare scaturisce dall'esecuzione del sequestro e non dalla mera adozione del provvedimento.

  • Corte di cassazione, 30 aprile 2019, n. 17839

    Richiamata come orientamento coerente con l'idea che l'interesse all'impugnazione dipende dall'effettiva esecuzione del sequestro delle somme.

  • Corte di cassazione, Sez. III, 8 novembre 2021, n. 40069

    Pronuncia parzialmente dissonante citata dalla giurisprudenza; comunque ribadisce che l'interesse ad impugnare non si fonda sulla sola adozione del provvedimento e che, nel caso di sequestro presso terzi, il ricorrente deve comunque provare l'effettiva esecuzione.

  • Corte di cassazione, 11 aprile 2022, n. 13937

    Richiamata in relazione al tema della produzione documentale e al fatto che, in generale, la documentazione che ha portato all'adozione della misura deve essere in capo all'autorità procedente, mentre il ricorrente deve comunque allegare prove sull'esecuzione per dimostrare l'interesse all'impugnazione.

Massime di principio

  • Per impugnare un provvedimento di sequestro reale relativo a somme di denaro è necessario provare che il sequestro sia stato effettivamente eseguito: l'interesse ad impugnare nasce dall'esecuzione e non dalla sola adozione del provvedimento.
  • Il ricorrente ha l'onere, a pena di inammissibilità, di allegare documenti che dimostrino l'apposizione del vincolo (o l'avvenuta esecuzione presso terzi, o l'operazione 'per equivalente'), con indicazione chiara dei beni/somme interessati e del tipo di sequestro.
  • La documentazione probatoria principale relativa alla richiesta di misura è in capo al pubblico ministero, ma ciò non esonera il ricorrente dall'onere di provare l'esecuzione del sequestro ai fini dell'interesse ad impugnare; la produzione di atti da parte del ricorrente può tuttavia dimostrare l'esecuzione quando esistano elementi idonei.
  • Se il sequestro è avvenuto 'presso terzi' o tramite provvedimenti amministrativi/bancari, il ricorrente deve comunque fornire prova anche anteriore alla materiale apposizione del vincolo, quando possibile, o documentazione che dimostri l'intervento sull'assetto patrimoniale contestato.
  • La mancata dimostrazione dell'esecuzione del sequestro può comportare non solo l'inammissibilità del ricorso di riesame ma anche la condanna alle spese processuali e a sanzioni pecuniarie (es. somme in favore della Cassa delle ammende).

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